Cassazione Penale, Sez. 4, 21 maggio 2015, n. 21270 - Infortunio durante il taglio dell'erba: responsabilità del datore di lavoro

 


 

 

 

Il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità afferma che "in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365).
Al riguardo, con particolare riguardo ai fatti oggetto dell'odierno procedimento, la circostanza che il lavoratore avesse utilizzato in modo scorretto lo strumento di lavoro consegnatogli (assumendo anche posizioni pericolose), o che detta operazione avesse compiuto deliberatamente, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro, dovendo ritenersi ricompreso, entro l'ambito delle responsabilità di quest'ultimo, l'obbligo di prevenire anche l'ipotesi di una condotta imprudente o imperita del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili evenienze riconducibili all'ordinario sviluppo delle lavorazioni oggetto d'esame.


 

Presidente: FOTI GIACOMO Relatore: DELL'UTRI MARCO Data Udienza: 26/03/2015

 

SENTENZA


sul ricorso proposto da:
P.A. n. il 30/10/1953
avverso la sentenza n. 9601/2011 pronunciata dalla Corte d'appello di Roma il 11/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 26/3/2015 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Gialanella, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv.to M. A. A. del foro di Roma, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv.to B. F. del foro di Civitavecchia, che ha concluso per l'accoglimento del relativo ricorso.

Fatto


1. Con sentenza resa in data 9/2/2011, il tribunale di Civitavecchia ha condannato Angelo P.A. alla pena di sette mesi di reclusione in relazione al reato di omicidio colposo commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché in relazione alla violazione penalmente rilevante delle norme del d.lgs. n. 626/94 richiamate nei corrispondenti capi di imputazione, commessi, ai danni di V.N., in Civitavecchia il 22/4/2008.
All'imputato, in qualità di datore di lavoro della persona offesa e legale rappresentante della ditta Edilizia L. s.r.l., era stata originariamente contestata la violazione delle norme di colpa specifica e contravvenzionali analiticamente richiamate nei capi d'accusa, per non aver fornito al lavoratore deceduto, adibito al taglio dell'erba di un terreno mediante decespugliatore dotato di lama, adeguate informazioni sulle misure di protezione necessarie da adottare, sui rischi specifici derivanti dal relativo mancato uso, nonché per non essersi assicurato che il lavoratore ricevesse una formazione sufficiente e adeguata in riferimento alle mansioni ricoperte e, in particolare, una conoscenza del funzionamento della macchina per il taglio dell'erba e del pericolo derivante dal suo uso improprio; nonché infine per non aver dotato il lavoratore di dispositivi di protezione adeguati al tipo di lavoro intrapreso e per non aver comunque verificato che lo stesso, prima di intraprendere il lavoro di taglio, indossasse un idoneo dispositivo di protezione se presente in azienda.
Per effetto di tali violazioni, all'imputato era stata attribuita la responsabilità di aver cagionato al  V.N., lesioni personali gravissime a seguito del contatto, con il volto del lavoratore, di una parte della lama del decespugliatore spezzatasi durante il funzionamento.
Con sentenza in data 11/12/2013, la corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del P.A. in ordine ai reati contravvenzionali allo stesso ascritti (siccome estinti per prescrizione) e, disposto il ridimensionamento del trattamento sanzionatorio allo stesso inflitto per l'omicidio colposo commesso (definitivamente determinato in quindici giorni di reclusione), ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale omesso di considerare il verbale attestante la consegna al lavoratore infortunato, da parte della società datrice di lavoro, dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla legge, nonché la copia del verbale di partecipazione del medesimo lavoratore al corso di formazione e informazione sulla disciplina legislativa vigente in tema di sicurezza e pronto soccorso tenutisi in data 17/3/2007: documentazione debitamente sottoscritta dal V.N..
Tale documentazione, valutata in connessione con le risultanze emerse dall'esame del teste B., aveva inequivocabilmente attestato l'avvenuta consegna al lavoratore infortunato dei dispositivi di protezione necessari per l'esecuzione della prestazione allo stesso affidata, in contrasto con quanto erroneamente accertato nelle sentenze di merito.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale per aver confermato la responsabilità penale dell'imputato sulla base di un'errata ricostruzione delle informazioni probatorie complessivamente acquisite, dalle quali era emerso come la prestazione lavorativa nella specie eseguita dal lavoratore infortunato era stata convenuta dal titolare della proprietà presso cui ebbe a consumarsi l'evento lesivo senza alcun coinvolgimento del P.A., nella specie materialmente impossibilitato a monitorare gli ordini impartiti agli operai dal P. (come nella specie accaduto) e di provvedere al controllo delle condotte osservate dai propri dipendenti.
Nella specifica occasione, la condotta del V.N. doveva ritenersi caratterizzata da forme di abnormità tali da determinare l'inequivocabile interruzione del nesso di causalità tra le omissioni contestate all'imputato e l'evento lesivo occorso ai danni del lavoratore, avendo quest'ultimo improvvidamente sostituito, il filo del decespugliatore consegnatogli, con una lama verosimilmente rinvenuta in loco.

Diritto


4. Il ricorso è infondato.
Dev'essere preliminarmente disattesa la doglianza avanzata dal ricorrente con riguardo alla mancata considerazione, da parte dei giudici del merito, della documentazione richiamata in ricorso concernente la consegna della strumentazione protettiva al lavoratore infortunato, nonché l'avvenuta frequentazione, da parte di quest'ultimo, di corsi di formazione concernenti la materia della sicurezza sul lavoro e il pronto soccorso (cfr. pagg. 3-4 del ricorso per cassazione).
Osserva al riguardo il collegio come detta documentazione, così come allusivamente richiamata in questa sede dal ricorrente, deve ritenersi in ogni caso irriducibilmente generica e del tutto inidonea a prospettare, in forme certe e inequivocabili, l'effettivo avvenuto assolvimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi informativi e formativi concernenti le modalità d'uso dello specifico attrezzo consegnato al lavoratore per l'esecuzione della prestazione allo stesso richiesta; doveri formativi e informativi il cui puntuale e rigoroso adempimento avrebbe dovuto ritenersi in assoluto non dispensabile al fine di prevenire l'eventuale adozione di comportamenti imperiti, imprudenti e pericolosi, come quelli nella specie puntualmente verificatisi.
E invero, entrambi i giudici di merito (le cui motivazioni, condotte secondo criteri di valutazione tra loro conformi, valgono a saldarsi in un unitario corpo argomentativo: v. cfr. Sez. 1, Sentenza n. 8868 del 26/06/2000, Rv. 216906 e segg. conformi) hanno evidenziato - sulla base delle informazioni probatorie acquisite ed elaborate nei termini di un discorso giustificativo sufficientemente coerente sul piano logico e adeguatamente argomentato - come l'infortunio oggetto dell'odierno procedimento ebbe a verificarsi propria a causa della mancata conoscenza, da parte del lavoratore infortunato, delle modalità di utilizzazione della macchina allo stesso consegnata; indice fattuale, a sua volta espressivo (e ulteriormente confermativo) dell'omesso assolvimento, da parte dell'imputato, degli obblighi formativi e informativi allo stesso fondatamente contestato.
Sotto altro profilo, deve ritenersi del tutto priva di rilievo la doglianza avanzata dal P.A. con riguardo al relativo mancato coinvolgimento nell'ambito dei rapporti negoziali con il destinatario della prestazione lavorativa oggetto di giudizio - ovvero con riferimento alla materiale impossibilità per lo stesso di provvedere alla sorveglianza di tutti i dipendenti della propria impresa -, trattandosi di circostanze di fatto che non valgono a incidere sulla perdurante operatività degli obblighi di vigilanza e di controllo del datore di lavoro, in assenza (come nella specie) di valide forme di trasferimento delle prerogative riguardanti la propria posizione di garanzia in capo ad altri soggetti.
5. Quanto infine al preteso omesso rilievo dell'abnormità del comportamento del prestatore di lavoro infortunato, vale osservare come del tutto correttamente la corte territoriale ne abbia escluso il concreto ricorso nella specie, atteso che l'evento infortunistico in esame ebbe a verificarsi nel corso delle ordinarie mansioni cui il lavoratore era addetto, e che l'infortunio in concreto occorso, lungi dal costituire un'ipotesi del tutto imprevedibile, doveva ritenersi ex ante un'evenienza ict oculi pienamente compatibile con il regolare sviluppo della prestazione in esame.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità (correttamente menzionato nelle sentenze di merito), ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365).
Al riguardo, con particolare riguardo ai fatti oggetto dell'odierno procedimento, la circostanza che il lavoratore avesse utilizzato in modo scorretto lo strumento di lavoro consegnatogli (assumendo anche posizioni pericolose), o che detta operazione avesse compiuto deliberatamente, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro, dovendo ritenersi ricompreso, entro l'ambito delle responsabilità di quest'ultimo, l'obbligo di prevenire anche l'ipotesi di una condotta imprudente o imperita del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili evenienze riconducibili all'ordinario sviluppo delle lavorazioni oggetto d'esame.
Il datore di lavoro, infatti, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, diverso dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267/2009, Rv. 246695).
In tema, questa stessa corte ha avuto recentemente modo di sottolineare come l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate (Cass., Sez. 4, n. 16890/2012, Rv. 252544).
Al riguardo, del tutto correttamente i giudici del merito hanno evidenziato (sulla base di una corretta interpretazione degli elementi di prova e richiamati in motivazione) la grave negligenza del datore di lavoro nell'aver omesso di assolvere in modo puntuale e specifico ai doveri di formazione e informazione del lavoratore infortunato al fine di scongiurare l'adozione proprio di quei comportamenti imprudenti cui ebbe a ricondursi la materiale verificazione delle gravi lesioni dallo stesso sofferte.
6. Il complesso delle considerazioni che precede, nell'attestare la radicale infondatezza di tutti motivi d'impugnazione proposti in questa sede dall'imputato, impone il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte civile costituita, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; lo condanna altresì alla rifusione alla parte civile delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/3/2015.