Cassazione Penale, Sez. 4, 26 maggio 2015, n. 22032 - Infortunio di un carpentiere. Subappalto e responsabilità dell'appaltatore


 

 

Presidente: MASSAFRA UMBERTO Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 13/02/2015



Fatto

1. Il 5 marzo 2008 presso il cantiere edile di via Altamura 4, in Milano, ove la società F.P. Costruzioni S.p.A. stava realizzando un complesso residenziale composto da due edifici di edilizia abitativa su subappalto conferitole dalla M. Costruzioni S.p.A., a sua volta incaricata dell'appalto dalla committente N.E. Immobiliare S.r.l., si verificava un infortunio del quale rimaneva vittima G.B., dipendente della F.P. costruzioni S.p.A. con mansioni di carpentiere di secondo livello. Il G.B. stava provvedendo all'armatura della soletta del primo piano di uno degli edifici in costruzione, a circa 3,5 metri da terra, quando durante l'attività di fissaggio delle fodere delle assi in legno sul piano di calpestio non ancora ultimato, precipitava al suolo sfondando l'asse centrale di uno dei parapetti ivi posti. A seguito della precipitazione il G.B. riportava lesioni personali dalle quali derivava una malattia guarita in un tempo superiore a quaranta giorni.
Per rispondere dell'accaduto venivano tratti a giudizio A.S., quale amministratore unico della società committente N.E. Immobiliare S.r.l., B.D. quale consigliere delegato della M., società affidataria, C.R. quale capocantiere di tale ultima società, B.A.S., quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori nominato dalla impresa committente, e G.P., amministratore unico della ditta subappaltatrice e datore di lavoro del G.B., la cui posizione non rileva in questa sede.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza di condanna nei confronti degli imputati oggi ricorrenti rinvenendo nella condotta di ciascuno di essi la violazione dei doveri cautelari rispettivamente imposti. In particolare all'amministratore della società committente veniva ascritto di aver omesso di verificare con opportune azioni di controllo che il coordinatore in fase di esecuzione facesse applicare le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento; al coordinatore medesimo veniva mosso l'addebito di non aver fatto applicare le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, mentre all'amministratore e al capocantiere dell'impresa affidataria veniva addebitata la inidoneità strutturale del parapetto il cui sfondamento aveva permesso la caduta al suolo del lavoratore, siccome installato in modo difforme da quanto previsto dal libretto d'uso e manutenzione.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha riformato la pronuncia di primo grado limitatamente alla statuizione concernente il giudizio di bilanciamento delle concorrenti circostanze eterogenee, riconoscendo come prevalenti le attenuanti generiche e pertanto rideterminando la pena inflitta agli imputati.
2. Propone ricorso per cassazione S.A., a mezzo del difensore avvocato Omissis.
2.1. Con un primo motivo deduce la violazione degli articoli 521 e 522 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in quanto, a fronte di una contestazione che faceva riferimento all'omesso controllo sull'operato del coordinatore per l'esecuzione, già la sentenza di primo grado ha addebitato all'imputato di non essersi attivato disponendo la sospensione dei lavori in via cautelare. Si è quindi trascorsi da un obbligo di controllo sull'operato del coordinatore ad un obbligo di attivazione dal contenuto esattamente sovrapponibile a quello gravante sul coordinatore medesimo. Così facendo si è concepito in capo al committente un dovere di supplenza rispetto ai compiti del coordinatore che non trova fondamento normativo o contrattuale e la cui violazione non risulta contestata nel capo d'imputazione. La Corte di appello, nel respingere l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, ha affermato che non vi è stata alcuna violazione del diritto di- difesa; ma nel fare tale affermazione si è limitata alla formulazione di una clausola di stile non dando risposta alcuna ai molteplici profili, analiticamente indicati nei motivi di appello, in rapporto ai quali si era lamentato il pregiudizio difensivo: la corrispondenza contenutistica tra le comunicazioni effettuate dal coordinatore alla fine del 2007 e quelle dell'inizio del 2008; l'impossibilità da parte dell'imputato di accorgersi che il B. avrebbe dovuto sospendere i lavori; la natura delle infrazioni riscontrate dal coordinatore e la assente capacità tecnica dell'imputato di valutarle; l'affidamento riposto da quest'ultimo nel corretto operato del coordinatore in considerazione di come questi aveva operato sino ad allora. Tutti temi sui quali l'imputato non aveva avuto la possibilità di difendersi.
2.2. Con un secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell'articolo 125 cod. proc. pen. e vizio motivazionale per non aver la Corte di appello reso motivazione in ordine alle censure specifiche e conferenti mosse con il gravame alla sentenza di primo grado. In particolare si era censurato il travisamento delle risultanze dibattimentali poiché il Tribunale aveva appunto travisato quanto dichiarato dal B. in sede dibattimentale (all'udienza del 16 febbraio 2012). Ad avviso del primo giudice il B. aveva ammesso di non aver nuovamente sospeso i lavori per le direttive impartite dalla committenza. Per contro, le dichiarazioni dell'imputato in parola, esaminate nel loro insieme e non limitatamente ad un solo periodo, denotano che il B. dichiarò l'esatto contrario di quanto asserito dalla sentenza di primo grado. Ad avviso dell'esponente ricorrerebbe il travisamento della prova perché il giudice avrebbe affermato l'esistenza di una specifica circostanza oggettivamente esclusa dal risultato probatorio. Si rileva, infine, che il dedotto travisamento è stato totalmente ignorato dalla Corte di appello, che ad esso non ha dedicato alcuna valutazione.
Deduce altresì il ricorrente che anche ad ammettere che l'imputato non abbia tenuto la condotta doverosa - consistente per i giudici nell'effettuare una valutazione di merito dell'asserita gravità delle infrazioni comunicate dal coordinatore - mancherebbe in ogni caso la prova del nesso eziologico tra la condotta trasgressiva e l'evento infortunistico verificatosi. Il Tribunale aveva dato per scontato che, se il S.A.avesse valutato il merito delle comunicazioni trasmessegli dal B., si sarebbe sicuramente accorto del presunto cambio di linea di quest'ultimo ed avrebbe agito in sua sostituzione ordinando la sospensione dei lavori. L'infondatezza di tale affermazione era stata portata all'attenzione della Corte d'appello, la quale sul tema non ha reso alcuna motivazione, incorrendo ulteriormente nella violazione dell'articolo 125 cod. proc. pen.
2.3. Con un terzo motivo si deduce violazione degli articoli 6 del decreto legislativo n. 494/1996, 42, 43 e 590 cod. pen., nonché vizio motivazionale, perché la sentenza impugnata attribuisce al controllo operato dal committente un significato completamente diverso da quello previsto dalla legge. Quest'ultimo ha ad oggetto la condotta dei coordinatori e non il contenuto di qualità della stessa e ciò in ragione del dislivello di competenza tecnica che ricorre tra tali soggetti; come d'altronde ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha escluso la sovrapposizione in capo allo stesso soggetto dei ruoli di controllore e di controllato, proprio con specifico riferimento alle posizioni reciproche di committente e coordinatore in fase di esecuzione. Concludendo, quindi, che il committente responsabile dei lavori che abbia nominato il coordinatore per l'esecuzione trasferisce a tale figura tecnica le competenze e le responsabilità in ordine alla 'alta vigilanza' che la legge impone. Il committente rimane quindi titolare di un più limitato obbligo, che è quello di verificare che il tecnico nominato adempia al suo compito di generale, formalizzato controllo delle lavorazioni.
Si lamenta, ancora, che la Corte di appello abbia omesso qualsiasi motivazione in merito gli specifici profili di colpa ravvisati in capo al S.A.nella sua qualità di committente; profili di colpa che, ribadisce l'esponente, sono del tutto diversi da quelli riferibili al coordinatore e che non possono risolversi, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, nel controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Uno dei presupposti della responsabilità del committente rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità è che questi abbia avuto la possibilità di percepire eventuali situazioni di pericolo; sul punto la motivazione fornita dalla Corte d'appello è per l'esponente meramente apparente, perché afferma che non erano necessarie particolari competenze tecniche per cogliere i rischi segnalati dal coordinatore e l'inadempimento all'obbligo di sospendere i lavori. Non è dato comprendere infatti sulla base di quali elementi la Corte di appello abbia ritenuto facilmente percepibile la presenza di rischi non riscontrati dal coordinatore. La motivazione sarebbe altresì illogica nella misura in cui sovrappone la possibilità di comprendere i rischi di caduta dall'alto con la possibilità di rendersi conto della necessità di sostituirsi al coordinatore per la sospensione dei lavori; nonché laddove prevede di ricavare la possibilità per il S.A.di avvedersi dell'esistenza di una situazione di rischio dalla circostanza che in precedenza il B. aveva reiteratamente segnalato la presenza di irregolarità nel cantiere edile disponendo la sospensione dei lavori. Rileva l'esponente che proprio il fatto che il B. avesse in passato adottato tutte le misure necessarie a realizzare la sicurezza del cantiere non poteva che confortare il S.A.in merito alla scrupolosità, alla solerzia e alla correttezza dell'operato del coordinatore.
2.4. Con un quarto motivo si deduce violazione degli articoli 132 e 133 cod. pen. e vizio motivazionale. Lamenta l'esponente che all'imputato sia stata irrogata una pena superiore a quella inflitta al coimputato B. senza neppure prendere in considerazione quanto 'evidenziato sul tema nei motivi di appello, i quali segnalavano la minore colpa del committente per aver nominato quale coordinatore per la sicurezza soggetto certamente dotato di specifiche e adeguate competenze ed il fatto che, all'inverso, il S.A.era persona dotata di minima perizia e di minime possibilità concrete di intervento.
3. Ricorre per cassazione B. A. a mezzo dei difensori di fiducia, avv. Omissis.
3.1. Con un primo motivo si deduce violazione di legge in ordine al contenuto dell'obbligo di vigilanza gravante sul coordinatore per l'esecuzione.
Secondo la dottrina il ruolo di vigilanza che compete al coordinatore per l'esecuzione riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento, che è demandata a figure operative.
Pertanto l'imputato non era tenuto a vigilare sugli operai e sulle modalità di montaggio dei parapetti o a verificare in concreto la correttezza del montaggio.
3.2. Con il secondo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'articolo 552 cod. proc. pen. perchè nel decreto che dispone il giudizio il fatto non era stato enunciato in forma chiara e precisa. Ciò in quanto si contestava al B. da un canto di aver omesso di verificare l'applicazione del piano sicurezza e di coordinamento e dall'altro, tra parentesi, che non erano state adeguatamente protette le aperture lasciate nel solaio del primo piano dell'edificio. La relativa eccezione di nullità è stata respinta dalla Corte di appello sul rilievo che era chiaramente comprensibile che oggetto della contestazione era l'omissione della verifica delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, essendo citata solo a titolo di esempio l'inadeguata protezione delle aperture nel solaio. Rilevano gli esponenti che non è sufficientemente chiara l'accusa di aver tenuto un comportamento che viene esemplificato con il riferimento a fattispecie per nulla ad esso conferenti.
3.3. Con un terzo motivo si deduce l'illogicità manifesta e l'insufficienza della motivazione laddove la Corte d'appello ha ritenuto ininfluente l'accertamento della precisa dinamica della caduta dell'infortunato essendo sufficiente l'accertamento del motivo per il quale egli era caduto, ovvero la mancata tenuta del parapetto; infatti, è impossibile legare dal punto di vista causale la condotta dell'imputato con l'evento se non si è accertato previamente come e perché quell'evento si era potuto verificare.
3.4. Con un quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 546 lett. d) cod. proc. pen. Nell'atto di appello si era dedotta la nullità della sentenza perché l'intero corpo della motivazione - e non solo l'intestazione della sentenza - aveva omesso di considerare le conclusioni delle parti. La Corte d'appello, per contro, ha affermato che la mancata indicazione nell'intestazione della sentenza delle conclusioni delle parti non integra ipotesi di nullità. Ad avviso degli esponenti la mancata indicazione delle conclusioni delle parti si traduce, nella specie, nell'impossibilità per le medesime di verificare se in quale misura ne sia stato tenuto conto da parte del giudice; ad esempio nella sentenza di primo grado non si faceva alcun riferimento al richiamo operato dal pubblico ministero all'articolo 113 cod. proc. pen. o alle richieste dei difensori in ordine al riconoscimento di circostanze attenuanti, alla scelta e alla quantificazione della pena.
4. Con unitario atto di ricorso, sottoscritto dal comune difensore avvocato Omissis , ricorrono per cassazione B.D. e C.R..
4.1. Ad avviso dell'esponente l'infortunio é accaduto nell'ambito di un'attività riservata in via esclusiva alla F.P. Costruzioni S.r.l., rispetto alla quale l'ingerenza dell'impresa subappaltante non poteva che limitarsi agli oneri indicati nel contratto; oneri che in forza dell'articolo 13 non comprendevano la posa in opera di ponteggi interni ed esterni né tutte le opere provvisionali ritenute necessarie durante le lavorazioni; attività che, come riconosciuto dalla Corte di appello, sul punto intervenuta a correggere l'errore nel quale era incorso il Tribunale, erano state poste a carico della F.P. Costruzioni S.r.l.
Orbene, continua l'esponente, le violazioni addebitate agli appellanti riguardano pacificamente cautele rientranti nell'ambito dei rischi specifici di pertinenza della F.P. Costruzioni S.r.l., come era stato dedotto nei motivi di appello; la sentenza impugnata omette di esaminare tali rilievi così come omette di fare applicazione dei criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
4.2. Con un secondo motivo si deduce vizio motivazionale e violazione di legge poiché risulta contraddittorio ed illogico affermare l'ininfluenza dell'accertamento della dinamica della caduta dell'infortunato e ciò nonostante ritenere accertabile la sussistenza del nesso causale tra la violazione addebitata agli imputati e l'evento illecito. Se l'attività dibattimentale ha permesso di accertare che il parapetto provvisorio era stato realizzato in difformità di quanto previsto nel libretto d'uso manutenzione; che il piano di caplestio era ingombro di materiali che rendevano difficoltoso gii spostamenti; che il parapetto provvisorio presentava un asse spezzato, l'istruttoria non ha però consentito di stabilire con certezza il nesso causale tra l'evento realizzato e le violazioni contestate. Ne consegue che non è stato neanche possibile accertare l'eventuale sussistenza di un concorso di cause simultanee, preesistenti o sopravvenute che, da sole, avrebbero potuto determinare l'evento.
4.3. Con un terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale perché la sentenza impugnata afferma, con ciò rigettando la diversa prospettazione della difesa, che il B.D. era datore di lavoro dell'infortunato a prescindere dalla formale qualifica assunta. Tale affermazione, lamenta l'esponente, è operata senza alcun approfondimento o accertamento circa l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che la dovrebbero giustificare. Si aggiunge che non è possibile pretendere dall'amministratore delegato dell'impresa subappaltante la vigilanza sulle concrete modalità di montàggio dei parapetti, di uso temporalmente limitato e comunque affidato alla F.P. costruzioni S.r.l. Si rimarca, al riguardo, che il dato testimoniale indica che il parapetto era stato realizzato solo due ore prima dell'incidente. Anche sotto tali aspetti la motivazione sarebbe silente.
4.4. Si deduce con un quarto motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla posizione del C.R., perché questa viene assimilata a quella del coimputato senza tener conto del fatto che le contestazioni allo stesso ascritte si applicano esclusivamente ai datori di lavoro, qualità certamente estranea al C.R.. D'altro canto, si osserva, dall'istruttoria espletata non emerge in alcun modo che al C.R. fosse stata rilasciata una qualche delega in materia di sicurezza o che lo stesso abbia assunto un ruolo di tal genere; pertanto la sentenza impugnata si limita a porre a carico dell'imputato le violazioni contestate al coimputato senza esplicitare le ragioni di fatto e di diritto a ciò sottese.
4.5. Con atto depositato il 22.1.2015 il difensore degli imputati in parola ha proposto "motivi nuovi ex art. 585, 1° comma c.p.p.", deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'attribuzione allo B.D. della qualifica di datore di lavoro. Tutte le violazioni ascritte all'imputato sono in realtà concernenti obblighi posti dalla legge in capo al datore di lavoro, qualità che egli non ha mai avuto rispetto al G.B., dipendente della F.P. L'affermazione della Corte di Appello per la quale egli sarebbe stato datore di lavoro di fatto non é confortata da alcun accertamento in merito agli elementi in presenza dei quali emerge tale figura.

Diritto


5. Il ricorso proposto nell'interesse del S.A.é fondato, nei termini di seguito precisati.
5.1. Il primo motivo è infondato. Infatti, nel caso di specie va escluso che si sia verificata immutazione del fatto in quanto l'obbligo di controllo é evidentemente strumentale all'adozione di iniziative che valgano ad assicurare quelle condizioni di sicurezza che la condotta del controllato ha compromesso o non garantito. Sicché il riferimento all'omessa sospensione dei lavori altro non é che la specificazione di quanto, in ragione di un corretto controllo sull'operato del coordinatore B., il S.A. aveva mancato di fare.
Peraltro, quand'anche si dovesse convenire con il ricorrente in ordine all'errata statuizione della Corte di Appello concernente la denunciata violazione, da parte del giudice di primo grado, del principio di correlazione, andrebbe comunque escluso l'esito ablatorio della sentenza impugnata perché é ribadito principio di diritto formulato da questa Corte che la garanzia del contraddittorio -prevista dall'art. III Cost. e dall'art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU - resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante l'impugnazione (per la valenza, sotto il menzionato profilo, dell'appello: Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 - dep. 17/01/2013, Manara e altro, Rv. 254135; del ricorso per cassazione: Sez. 2, n. 47413 del 17/10/2014 - dep. 18/11/2014, Grasso, Rv. 260960). E' già nella prospettazione del ricorrente che il tema venne posto alla Corte di Appello. Il lamentato difetto di motivazione, trattandosi di censura che attinge la violazione di legge, é privo di specifico rilievo.
5.2. Anche il secondo motivo é infondato; esso prospetta un travisamento della prova che la presenza di conformi pronunce non permette di dedurre in questa sede. Va rammentato, al riguardo, il chiarimento proveniente dalla giurisprudenza di questa Corte per la quale il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" (com'è nella specie il giudizio sulla responsabilità), essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 - dep. 07/02/2007, Medina ed altri, Rv. 236130), o il caso in cui entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 44756 del 22.10.2013, Buonfine ed altri, n.m.).
Evenienze neppure allegate dal ricorrente.
5.3. I restanti motivi - eccezion fatta per quello concernente il trattamento sanzionatorio, che resta assorbito - possono essere trattati unitariamente.
Il ricorrente censura l'indebita attribuzione al committente di doveri che si concretano in un controllo continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, che é compito di altre figure del sistema di gestione della sicurezza del lavoro. Contesta che i rischi presenti in cantiere fossero percepibili dal committente. Critica l'affermazione della sussistenza del nesso causale tra la violazione ascritta al S.A.e il sinistro; rimarca le circostanze che fondavano un affidamento del S.A.nel diligente ed osservante comportamento del B..
Orbene, le doglianze sono fondate limitatamente al tema della causalità della colpa.
L'art. 6, co. 2 d.lgs. n. 494/1996 (alla quale occorre fare riferimento ratione temporis) dispone che "la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatori per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1 e 5, comma 1, lettera a)". La prima delle disposizioni richiamate prevede che il coordinatore per la progettazione rediga il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1 e che predisponga - salvo i casi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31, lett. a) I. n. 457/1978 - un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93. La seconda dispone che durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provveda a verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
Pertanto, quel che in questa sede rileva é che il committente é tenuto a verificare che il coordinatore svolga il coordinamento dei soggetti esecutori ed il controllo che essi applichino le previsioni del PSC. Come puntualizzato da questa Corte, tanto importa per il committente l'obbligo di vigilare sul coordinatore in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (Sez. 4, n. 37738 del 28/05/2013 - dep. 13/09/2013, Gandolla e altri, Rv. 256636). La medesima giurisprudenza chiarisce che tale attività di vigilanza non si concreta in un controllo capillare e continuo dell'attività del coordinatore ma si sostanzia con modalità che valgono a descriverla come 'alta vigilanza'; ed é per questo che analoga natura ha la vigilanza alla quale é chiamato il coordinatore medesimo, che interviene nel sistema di gestione del rischio da lavoro come articolazione tecnica del soggetto nel cui interesse é compiuta l'opera.
La Corte di Appello ha inteso risolvere il tema richiamandosi all'arresto giurisprudenziale che richiama alla necessità che il committente non si limiti a verifiche meramente 'formali', dovendo egli svolgere "controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia" (Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011 - dep. 16/04/2012, P.G. e P.C. in proc. Bergamelli, Rv. 253294). Ma ciò di per sé non chiarisce quali controlli in concreto debbano essere fatti; ed é evidente che tanto dipende dalla mutevolezza delle situazioni, dal cui specifico atteggiarsi devono ricavarsi i comportamenti che valgono ad adempiere la prescrizione normativa.
Nel caso di specie non poteva omettersi la valutazione del comportamento complessivamente tenuto dal B.; e dalla ricostruzione operata dal primo giudice si ricava che il S.A.era stato portato a conoscenza della "sistematica violazione delle regole concernenti la corretta costruzione di opere provvisionali da parte del personale della F.P." perché il B. aveva fatto più di una comunicazione all'impresa committente delle situazioni di rischio riscontrate: il 7 ed il 30 novembre 2007, il 20 dicembre 2007, il 10 il 18 gennaio 2008, il 7 ed il 21 febbraio 2008; in tutte queste occasioni il B. aveva assunto dei provvedimenti, talvolta impartendo delle prescrizioni, altre volte giungendo a sospendere i lavori; in particolare, ciò era accaduto il 7 ed il 30 novembre 2007 e poi il 20 dicembre 2007 e non era quindi accaduto dopo le successive segnalazioni, del 2008. Neppure si poteva omettere di identificare quei particolari segnali che avrebbero dovuto indurre il S.A. a verificare se la mancata adozione del provvedimento di sospensione fosse ingiustificata, tenendo presente della pregressa esperienza di un coordinatore per l'esecuzione diligente nello svolgimento dei propri compiti e propenso ad utilizzare i poteri che gli derivavano dal ruolo. Sovviene, sotto tale profilo, quanto affermato dal Tribunale, il quale menziona il dato dell'inerzia del B. a fronte di ulteriori violazioni, la cui natura non viene meglio descritta, se non per quelle oggetto della segnalazione del 21.2, per la quale si parla di gravi violazioni concernenti le opere provvisionali. Si può quindi affermare che il S.A., a seguito di tal ultima comunicazione, venne portato a conoscenza di situazioni di insicurezza del cantiere per le quali nel recente passato il B. aveva imposto la sospensione dei lavori (avendo rinvenuto dapprima le mensole dei casseri sprovviste di parapetti e, poi, i parapetti mancanti di correnti intermedi e di tavole fermapiede idonee) e che però, questa volta, non avevano avuto tale conseguenza.
Pertanto, la consapevolezza del S.A.di una situazione che imponeva di intervenire sul coordinatore risulta incardinata sulla segnalazione di violazioni che in passato avevano importato la sospensione dei lavori. Questa identità rende irrilevante il grado di competenza tecnica del committente, al quale non si chiede di apprezzare la situazione esistente nell'ambiente di lavoro ma la coerenza del comportamento del coordinatore.
Posta l'anomala dissonanza tra comportamenti tenuti pur a fronte di una medesima situazione, e non obliata la non occasionalità delle violazioni perpetrate dalla ditta esecutrice, il S.A. avrebbe dovuto svolgere una puntuale verifica delle cause della mancata sospensione dei lavori e così, ove accertato l'inadempimento del coordinatore, assumere i provvedimenti più adeguati al caso. Quali essi debbano essere si può evincere dall'art. 5, co. 1 lett. e) d.lgs. n. 494/1996 (ed oggi dall'art. 92, co. 1 lett. e) del d.lgs. n. 81/2008): la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'impresa o del lavoratore autonomo, la risoluzione del contratto.
E' quindi errato affermare, come fa il ricorrente, che i giudici di merito hanno posto la pretesa di veder il committente obbligato ad assumere provvedimenti propri del coordinatore per l'esecuzione; errato perché é smentito dalla norma appena menzionata che il committente non abbia il potere di sospendere i lavori.
5.4. Senonchè la Corte di Appello omette del tutto di svolgere un qualche apprezzamento in ordine alla rilevanza causale della condotta omissiva addebitabile al S.A.. Poiché é indubbio che il sinistro si verificò in conseguenza di una violazione alle regole che concernono l'installazione di opere provvisionali concretizzatosi il giorno stesso dell'infortunio, prima di concludere per la responsabilità del S.A.era necessario verificare che, ove questi si fosse attivato, la successiva violazione non si sarebbe realizzata; o che, commessa tale violazione, il coordinatore - compulsato dal committente - avrebbe adottato misure che avrebbero evitato la caduta del lavoratore.
Ebbene, su tale aspetto, che involve la causalità della colpa, le sentenze sono del tutto carenti; carenza di sicuro decisiva considerato che la condotta sino ad allora serbata dalla F.P., dimostrativa della inclinazione a non tener conto delle prescrizioni cautelari, rende dubbio che un'eventuale ulteriore sospensione dei lavori potesse por fine a quello che sembra esser stato un vero e proprio modus operandi dell'impresa esecutrice.
Inoltre, poiché in sede di merito é stato accertato che l'infortunio si verificò appena due ore dopo che erano state iniziate le operazioni di installazione dell'opera provvisionale in questione, é evidente che per il coordinatore medesimo non vi fu la possibilità materiale di prendere cognizione della condizione di insicurezza, sicché si può dubitare che l'eventuale ripristino di una adeguata misura di diligenza quale effetto dell'intervento in precedenza spiegato dal S.A.avrebbe potuto avere qualche incidenza in concreto. A conclusioni affermative si potrebbe giungere solo se si ritenesse che, una volta intervenuto il S.A.dopo il 21 febbraio, il B. avrebbe sospeso i lavori e che essi fossero rimasti tali ancora sino al 5 marzo 2008 (o addirittura che si sarebbe risolto il contratto); sicché il G.B. ed il R. neppure si sarebbero apprestati a realizzare il parapetto irregolare. Su questo decisivo punto si deve registrare l'assoluto silenzio dei giudici di merito; ancorché la legge economica alla quale risponde l'attività di impresa e le successioni di provvedimenti sospensivi e riprese dei lavori lascino ipotizzare che, eventualmente intervenuta una sospensione dei lavori dopo il 21 febbraio, questi certamente non sarebbero rimasti fermi per ben undici giorni.
6. Alla luce di quanto appena evidenziato appare fondato anche il ricorso proposto nell'interesse del B., sotto il profilo della assenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta al medesimo e l'evento.
6.1. I rilievi altrove orientati dall'esponente non colgono il segno: in capo al coordinatore per l'esecuzione v'é l'obbligo di controllare, con modalità che escludono la diuturna presenza in cantiere e tuttavia assicurino il risultato, che le prescrizioni del Pos siano osservate. Più volte si é affermato, da parte del giudice di legittimità, che con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; e) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013 - dep. 07/11/2013, Lorenzi e altri, Rv. 257167).
Nel caso di specie, poi, in quanto già evidenziato vi é la dimostrazione che ciò era stato concretamente fatto dal B., almeno sino al 21.2.2008.
6.2. Manifestamente infondate sono la censura che evocano la violazione rispettivamente dell'art. 522 e dell'art. 546 cod. proc. pen.; da un canto si asserisce una equivocità del capo di imputazione del tutto inesistente; dall'altro si omette di considerare il principio secondo il quale l'omessa indicazione nell'intestazione della sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della pronuncia (Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011 - dep. 15/02/2012, Borella, Rv. 252404).
6.3. Altrettanto deve dirsi della doglianza in ordine alla mancata individuazione delle specifiche ragioni per le quali il G.B. cadde dal ponteggio.
Invero, l'accertamento della causa dell'evento ai fini dell'attribuzione di responsabilità penale richiede di individuare il valore del comportamento antidoveroso quale condizione necessaria dell'evento tipico; ciò fatto, eventuali ulteriori fattori interferenti assumono rilevanza nella misura in cui si propongano quali 'cause da sole sufficienti' a determinare l'evento, secondo la formula dell'art. 41, co. 2 cod. pen. Una pronuncia di condanna non presuppone l'investigazione di ogni ipotetico fattore interferente, ma solo di quelli che acquistano dignità di fatti accertati processualmente. Anche il ricorso, in definitiva, evoca soltanto mere congetture. Nella vicenda in esame non sono note le ragioni per le quali il lavoratore giunse a contatto con il parapetto; non è noto se ciò fu dovuto a una perdita di equilibrio determinata dalle difficoltà di movimento su un piano ingombro di materiali oppure da altre ragioni. Certo è, e non viene contestato da alcuno, che non vi furono né interventi da parte di altri soggetti né un'azione abnorme del lavoratore medesimo. Il dato di partenza quindi è che l'accaduto fu permesso dal mancato contenimento del corpo del lavoratore da parte del parapetto, nonostante questo avesse la specifica funzione di contrastare il moto verso il vuoto eventualmente operato dal corpo di una persona che si trovasse alla quota di pericolo. Così come non vi è dubbio che tale mancata azione di contenimento fu dovuta all'errore strutturale determinato dalla dimensione del montante, avente uno spessore inferiore a quello prescritto, dall'ampiezza del interasse dei montanti, quasi il doppio di quello richiesto, dall'avvenuto montaggio dei parapetti provvisori su una struttura in legno invece che su solai in cemento armato.
6.4. Il motivo tuttavia investe la valenza causale del fatto attribuito al B. e sotto tale aspetto merita accoglimento.
Tenendo presente quanto già esposto a riguardo della posizione del S.A., é sufficiente rimarcare come il dato di fondo sia costituito dalla non data dimostrazione della capacità impeditiva della sospensione dei lavori, ove disposta a seguito della rilevazione delle trasgressioni oggetto di comunicazione il 21 febbraio, e il successivo infortunio, posto che la prima non poteva avere durata indefinita e non é stato accertato che essa si sarebbe prolungata comunque oltre il 5 marzo 2008.
7. In merito al ricorso proposto nell'interesse del B.D., esplicitato che il secondo motivo di ricorso trova risposta in quanto già esposto al superiore paragrafo 6.3., va rammentato che il Tribunale lo ha ritenuto gravato dell'obbligo di porre in essere idonee opere provvisionali in ragione della previsione del contratto di subappalto che poneva in capo alla M. Costruzioni s.p.o. l'onere di realizzare tutte le opere provvisionali ritenute necessarie. Come si é già scritto, la Corte di Appello ha ritenuto che tale affermazione fosse fliglia di un'errata lettura del contratto, essendo stato stipulato che a tale impegno attendesse la F.P. Costruzioni.
Caduto il presupposto fattuale utilizzato dal primo giudice, la Corte di Appello ha ciò non di meno ritenuto che l'obbligo in questione dovesse essere adempiuto anche dal B.D. perché questi era stato costantemente informato "delle problematiche emergenti nel cantiere di via Altamura" e ciò nonostante egli "non ha mai mostrato di interessarsene, neppure attivando il capo cantiere...". L'ascendente giuridico é poi stato rintracciato nel principio secondo il quale nell'ambito dei subappalti gli obblighi prevenzionistici gravano su tutti coloro che esercitano i lavori "e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica" (secondo quanto affermato da Sez. 3, n. 19505 del 26/03/2013 - dep. 07/05/2013, Bettoni, Rv. 254993).
Senonchè, oltre al fatto che nella vicenda che occupa la M. Costruzioni era impresa subappaltante e non subappaltatrice, con riferimento al subpppaltante é piuttosto vero che egli è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore (Sez. 4, n. 1490 del 20/11/2009 - dep. 14/01/2010, Fumagalli e altri, Rv. 246302; Sez. 4, n. 27965 del 05/06/2008 - dep. 09/07/2008, Riva e altro, Rv. 240314, le quali si rifanno al principio per il quale "In caso di subappalto dei lavori, è configurabile una esclusione di responsabilità dell'appaltatore solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere", espresso da Sez. 4, n. 5977 del 15/12/2005 - dep. 16/02/2006, Chimenti, Rv. 233246). Ebbene, nella sentenza qui impugnata, come già in quella di primo grado, é del tutto manchevole l'indagine - e quindi la motivazione - in ordine alla presenza della M. Costruzioni nella fase di esecuzione dei lavori, che anzi sembrerebbero essere stati affidati per intero alla F.P.
Del tutto inconferente é poi l'evocazione delle premesse giuridiche in base alle quali il soggetto sub-appaltante deve essere assimilato al datore di lavoro; nel caso di specie é incontroverso che il G.B. fosse dipendente della F.P. e che rispetto al medesimo il B.D. non esercitasse alcun potere direttivo. Il ruolo dal quale deriva il coinvolgimento del medesimo nella vicenda che occupa é quello di amministratore della società sub-appaltante ed é ad esso che vanno rapportate le diverse problematiche (id est: vigilanza sulle attività di cantiere).
8. Anche il ricorso proposto nell'interesse del C.R. é fondato, giacché la sentenza di secondo grado formula una indebita equiparazione tra questi ed il B.D.. Neppure la sentenza di primo grado lascia capire quale preciso addebito si muova al C.R.. Da un canto si afferma che egli abrevve dovuto prendere le misure necessarie perché i parapetti fossero installati in conformità alle indicazioni del libretto d'uso; dall'altro si afferma che non aveva attuato le prescrizioni, pur generiche, del PSC e del POS della M. Costruzioni e della FP.
Tutto ciò senza che si sia preliminarmente esplicitato se il C.R. fosse munito di poteri che ne facevano un dirigente o se i compiti assegnatigli lo riconducevano alla figura del preposto. In secondo luogo, poiché il C.R. era presente nei lavori in qualità di capo cantiere per conto della M. Costruzioni, una sua responsabilità presuppone che egli fosse gravato dell'obbligo di intervenire sull'attività di installazione delle opere provvisionali che il contratto affidava alla F.P. Questione che richiama il nodo non risolto dai giudici di merito, della autonomia o dipendenza della F.P. rispetto alla M..
Inoltre, quand'anche gli interrogativi appena segnalati trovassero soluzione conducente all'accertamento di una trasgressione ai doveri prevenzionistici da parte del C.R., rimarrebbe non esplorato il tema della capacità da parte del medesimo di impedire l'evento mediante l'attività doverosa, posto che non é noto se egli era presente e se doveva essere presente alla realizzazione del ponteggio o se la sua realizzazione gli fosse comunque nota.
9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento alla posizione di tutti i ricorrenti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, altra sezione, perché svolga un nuovo esame della vicenda, alla luce dei principi e dei rilievi qui formulati.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/2/2015.