Cassazione Penale, Sez. 3, 20 febbraio 2015, n. 7783 - Varie irregolarità in cantiere: mancato rispetto delle norme di sicurezza finalizzato ad abbreviare i tempi di esecuzione


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
G.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1347/2012 TRIBUNALE di PISA, del 25/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2015 la relazione fatta dal  Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.


Fatto

Con sentenza del 25/3/2013, il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, ha dichiarato G.A. responsabile dei reati di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 100, comma 3, art. 122, art. 125, comma 6 e art. 126, perchè non aveva ottemperato, quale datore di lavoro, alle prescrizioni dettate in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori dipendenti; ha condannato il prevenuto alla pena dell'ammenda per ogni singola violazione contestata, per complessivi Euro 11.500,00.

Propone ricorso per cassazione la difesa del G., con i seguenti motivi:

- violazione ed inosservanza dell'art. 522 c.p.p., comma 1, lett. c) e comma 2, con riferimento alla eccepita nullità del decreto di citazione, determinata dalla generica formulazione del capo a) della imputazione;

- mancata applicazione del principio di specialità tra norme, ex art. 15 cod. pen., e vizio di motivazione; infatti, le violazioni di cui ai capi b), c) e d) appaiono come duplicazioni e fattispecie speciali del capo a), con il quale viene contestata la fattispecie generica del reato;

- violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2 e della norma giuridica che prescrive la forma scritta per la accettazione della delega alle funzioni;

- ha errato, altresì, il Tribunale nel non avere riconosciuto la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. tra le contravvenzioni contestate;

- immotivato diniego, anzi omesso riscontro alla invocata concessione delle attenuanti generiche invocate;


Diritto


Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Preliminarmente va constatato che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta concretizzazione dei reati e alla ascrivibilità di essi in capo al prevenuto.

Il giudice di merito evidenzia come i fatti di cui ai capi di imputazione traggano origine da un accertamento, effettuato in data (OMISSIS) dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro, presso il cantiere gestito dall'imputato: nell'occasione emergevano tutte le irregolarità contestate nei capi di imputazione.

Nello specifico, mancavano adeguate impalcature o comunque le opere precauzionali atte a limitare il pericolo di caduta di persone o cose; i ponteggi installati in cantiere erano privi di scale e di un sistema di ancoraggio, nonchè dei dovuti parapetti.

In dipendenza delle predette risultanze istruttorie il giudice di merito è pervenuto, a giusta ragione, ad affermare la responsabilità dell'imputato per i reati allo stesso contestati.

I primi tre motivi di annullamento si palesano del tutto destituiti di fondamento, in quanto assolutamente inconferenti ed in netto contrasto con la realtà dei fatti, così come risultante dalla piattaforma probatoria.

In particolare, non sussiste la eccepita violazione dell'art. 522 c.p.p., comma 1, lett. c) e comma 2, in quanto la contestazione sollevata con il capo a) non è assolutamente generica e le condotte di cui agli ulteriori capi b), c) e d) cristallizzano fattispecie contravvenzionali singolarmente previste e punite autonomamente dalla normativa dettata in materia di sicurezza sul lavoro.

Del tutto inconferente si rivela il terzo motivo di annullamento:

l'impresa che operava nel cantiere ed a cui appartenevano gli operai era appunto la Società Cooperativa Immobiliare Restauri e Costruzioni, avente come datore di lavoro, nonchè responsabile del servizio di prevenzione e protezione il G., il quale, come ampiamente emerso dalla istruttoria dibattimentale, non aveva ottemperato agli obblighi impostigli dal D.Lgs. n. 81 del 2008.

Di contro, fondato è da ritenere il quarto motivo, con il quale si eccepisce la mancata applicazione tra le violazioni contestate dell'art. 81 cpv. cod. pen., visto che la motivazione non si palesa corretta: infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare che la continuazione deve escludersi in ipotesi di contravvenzioni colpose; quando, però, è dimostrato che le più violazioni hanno assunto forma dolosa il disposto di cui all'art. 81 cod. pen. è applicabile anche a tale tipo di reato (Cass. 4/5/2011, n. 17214).

Orbene, nella specie, come evidenziato dallo stesso Tribunale, tutte le violazioni di cui alla rubrica sono state commesse perchè il cantiere in questione era strutturato per eseguire in brevissimo tempo le opere commissionate, circostanza, questa, che consente di ritenere la volontarietà del prevenuto al mancato rispetto delle norme di sicurezza al fine di abbreviare i tempi di esecuzione dei lavori commissionatigli; di tal che, il giudice avrebbe dovuto motivare adeguatamente sulla non applicabilità della invocata continuazione.

La non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, consentendo la compiuta instaurazione del rapporto di impugnazione, permette al decidente di rilevare e dichiarare la sussistenza di cause di non punibilità, nella specie ravvisabili, in quanto i reati per cui si procede risultano essere prescritti già alla data del 16/12/2013.

Conseguentemente, la pronuncia assoggettata a gravame deve essere annullata senza rinvio, perchè i reati sono estinti per prescrizione.



P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2015