Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 maggio 2015, n. 10465 - Schiacciamento di una mano durante la pulizia dei rulli a macchina accesa e previa rimozione dei dispositivi di sicurezza. Comportamento abnorme del lavoratore?
"Compete,infatti, al lavoratore l'allegazione dell'omissione commessa dal datore di lavoro nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva. Ciò in quanto l'art. 2087 cc, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, atteso che la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (v. ex plurimis,Cass. 29 gennaio 2013 n. 2038)."
"Nel solco degli enunciati principi, la Corte distrettuale ha proceduto ad una ricostruzione dell'evento condotta sulla scorta degli articolati dati istruttori acquisiti, dai quali era dato desumere che i meccanismi di sicurezza del macchinario erano perfettamente efficienti; che ciò nonostante, il lavoratore li aveva disattivati preferendo lavorare con la grata aperta; che la mano era stata attinta dai rulli in movimento, nel tentativo del lavoratore di recuperare uno straccio caduto nel macchinario in funzione e non di spegnere la macchina - come riferito - dato che il pulsante di arresto si trovava da tutt'altra parte.
Peraltro, con apprezzamento del tutto congruo e coerente con i principi affermati da questa Corte, i giudici del gravame sono pervenuti alla configurazione di una quota di responsabilità a carico della parte datoriale nella misura del 40%, sul duplice rilievo: a) dell'omissione di controllo da parte della società, mediante personale addetto alla vigilanza (peraltro presente al momento del verificarsi dell'evento infortunistico) , in ordine al funzionamento del meccanismo di blocco delle grate, che per prassi, veniva disattivato dai lavoratori; b) della mancata predisposizione di dispositivi di spegnimento della macchina ad ogni movimento della grata."
Presidente: LAMORGESE ANTONIO Relatore: LORITO MATILDE Data pubblicazione: 21/05/2015
Fatto
Con sentenza n. 9199 del 7 giugno 2012 questa Corte riformava la pronuncia emessa dalla Corte d'appello di Cagliari con cui erano state respinte le domande proposte da N.M. nei confronti della s.r.l. Grafiche Gh., intese a conseguire il risarcimento del danno derivato dall'infortunio sul lavoro occorsogli in data 9/1/97, all'esito del quale aveva riportato gravi danni alla mano destra, rimasta schiacciata nei rulli dei cilindri di stampa, alla cui pulizia era intento.
Sul rilievo della carenza motivazionale della decisione laddove aveva escluso ogni responsabilità della parte datoriale in relazione all'obbligo di sorveglianza sulla stessa gravante, ed aveva affermato il carattere di abnormità ed imprevedibilità del comportamento posto in essere dal N.M., rinviava alla Corte d'appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari in diversa composizione affinchè procedesse ad una rinnovata valutazione dei fatti sulla scorta dei rilievi formulati.
Con sentenza in data 6 marzo 2013 la Corte di merito dichiarava il concorso di colpa del lavoratore nella determinazione dell'infortunio nella misura del 40%, e condannava la società al risarcimento del danno biologico e da invalidità temporanea, con esclusione del danno morale in quanto non richiesto tempestivamente con il ricorso introduttivo.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede rileva, perveniva a tali conclusioni sulla scorta delle seguenti considerazioni: a) l'incidente si era verificato mentre il N.M. era impegnato nella pulizia dei rulli, compiuta a macchina accesa, con una delle grate aperta; b) l'impianto di sicurezza era efficiente, ed era stato disattivato dal N.M. il quale, nel tentativo di recuperare uno straccio rimasto impigliato nel macchinario, disattendendo le comuni regole di prudenza, le direttive datoriali e le norme di sicurezza relative al macchinario, si era dedicato allo svolgimento delle mansioni di pulizia dei rulli mentre erano in funzione; e) non era configurabile una abnormità del comportamento assunto dal lavoratore idoneo ad interrompere il nesso eziologico con l'evento dannoso, giacché al momento del sinistro, era presente l'addetto alla vigilanza ed alla osservanza delle misure di prevenzione infortuni, il quale non aveva interrotto il lavoro né avvisato la direzione aziendale, neanche risultando predisposti sistemi di sicurezza tali da determinare lo spegnimento della macchina in connessione con il movimento della grata di protezione.
Avverso tale decisione interpone tempestivo ricorso per Cassazione N.M. affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso la s.r.l. Grafiche Gh. che spiega a propria volta ricorso incidentale sostenuto da due motivi ai quali replica il N.M..
Diritto
1.1 ricorsi devono, preliminarmente, essere riuniti ex art.335 c.p.c, giacché spiegati avverso la medesima decisione.
1.1 Con il primo motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione e falsa applicazione di legge ex art.360 n.3 c.p.c, per avere il giudice di rinvio proceduto ad una rinnovata considerazione dei fatti di causa, disattendendo le indicazioni "fattuali" rese dalla pronuncia rescindente in ordine alle premesse logico-giuridiche che avrebbero dovuto sorreggere la decisione, in violazione dei dettami sanciti dall'art.384 c.p.c.
1.2 Il motivo è privo di pregio.
La Corte di merito ha infatti proceduto ad una esauriente ed analitica ricostruzione delle vicende fattuali prodromiche al verificarsi dell'evento dannoso, sorretta da motivazione ampia ed assolutamente congrua sotto il profilo logico oltre che corretta sul versante giuridico, ricostruendo le modalità dell'evento infortunistico occorso al ricorrente, nel rispetto dei rilievi formulati da questa Corte in sede rescindente, con riferimento specifico alla accertata esistenza di una prassi anomala seguita dai dipendenti, di intervenire sui meccanismi di sicurezza delle macchine allo scopo di rendere più celeri le operazioni di pulizia, ed alla omessa adozione da parte della direzione aziendale, delle opportune misure di vigilanza atte a prevenire il compimento di tali operazioni pericolose. Per tal motivo, non può ritenersi integrata nella materia scrutinata, una violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità da parte del giudice del rinvio, che ben può esercitare, nel riesame della controversia demandatagli per vizio della motivazione, i suoi poteri discrezionali rivalutando globalmente tutti gli elementi di prova anche attraverso un nuovo esame dei fatti di causa. 1.3 In tale contesto il giudice di rinvio può dunque liberamente prendere in esame anche le emergenze istruttorie trascurate in sede rescindente potendo queste assumere un rilievo, seppure meramente orientativo nella nuova ricostruzione delle risultanze istruttorie, rimanendo in tal modo egli libero nella valutazione delle suddette risultanze in forza dei medesimi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata, con l'unica limitazione consistente nell'evitare di fondare la nuova decisione sugli elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati nella precedente decisione.
Diversamente opinando, si finirebbe con l'ammettere un apprezzamento dei fatti precluso al giudice di legittimità, ed il motivo di ricorso ex art.360 n.5 c.p.c. si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (vedi in tali sensi, Cass. n.5316 del 5 marzo 2009) .
1.4 La Corte distrettuale, per quel che in questa sede interessa, si è quindi mossa nell'alveo dei principi che regolano il giudizio di rinvio, invalsi in dottrina e nella costante giurisprudenza di legittimità in base ai quali diversamente dall'ipotesi sancita dall'art.360 n.3 che impone al giudice di rinvio l'applicazione della norma come interpretata dalla Corte di Cassazione in una sorta di "legge del caso concreto" - nei casi disciplinati dall'art.360 n.5 c.p.c. il vincolo imposto al giudice di merito si sostanzia nel divieto di ripercorrere l'errore logico della sentenza cassata, che può aprire la strada ad un riesame dei fatti ai fini di una valutazione complessiva, nel quale il giudice del rinvio non è vincolato da ipotesi interpretative eventualmente prospettate in sede di giudizio rescindente (cfr. Cass. 1°dicembre 2009 n.25267 1° dicembre 2009).
2. Con il secondo mezzo di impugnazione, si denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge (artt.4-48-82 d.p.r. n.547/55 ed art.2087 ce), nonché assenza o contraddittorietà della motivazione. Si lamenta che la Corte distrettuale abbia trascurato i precetti sanciti dalle disposizioni in tema di sicurezza per le operazioni di pulizia dei macchinari, o comunque non abbia adeguatamente motivato sul punto, laddove ha escluso la piena responsabilità della parte datoriale in ordine all'evento infortunistico occorso al dipendente, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che configurano nell'ipotesi considerata, una fattispecie di responsabilità oggettiva.
3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione di norme di legge (artt.4-82 d.p.r. n.547/55 ed art. 2697 cc), nonché assenza o contraddittorietà della motivazione. Ci si duole del governo dei principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio, sul rilievo che, pur ove non sia ravvisabile un'ipotesi di responsabilità oggettiva della parte datoriale per mancata osservanza di norme di cautela, in caso di incertezza in ordine all'esatto verificarsi della dinamica dell'incidente, il relativo onus probandi ricade comunque a carico della stessa.
4. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, stante la connessione che li connota, sono privi di fondamento.
4.1 Al di là di ogni considerazione in ordine ai profili di inammissibilità del ricorso che appare violare le regole di chiarezza poste dall'art.366 bis c.p.c. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso sostanziale e processuale e dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano) non essendo consentito confondere i profili del vizio logico della motivazione e dell'errore di diritto (vedi fra le tante, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394 cui adde Cass. 8 giugno 2012 9341, Cass. 20 settembre 2013 n.21611), non può prescindersi dal rilievo che nella specie, rinviene applicazione, ratione temporis, la novella di cui all'art.54 ci lett.b d.l. 22/6/12 n.83 conv. in 1.7/8/12 n.134 secondo cui è ammesso il ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti".
4.2 Nella interpretazione resa dalle sezioni unite di questa Corte alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi (vedi Cass. S.U. 7 aprile 2014 n.8053), la disposizione va letta in un'ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, di guisa che è stato ritenuto denunciabile in cassazione, solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza della motivazione in sé, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, esaurendosi nelle ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile fra motivazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.
4.3 Nello specifico il tessuto motivazionale dell'impugnata sentenza, come riportato nello storico di lite, si presenta assolutamente esaustivo, privo di carenze che possano validamente essere ascritte ad alcuna delle categorie di vizio della motivazione enucleate dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al novellato testo di cui all'art.360 n.5 c.p.c, e non resta, pertanto, scalfito dalle censure formulate sul punto.
Lo scrutinio delle questioni di diritto dibattute in relazione all'onus probandi relativo alla ricostruzione della dinamica dell'evento infortunistico ed alla ripartizione delle responsabilità in ordine al determinismo dell'evento medesimo, sotto il profilo della violazione dell'art.360 n.3 c.p.c, non consente, poi, di prescindere dal richiamo al principio più volte enunciato da questa Corte in tema di onere di allegazione, e che va qui ribadito, in base al quale la parte che subisce l'inadempimento, pur non dovendo dimostrare la colpa dell'altra - atteso che ai sensi dell'art. 1218 cc, è il datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte, derivano da causa a lui non imputabile - è tuttavia soggetta all'onere, da esercitare ritualmente ex art.414 c.p.c, di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (vedi in tali sensi, fra le altre,Cass. 11 aprile 2013 n. 8855).
4.4 Compete,infatti, al lavoratore l'allegazione dell'omissione commessa dal datore di lavoro nel predisporre le misure di sicurezza(suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva. Ciò in quanto l'art.2087 cc, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, atteso che la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (v. ex plurimis,Cass. 29 gennaio 2013 n. 2038).
4.5 Nel solco degli enunciati principi, la Corte distrettuale ha proceduto ad una ricostruzione dell'evento condotta sulla scorta degli articolati dati istruttori acquisiti, dai quali era dato desumere che i meccanismi di sicurezza del macchinario erano perfettamente efficienti; che ciò nonostante, il lavoratore li aveva disattivati preferendo lavorare con la grata aperta; che la mano era stata attinta dai rulli in movimento, nel tentativo del lavoratore di recuperare uno straccio caduto nel macchinario in funzione e non di spegnere la macchina - come riferito - dato che il pulsante di arresto si trovava da tutt'altra parte.
Peraltro, con apprezzamento del tutto congruo e coerente con i principi affermati da questa Corte, i giudici del gravame sono pervenuti alla configurazione di una quota di responsabilità a carico della parte datoriale nella misura del 40%, sul duplice rilievo: a) dell'omissione di controllo da parte della società, mediante personale addetto alla vigilanza (peraltro presente al momento del verificarsi dell'evento infortunistico) , in ordine al funzionamento del meccanismo di blocco delle grate, che per prassi, veniva disattivato dai lavoratori; b) della mancata predisposizione di dispositivi di spegnimento della macchina ad ogni movimento della grata.
5. In tal senso, si impone l'evidenza della infondatezza delle censure formulate dalla società Grafiche Gh. in sede di ricorso incidentale con cui si denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge (artt.4-48-82 d.p.r. n.547/55, artt.2087, 2697 e 1227 cc), nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti.
5.1 L'incedere argomentativo che connota il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale, in equilibrio fra i complessi dati emersi dalla espletata istruttoria, è rispettoso dei principi innanzi enunciati, non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva a carico della parte datoriale, esclusa dal fermo orientamento di questo giudice di legittimità con riferimento alla esegesi dell'art. 2087 cc, e risulta sorretto da un impianto che, per essere congruo e completo, si sottrae alle doglianze formulate con riferimento al novellato dettato di cui all'art.360 n.5 c.p.c.
6. Privo di pregio è infine, il quarto motivo del ricorso principale con il quale si stigmatizza la pronuncia impugnata sotto il profilo di violazione di plurime disposizioni di legge, nonché di difetto di motivazione, per diniego di riconoscimento del danno morale, assumendo di avere ritualmente proposto la domanda con l'atto introduttivo del giudizio.
6.1 Premesso che il danno non patrimoniale, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza di questa Corte, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca (vedi ex plurimis, Cass.10 febbraio 2014 n.2886, Cass. 24 settembre 2013 n.21865, Cass. 14 maggio 2012 n.7471), deve ritenersi che il ricorrente,in violazione del principio di autosufficienza che governa il ricorso per cassazione, sia venuto meno all'onere di riportare analiticamente il tenore del ricorso introduttivo onde consentire a questa Corte di verificare, ex actis, la formulazione del petitum e della causa petendi.
Peraltro, la pronuncia impugnata si sottrae ad ogni doglianza formulata sul versante motivazionale, avendo la Corte distrettuale specificamente argomentato in ordine alla carenza di ogni domanda risarcitoria per il titolo descritto in sede di ricorso introduttivo del giudizio.
7. In definitiva, entrambi i ricorsi, in quanto infondati, devono essere respinti.
La situazione di reciproca soccombenza giustifica, infine, l'integrale compensazione fra le parti delle spese inerenti al presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a tìtolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma il 4 febbraio 2015.