Cassazione Penale, Sez. 3, 22 maggio 2015, n. 21450 - Operazioni di carico e scarico dall'automezzo: reati estinti per prescrizione
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 29/01/2015
Fatto
1. G.M. ricorre per cassazione impugnando la sentenza con la quale il tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, lo ha condannato alla pena di € 1040 di ammenda per i reati previsti dal decreto legislativo numero 81 del 2008 articoli 17, comma 1, lettera a), 36, comma 2, lettera a), 71, comma 1, lettera a) in relazione all'articolo 87, comma 2, lettera e) in quanto, nella qualità di titolare e datore di lavoro della ditta denominata "B. Costruzioni S.r.l.", non aveva posto in essere le misure di prevenzione e protezione nei confronti dei lavoratori relative all'utilizzo dell'automezzo Iveco (capo A); per non aver informato adeguatamente i propri dipendenti in merito ai rischi concretizzabili durante la salita e la discesa dal predetto automezzo (capo B); per non avere dotato la automezzo Iveco di idonea e robusta scaletta che consentisse agli operatori di eseguire una corretta e sicura operazione di salita e discesa dal cassone per il carico e lo scarico di materiale ed attrezzature da lavoro stoccate all'interno del cassone medesimo e quindi eliminando di conseguenza il rischio di caduta degli operatori e di lesioni (capo C).
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza G.M., a mezzo del difensore, articola un unico motivo di gravame, corredato da motivi nuovi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con il motivo principale, il ricorrente assume che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che il cassone dell'autocarro fosse qualificabile quale luogo di lavoro sulla base della presunta e non provata condotta inappropriata dei lavoratori, essendo risultato nel corso del dibattimento, circostanza non considerata dal tribunale che pertanto sarebbe incorso in proposito nel vizio di omessa motivazione su un punto decisivo per il giudizio (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.), che le operazioni di carico scarico erano eseguite meccanicamente senza la necessità che i lavoratori stessi salissero e scendessero dal predetto cassone.
Con i motivi nuovi, il ricorrente deduce, in primo luogo, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza di motivazione con riferimento al capo a) dell'imputazione per mancata iscrizione della fattispecie astratta che l'imputato con la sua condotta avrebbe integrato (art. 606, comma 1, lett b) ed e) cod. proc. pen.).
In secondo luogo, il ricorrente lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione al motivo principale di ricorso, in precedenza illustrato.
In terzo luogo il ricorrente lamenta l'inosservanza dell'articolo 521, commi 1 e 2, codice di procedura penale con conseguente nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 522, comma 1, codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.).
Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza perché i tre capi di imputazione, diversamente da quanto sostenuto il provvedimento impugnato, non operano riferimento alcuno alla violazione di obblighi di vigilanza diretti ad imporre ai lavoratori il rispetto della normativa di prevenzione.
Diritto
1. Il motivo principale, coltivato anche con il secondo motivo nuovo, non è manifestamente infondato con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione.
Ed infatti la doglianza, con la quale il ricorrente prospetta il vizio motivazionale circa il fatto che le operazioni di carico e scarico fossero assicurate dal cassone non appare non manifestamente infondata anche se ciò non autorizza necessariamente a ritenere la fondatezza dei motivi proposti.
Invero, ai fini dell'inammissibilità del ricorso, i motivi devono essere sprovvisti, vuoi perché presentati fuori dei casi consentiti o vuoi perché ictu oculi infondati, di qualsiasi attitudine a consentire una verifica di fondatezza delle ragioni articolate con il gravame, circostanza che deve essere esclusa nel caso di specie.
3. Da tutto ciò consegue che, sulla base dei motivi proposti, il ricorso ha instaurato un valido rapporto giuridico processuale di un nuovo grado di giudizio non affetto da inammissibilità, il che conduce al vaglio anche ufficioso della presenza di eventuali cause di non punibilità, ex articolo 129 cod. proc. pen., maturate tra la pronuncia della sentenza impugnata e la definizione del gravame, vaglio interdetto esclusivamente dalla declaratoria di inammissibilità (ex multis Sez. U, 22/11/2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266), nella specie non sussistente, con la conseguenza che, non riscontrabili ictu oculi cause di proscioglimento nel merito, i reati, in assenza di periodi di sospensione, devono ritenersi estinti, essendo nel frattempo maturato il termine massimo di prescrizione.
La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio, assorbiti gli altri motivi di gravame, in presenza di una causa estintiva dei reati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 29/01/2015