Cassazione Penale, Sez. 4, 22 maggio 2015, n. 21525 - Infortunio mortale a seguito di caduta dall'alto: non basta segnalare le deficienze, era necessario impedire la prosecuzione dei lavori. Condanna di un responsabile della società committente


 


... Incontestata la posizione di garanzia gravante sull'imputato - nella sua veste di responsabile della società committente - anche nei confronti del lavoratore infortunato, dipendente della ditta che aveva subappaltato il lavori dell'impresa. Si appalesa congrua la motivazione fondante l'addebito di responsabilità. Ed invero la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni in forza delle quali non poteva ritenersi che il ricorrente avesse assolto a tutti i doveri connessi alla sua funzione mediante il semplice riscontro delle gravi deficienze in materia di sicurezza nel cantiere e la conseguente indicazione di prescrizioni al riguardo. I giudici del merito, infatti, correttamente hanno tratto dalle indicate circostanze la piena consapevolezza in capo al ricorrente delle violazioni delle norme di sicurezza e dei relativi rischi e hanno evidenziato che l'imputato aveva l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere anche, ove occorresse, impedendo la prosecuzione dei lavori fino al completo adeguamento alle medesime.


 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: ESPOSITO LUCIA Data Udienza: 20/01/2015

Fatto


1. DP.S. in qualità di rappresentante di C. Servizi S.p.A. e in tale veste di coappaltatore dei lavori per la realizzazione di opere strutturali e edili presso l'Istituto Enrico Fermi di Cantù, S.M. in qualità di preposto in materia antinfortunistica per conto di C. Servizi S.p.A., C.S. in qualità di amministratore unico di s.r.l. FC Costruzioni e, in tale veste, di subappaltatore dei lavori di realizzazione di opere strutturali ed edili, P.R. in qualità di coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di esecuzione, C.R. in qualità di preposto di fatto e M.G. in qualità di dirigente delegato in materia antinfortunistica per conto di C. Servizi S.p.A., venivano tratti a giudizio per rispondere del reato di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche in danno del lavoratore B.A., dipendente di s.r.l. FC Costruzioni, il quale, nell'atto di eseguire un'operazione di fissaggio con chiodi di pannelli a chiusura del foro del pilastro sito sulla seconda soletta dell'edificio in fase di costruzione, ad un'altezza di circa 7,20 metri, perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo procurandosi lesioni gravissime che lo conducevano a morte.
2.C.S. e P.R. avevano definito la loro rispettiva posizione con procedura ex art. 444 c.p.p.
DP.S. era stato assolto per non aver commesso il fatto, mentre S.M., C.R. e M.G. erano stati condannati alla pena di giustizia. La sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano.
3. I giudici del merito ravvisavano la responsabilità datoriale del M.G., il quale, su delega del DP.S., a sua volta delegato dall'amministratore unico di C. servizi s.p.a., al momento del fatto aveva il ruolo di Responsabile di Commessa per l'esecuzione dei lavori nel cantiere, con piena discrezionalità di poteri e autonoma facoltà decisionale e di spesa. In quella unità operativa aveva, pertanto, il ruolo di datore di lavoro, con la correlata posizione di garanzia. Precisavano che, pur essendo il lavoratore infortunato dipendente della società "F.C. Costruzioni s.r.l", alla quale la soc. "C. Servizi S.p.A." aveva subappaltato alcuni lavori nel cantiere, l'imputato, nella sua qualità di responsabile della società committente, in virtù delle norme di cui al D.lgs. 494/1996, era tenuto a svolgere una funzione di supercontrollo, verificando che gli appaltatori adempissero a tutti gli obblighi su di essi gravanti e assicurando il rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Ne traevano la piena responsabilità datoriale dell'imputato nei confronti del lavoratore dipendente della società subappaltatrice, poiché anche la nomina dello S.M. quale preposto del cantiere non lo esonerava dai suoi doveri, in assenza di formale delega conferita allo stesso. Rilevavano che nel giudizio era stata offerta la prova che l'imputato era a conoscenza dei problemi del cantiere e che ne aveva riscontrato le gravi deficienze, tanto che aveva dato specifiche prescrizioni in materia. Osservavano che l'imputato aveva l'obbligo di attivarsi in concreto affinché le suddette prescrizioni trovassero compiuta e corretta esecuzione. Rilevavano che non valevano a esonerare il predetto le dimissioni non ancora operative, né la circostanza che l'infortunio fosse avvenuto mentre egli era in ferie, poiché, in ragione della responsabilità gravante sulla figura datoriale, il M.G. avrebbe dovuto bloccare i lavori e non permetterne la prosecuzione fino all'adempimento delle norme di legge.
4.Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il M.G., affidato a due motivi.
4.1.Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 157, 178, 179 c.p.p., 24 Cost. in relazione all'art. 606 lett. b), e) ed e) c.p.p. con riferimento all'ordinanza emessa il 10/4/2014. Rileva che il decreto di citazione dinanzi alla Corte d'Appello era stato notificato all'imputato ex art. 157 e. 8 bis c.p.p.; che all'udienza del 10 aprile 2014 il difensore aveva eccepito la nullità della notifica poiché, trattandosi di prima notifica, doveva essere eseguita mediante consegna di copia all'imputato. L'eccezione era stata rigettata e si era proceduto in contumacia dell'imputato, senza che emergesse in alcun modo che il M.G. fosse venuto a conoscenza del decreto di citazione. Evidenzia che l'ordinanza è stata emessa in violazione di quanto disposto dall'art. 157 c.p.p. e si risolve in una nullità assoluta per il combinato disposto del'art. 178 lett. e) e 179 c.p.p. dell'ordinanza e, conseguentemente, della sentenza.
4.2. Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 42, 43, 113, 590 c.p e degli artt. 192, 125, 533 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. Rileva che la motivazione in punto di responsabilità concorsuale si presta a censure di illogicità e incoerenza, poiché, sebbene in presenza di elementi probatori idonei a ritenere la condotta del M.G. pienamente conforme alla funzione di controllo assegnatagli, conclude per la responsabilità del medesimo. Osserva che la stessa circostanza riportata in sentenza riguardo all'essersi l'imputato recato personalmente in cantiere, ivi ravvisando le violazioni delle norme sulla sicurezza, segnalate con missive (di cui l'ultima del 25 settembre 2007), sarebbe di per sé idonea a escludere la responsabilità. Evidenzia in proposito che aveva invitato la FC costruzioni, titolare del cantiere, a predisporre le necessarie misure di sicurezza, che aveva verificato come mancanti. Rileva che tale condotta era conforme a quanto allo stesso richiesto dalla funzione lavorativa a assegnatagli. Osserva che, essendo l'infortunio occorso a un lavoratore dipendente della FC costruzioni, unico responsabile di fatto per la sicurezza del cantiere era l'amministratore della suddetta società.

Diritto


1. Il primo motivo di ricorso investe la notificazione del decreto di citazione alla prima udienza in grado d'appello. Lo stesso deve reputarsi infondato alla luce del principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte in forza del quale "per "prima notificazione" a seguito della quale può procedersi a notificare mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., deve intendersi solo quella relativa al primo atto del procedimento, e non anche quella relativa al primo atto di ogni grado di giudizio. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita, con le modalità suddette, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello) Sez. 5, Sentenza n. 13310 del 14/02/2013, Rv. 254982 , conforme Sez. 6, Sentenza n. 19764 del 16/04/2013 Rv. 256233.
2. Allo stesso modo infondato è il secondo motivo di ricorso. Ed invero, incontestata la posizione di garanzia gravante sull'imputato - nella sua veste di responsabile della società committente - anche nei confronti del lavoratore infortunato, dipendente della ditta che aveva subappaltato il lavori dell'impresa, si appalesa congrua la motivazione fondante l'addebito di responsabilità, pur in presenza della condotta indicata in ricorso. Ed invero la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni in forza delle quali non poteva ritenersi che il ricorrente avesse assolto a tutti i doveri connessi alla sua funzione mediante il semplice riscontro delle gravi deficienze in materia di sicurezza nel cantiere e la conseguente indicazione di prescrizioni al riguardo. I giudici del merito, infatti, correttamente hanno tratto dalle indicate circostanze la piena consapevolezza in capo al ricorrente delle violazioni delle norme di sicurezza e dei relativi rischi e hanno evidenziato che il M.G. aveva l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere anche, ove occorresse, impedendo la prosecuzione dei lavori fino al completo adeguamento alle medesime.
3.Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Consegue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 20/1/2015