Tipologia: Accordo
Data firma: 3 novembre 2004
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Rpm e RSU/Fim, Fiom, Uilm
Settori: Metalmeccanici, Rpm Rovigo
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Relazioni industriali
2. Professionalità
3. Ambiente e sicurezza sul lavoro
4. Formazione
5. Orario di lavoro
6. Parte economica
7. Lavoratori disabili
8. Validità e durata

Verbale di accordo

Oggi, 3 Novembre 2004 presso la sede dell'azienda Rpm spa si sono incontrati: la società Rpm spa […] e la RSU della stessa […], assistiti dalla Fim, Fiom e Uilm […], allo scopo di esaminare le richieste formulate dalle OO.SS. e a tal riguardo sono state raggiunte le seguenti intese.

1. Relazioni industriali
Le parti ribadiscono il loro comune intendimento di mantenere corrette relazioni industriali che hanno permesso, negli ultimi anni, di affrontare e risolvere, con spirito costruttivo i problemi e le tematiche imposte dalla rapida evoluzione industriale ed organizzativa.
Sono state attuate dall'azienda significative innovazioni, con la realizzazione di due nuovi reparti produttivi destinati alla produzione di semilavorati in precedenza affidati all'esterno. Tale fatto ha comportato consistenti investimenti strutturali, di processo e di prodotto, permettendo altresì il mantenimento dell'organico aziendale nonché l'arricchimento del know-how aziendale e professionale.
Il quadro macroeconomico sta attraversando una delicata fase di rapida evoluzione, mentre i mercati sono, sempre più, caratterizzati da richieste di consegne rapide, specifiche e sempre più mutevoli, strettamente correlate alle esigenze dei singoli clienti.
Il particolare settore della componentistica, in cui opera l'azienda, impone l'adozione di tempestive risposte alle richieste di mercato, con conseguenti periodi di attraversamento dei prodotti sempre più stretti e contenuti, in presenza di un costo crescente della materia prima e del lavoro, con la conseguente necessità di adottare formule organizzative e produttive snelle, efficaci e flessibili.
Le parti ribadiscono la comune volontà di applicare gli strumenti contrattuali previsti, rispettando la prassi e le procedure aziendali consolidate, ricorrendo pertanto a forme di lavoro correlate alle esigenze organizzative e produttive, coniugandole, altresì con l'andamento ciclico di un mercato in rapida evoluzione, ma ricercando anche, nel contempo la fidelizzazione dei propri dipendenti.
L'azienda non ritiene, allo stato, di dover ricorrere a forme contrattuali diverse da quelle in uso, fermo restando il fatto che qualora nell'arco della vigenza del presente accordo aziendale si dovesse manifestare la necessità di ricorrere ad altre tipologie di rapporto di lavoro subordinato, la direzione aziendale e la RSU esamineranno e concorderanno congiuntamente tale ricorso.
In relazione a quanto sopra la società riconferma il proprio intendimento a proseguire nella prassi aziendale sperimentata e consolidata negli ultimi anni, continuando ad utilizzare il contratto di lavoro a tempo indeterminato come strumento privilegiato di riferimento della propria organizzazione del lavoro, accompagnandolo ed integrandolo con le forme contrattuali sopra definite.
In tale ottica le parti riconoscono la necessità di utilizzare tempestivamente gli strumenti di flessibilità sopra definiti, per fronteggiare i problemi della stagionalità e dei picchi di mercato che il contesto nazionale ed internazionale propongono, tenuto anche conto del particolare settore della componentistica in cui opera l'azienda.
A tale scopo l'azienda potrà utilizzare assunzioni a tempo determinato fino alla percentuale del 23% computata sull'organico a tempo indeterminato.
Per eventuali necessità di utilizzo di personale in misura superiore al 23% le parti si incontreranno per approfondire le necessità aziendali.
Le parti ribadiscono, in armonia con gli accordi aziendali in precedenza sottoscritti, la loro comune volontà di precedere ad incontri periodici programmati, nel corso dei quali potranno essere approfonditi gli specifici temi della organizzazione del lavoro, dei progetti di investimento, della formazione, dell'andamento del servizio di mensa, del decentramento delle attività produttive, del premio di risultato e più in generale dell'andamento complessivo dell'azienda.
L'azienda metterà a disposizione della RSU un apposito locale attrezzato, per le attività a loro inerenti e un monte ore di permessi sindacali pari a 2 ore per ciascun dipendente presente al 31 dicembre di ogni anno e da riconoscere nell'anno successivo.

3. Ambiente e sicurezza sul lavoro
Le parti ribadiscono la propria volontà di attenersi scrupolosamente a quanto previsto in materia delle attuali norme di legge e dagli accordi interconfederali.
La società fornirà le necessarie informazioni al rappresentante della sicurezza, designato dai lavoratori nell'ambito della RSU, per il rispetto degli adempimenti previsti dalla D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.
Nel corso di periodiche riunioni verranno esaminate le eventuali situazioni a rischio e le soluzioni al fine di salvaguardare costantemente l'incolumità e garantire la sicurezza dei lavoratori e la salubrità dei luoghi di lavoro.
L'azienda, inoltre, valuterà con i rappresentanti della RSU e con il RLS opportuni percorsi formativi inerenti preminentemente la sicurezza.

5. Orario di lavoro
[…]
Le parti, inoltre, ribadiscono l'importanza di poter ricorrere anche ad un orario flessibile quale essenziale strumento per soddisfare esigenze non previste dalla clientela.
Le modalità di ricorso alla flessibilità saranno preventivamente esaminate e concordate con la RSU, tenuto conto dei fenomeni di stagionalità e della necessità di tempestive e rapide risposte alle richieste del mercato e di eventuali picchi produttivi.

8. Validità e durata
[…]
Resta inteso che durante l'arco di validità dello stesso, le parti si impegnano a non presentare ulteriori richieste di carattere normativo ed economico.
[…]