Cassazione Penale, Sez. 7, Ordinanza 27 gennaio 2015, n. 3693 - Mancata dotazione dei dispositivi di protezione individuale e mancata sorveglianza sanitaria. Responsabilità di un datore di lavoro


 


 

Presidente: FIALE ALDO Relatore: GAZZARA SANTI Data Udienza: 28/11/2014

ORDINANZA


sul ricorso proposto da:
B.L. N. IL 17/09/1946
avverso la sentenza n. 5360/2011 TRIBUNALE di LUCCA, del 25/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Ritenuto:

-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Lucca ha riconosciuto B.L.  responsabile dei reati di cui agli artt. 18 co. 1 lett. d), e 168 co. 2 lett. d), d.Lvo 81/08, perché, in qualità di titolare e datore di lavoro della ditta B.Costruzioni di B.L., non aveva dotato i lavoratori dipendenti degli idonei dispositivi di protezione individuale e aveva avviato al lavoro gli stessi dipendenti senza farli sottoporre a preventiva sorveglianza sanitaria; ha condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia;
-che il B.L. personalmente ha proposto ricorso per cassazione, eccependo vizio di motivazione in ordine alla presunta qualificazione dei reati contestati ed erronea applicazione degli artt. 18, co. 1, lett. d), e 168, co. 2, lett. d), d.Lvo 81/08;
-che il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta concretizzazione dei reati di cui alla rubrica e alla ascrivibilità di essi in capo al prevenuto;
-che il giudice di merito è pervenuto ad affermare la colpevolezza del B. a seguito di una esaustiva disamina degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, puntualmente richiamati (verbale accertamento ispettivo; deposizione isp. Omissis), dai quali è emersa, con netta evidenza, la sussistenza delle violazioni addebitate all'imputato;
-che con i motivi di annullamento si tende ad una rilettura delle emergenze istruttorie, sulle quali ai giudice di merito è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.