Cassazione Penale, Sez. 4, 27 gennaio 2015, n. 3787 - Verniciatura in altezza e attrezzatura inidonea: responsabilità del datore di lavoro


 

 

"E' appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365).
Al riguardo, la circostanza che il lavoratore avesse imprudentemente, o in modo negligente, provveduto a dotarsi esclusivamente di una scala doppia per l'esecuzione della verniciatura commessagli (invece di impegnarsi per l'approntamento del trabattello pur esistente in cantiere, sebbene in una scomoda posizione), non vale a escludere la responsabilità dell'odierno imputato, dovendo ritenersi ricompreso, entro l'ambito delle responsabilità del R.B., l'obbligo di prevenire anche l'ipotesi di una condotta imprudente o negligente del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili evenienze riconducibili a tutte le possibili modalità attraverso le quali il lavoratore avrebbe potuto cercare di raggiungere l'altezza necessaria per il completamento della lavorazione allo stesso richiesta."

 


 

Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: DELL'UTRI MARCO Data Udienza: 17/10/2014



Fatto


1. - Con sentenza resa in data 6/2/2012, il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, ha condannato R.B. alla pena di tre mesi di reclusione in relazione al reato di lesioni colpose commesso, in violazione della norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di O.D., in Tesero il 25/5/2010.
All'imputato, in qualità di legale rappresentante della ditta R.B. e D. di R.B. e C. s.n.c, era stata originariamente contestata la condotta colposa consistita nella violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché delle norme di colpa specifica partitamente richiamate nel capo d'imputazione, per avere omesso di dotare il lavoratore O.D. della necessaria strumentazione indispensabile per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, nella specie consistenti in idonei ponteggi o trabattelli stabili per l'attività di verniciatura che il lavoratore avrebbe dovuto eseguire ad altezze anche superiori a 5 metri dal suolo, viceversa limitandosi a mettere a disposizione del lavoratore delle semplici scale doppie, così ponendo i presupposti per l'infortunio occorso ai danni del lavoratore che, impegnato nella descritta attività di tinteggiatura, giunto su una delle predette scale doppie all'altezza di 5 metri dal suolo, aveva perso l'equilibrio, cadendo in terra e riportando la frattura amielica di L1, D10 ed al processo traverso di sx.
Su appello dell'imputato, la corte d'appello di Trento, con sentenza in data 12/6/2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha applicato in favore dell'imputato la riduzione della pena per il rito abbreviato prescelto (non considerata dal primo giudice), con la definitiva condanna del R.B. alla pena di due mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.
2. - Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di due motivi d'impugnazione.
In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata, rispettivamente, per violazione di legge, da un lato, e per vizio di motivazione, dall'altro, per avere la corte territoriale contraddittoriamente rilevato - a fronte della riconosciuta esperienza dell'operaio infortunato, e dell'esistenza nel cantiere del trabattello necessario per l'esecuzione delle lavorazioni allo stesso commesse - la violazione, da parte dell'imputato, della normativa antiinfortunistica allo stesso imposta, per non aver posto "a pronta disposizione" del lavoratore la strumentazione necessaria per l'esecuzione delle tinteggiature a un'altezza superiore a 5 metri dal suolo.
Al riguardo, l'imputato evidenzia come tale conclusione contraddica: 1) la documentata sottoposizione del lavoratore agli specifici corsi per la sicurezza sul lavoro; 2) la regolare redazione del documento di prevenzione dei rischi, comprensivo delle specifiche valutazioni e delle procedure di sicurezza per l'utilizzo delle scale, in ambito aziendale; 3) la piena disponibilità, da parte del lavoratore, della strumentazione nella specie necessaria; 4) la comunicazione al lavoratore, da parte del datore di lavoro, delle specifiche istruzioni per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni commissionate; 5) la rilevata agevole trasportabilità, da parte di una sola persona, del trabattello utilizzabile per l'esecuzione della verniciatura richiesta al lavoratore infortunato.
La stessa corte d'appello avrebbe inoltre erroneamente attestato la sussistenza di un precedente penale specifico a carico dell'imputato, viceversa smentito dai certificati penali in atti.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente si duole dell'omesso riconoscimento, da parte dei giudici del merito, della natura assolutamente abnorme e imprevedibile della condotta del lavoratore, nella specie idoneo a dissolvere ogni possibile legame causale tra le violazioni contestate all'imputato e l'evento lesivo verificatosi a carico del lavoratore.

Diritto


3. - Il ricorso è infondato.
Con riguardo alle doglianze avanzate dal ricorrente in relazione all'asserita determinante responsabilità del prestatore di lavoro nella causazione del fatto dannoso dallo stesso sofferto, osserva il collegio come la corte territoriale, con motivazione completa ed esauriente, immune da vizi d'indole logica o giuridica, abbia correttamente escluso il ricorso, nella specie, di un comportamento abnorme del prestatore di lavoro infortunato, atteso che l'evento lesivo in esame ebbe a verificarsi nel corso delle ordinarie mansioni cui il lavoratore era addetto, e che l'utilizzazione di una scala doppia per l'esecuzione della verniciatura allo stesso commessa, lungi dal costituire un'ipotesi del tutto eccezionale e imprevedibile, doveva ritenersi ex ante un'evenienza icto oculi pienamente compatibile con le eventuali occorrenze connesse allo sviluppo della prestazione lavorativa, segnatamente in presenza di una non agevole rinvenibilità (o per la non immediata e prossima disponibilità) del trabattello indispensabile per la elevazione del lavoratore, siccome collocato all'interno di una vicina piscina vuota e dunque a un livello diverso rispetto al piano di lavoro su cui si trovava il O.D. per l'esecuzione della sua prestazione.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365).
Al riguardo, la circostanza che il lavoratore avesse imprudentemente, o in modo negligente, provveduto a dotarsi esclusivamente di una scala doppia per l'esecuzione della verniciatura commessagli (invece di impegnarsi per l'approntamento del trabattello pur esistente in cantiere, sebbene in una scomoda posizione), non vale a escludere la responsabilità dell'odierno imputato, dovendo ritenersi ricompreso, entro l'ambito delle responsabilità del R.B., l'obbligo di prevenire anche l'ipotesi di una condotta imprudente o negligente del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili evenienze riconducibili a tutte le possibili modalità attraverso le quali il lavoratore avrebbe potuto cercare di raggiungere l'altezza necessaria per il completamento della lavorazione allo stesso richiesta.
Proprio in tale prospettiva, i giudici di merito hanno correttamente sottolineato la praticabilità di soluzioni operative nella specie trascurate, come quella consistente nel porre a immediata e agevole disposizione del lavoratore un ulteriore trabattello indispensabile per l'esecuzione della prestazione, senza pretendere che lo stesso lavoratore si adoperasse personalmente al fine di colmare l'evidente lacuna organizzativa imputabile alla responsabilità del ricorrente.
Il datore di lavoro, infatti, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia assolutamente abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente diverso dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267/2009, Rv. 246695).
In tema, questa stessa corte ha avuto recentemente modo di sottolineare come l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate (Cass., Sez. 4, n. 16890/2012, Rv. 252544). Sulla base delle argomentazioni esposte - accertata l'integrale infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato -, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2014.

Penale Sent. Sez. 4 Num. 3787 Anno 2015 Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: DELL'UTRI MARCO Data Udienza: 17/10/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Bonelli Roberto n. il 12/3/1968

avverso la sentenza n. 230/2012 pronunciata dalla Corte d'appello di Trento il 12/6/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita nell'udienza pubblica del 17/10/2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;

udito il Procuratore Generale, in persona del dott. O. Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per l'imputato, gli avv.ti S. Venturi del foro di Moena e M. Cuppo-ne del foro di Roma, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.


RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza resa in data 6/2/2012, il Tribunale di Trento, sezione
distaccata di Cavalese, ha condannato Roberto Bonelli alla pena di tre mesi di
reclusione in relazione al reato di lesioni colpose commesso, in violazione della
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di Oswald Dalvai, in
Tesero il 25/5/2010.

All'imputato, in qualità di legale rappresentante della ditta Bonelli e Dallabona di Bonelli Roberto e C. s.n.c, era stata originariamente contestata la condotta colposa consistita nella violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché delle norme di colpa specifica partitamente richiamate nel capo d'imputazione, per avere omesso di dotare il lavoratore Oswald Dalvai della necessaria strumentazione indispensabile per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, nella specie consistenti in idonei ponteggi o trabattelli stabili per l'attività di verniciatura che il lavoratore avrebbe dovuto eseguire ad altezze anche superiori a 5 metri dal suolo, viceversa limitandosi a mettere a disposizione del lavoratore delle semplici scale doppie, così ponendo i presupposti per l'infortunio occorso ai danni del lavoratore che, impegnato nella descritta attività di tinteggiatura, giunto su una delle predette scale doppie all'altezza di 5 metri dal suolo, aveva perso l'equilibrio, cadendo in terra e riportando la frattura amielica di LI, DIO ed al processo traverso di sx.

Su appello dell'imputato, la corte d'appello di Trento, con sentenza in data 12/6/2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha applicato in favore dell'imputato la riduzione della pena per il rito abbreviato prescelto (non considerata dal primo giudice), con la definitiva condanna del Bonelli alla pena di due mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.

2. - Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha
proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di due motivi
d'impugnazione.

In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata, rispettivamente, per violazione di legge, da un lato, e per vizio di motivazione, dall'altro, per avere la corte territoriale contraddittoriamente rilevato - a fronte della riconosciuta esperienza dell'operaio infortunato, e dell'esistenza nel cantiere del trabattello necessario per l'esecuzione delle lavorazioni allo stesso commesse - la violazione, da parte dell'imputato, della normativa antiinfortunistica allo stesso imposta, per non aver posto "a pronta disposizione" del lavoratore la strumentazione necessaria per l'esecuzione delle tinteggiature a un'altezza superiore a 5 metri dal suolo.

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Al riguardo, l'imputato evidenzia come tale conclusione contraddica: 1) la documentata sottoposizione del lavoratore agli specifici corsi per la sicurezza sul lavoro; 2) la regolare redazione del documento di prevenzione dei rischi, comprensivo delle specifiche valutazioni e delle procedure di sicurezza per l'utilizzo delle scale, in ambito aziendale; 3) la piena disponibilità, da parte del lavoratore, della strumentazione nella specie necessaria; 4) la comunicazione al lavoratore, da parte del datore di lavoro, delle specifiche istruzioni per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni commissionate; 5) la rilevata agevole trasportabilità, da parte di una sola persona, del trabattello utilizzabile per l'esecuzione della verniciatura richiesta al lavoratore infortunato.

La stessa corte d'appello avrebbe inoltre erroneamente attestato la sussistenza di un precedente penale specifico a carico dell'imputato, viceversa smentito dai certificati penali in atti.

Sulla base di tali premesse, il ricorrente si duole dell'omesso riconoscimento, da parte dei giudici del merito, della natura assolutamente abnorme e imprevedibile della condotta del lavoratore, nella specie idoneo a dissolvere ogni possibile legame causale tra le violazioni contestate all'imputato e l'evento lesivo verificatosi a carico del lavoratore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è infondato.

Con riguardo alle doglianze avanzate dal ricorrente in relazione all'asserita determinante responsabilità del prestatore di lavoro nella causazione del fatto dannoso dallo stesso sofferto, osserva il collegio come la corte territoriale, con motivazione completa ed esauriente, immune da vizi d'indole logica o giuridica, abbia correttamente escluso il ricorso, nella specie, di un comportamento abnorme del prestatore di lavoro infortunato, atteso che l'evento lesivo in esame ebbe a verificarsi nel corso delle ordinarie mansioni cui il lavoratore era addetto, e che l'utilizzazione di una scala doppia per l'esecuzione della verniciatura allo stesso commessa, lungi dal costituire un'ipotesi del tutto eccezionale e imprevedibile, doveva ritenersi ex ante un'evenienza icto oculi pienamente compatibile con le eventuali occorrenze connesse allo sviluppo della prestazione lavorativa, segnatamente in presenza di una non agevole rinvenibilità (o per la non immediata e prossima disponibilità) del trabattello indispensabile per la elevazione del lavoratore, siccome collocato all'interno di una vicina piscina vuota e dunque a un livello diverso rispetto al piano di lavoro su cui si trovava il Dalvai per l'esecuzione della sua prestazione.

Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il

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datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365).

Al riguardo, la circostanza che il lavoratore avesse imprudentemente, o in modo negligente, provveduto a dotarsi esclusivamente di una scala doppia per l'esecuzione della verniciatura commessagli (invece di impegnarsi per l'approntamento del trabattello pur esistente in cantiere, sebbene in una scomoda posizione), non vale a escludere la responsabilità dell'odierno imputato, dovendo ritenersi ricompreso, entro l'ambito delle responsabilità del Bonelli, l'obbligo di prevenire anche l'ipotesi di una condotta imprudente o negligente del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili evenienze riconducibili a tutte le possibili modalità attraverso le quali il lavoratore avrebbe potuto cercare di raggiungere l'altezza necessaria per il completamento della lavorazione allo stesso richiesta.

Proprio in tale prospettiva, i giudici di merito hanno correttamente sottolineato la praticabilità di soluzioni operative nella specie trascurate, come quella consistente nel porre a immediata e agevole disposizione del lavoratore un ulteriore trabattello indispensabile per l'esecuzione della prestazione, senza pretendere che lo stesso lavoratore si adoperasse personalmente al fine di colmare l'evidente lacuna organizzativa imputabile alla responsabilità del ricorrente.

Il datore di lavoro, infatti, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia assolutamente abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente diverso dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267/2009, Rv. 246695).

In tema, questa stessa corte ha avuto recentemente modo di sottolineare come l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio, sia a titolo di

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colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate (Cass., Sez. 4, n. 16890/2012, Rv. 252544). Sulla base delle argomentazioni esposte - accertata l'integrale infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato -, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 3787 Anno 2015 Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: DELL'UTRI MARCO Data Udienza: 17/10/2014



Fatto


1. - Con sentenza resa in data 6/2/2012, il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, ha condannato R.B. alla pena di tre mesi di reclusione in relazione al reato di lesioni colpose commesso, in violazione della norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di O.D., in Tesero il 25/5/2010.
All'imputato, in qualità di legale rappresentante della ditta R.B. e D. di R.B. e C. s.n.c, era stata originariamente contestata la condotta colposa consistita nella violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché delle norme di colpa specifica partitamente richiamate nel capo d'imputazione, per avere omesso di dotare il lavoratore O.D. della necessaria strumentazione indispensabile per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, nella specie consistenti in idonei ponteggi o trabattelli stabili per l'attività di verniciatura che il lavoratore avrebbe dovuto eseguire ad altezze anche superiori a 5 metri dal suolo, viceversa limitandosi a mettere a disposizione del lavoratore delle semplici scale doppie, così ponendo i presupposti per l'infortunio occorso ai danni del lavoratore che, impegnato nella descritta attività di tinteggiatura, giunto su una delle predette scale doppie all'altezza di 5 metri dal suolo, aveva perso l'equilibrio, cadendo in terra e riportando la frattura amielica di L1, D10 ed al processo traverso di sx.
Su appello dell'imputato, la corte d'appello di Trento, con sentenza in data 12/6/2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha applicato in favore dell'imputato la riduzione della pena per il rito abbreviato prescelto (non considerata dal primo giudice), con la definitiva condanna del R.B. alla pena di due mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.
2. - Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di due motivi d'impugnazione.
In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata, rispettivamente, per violazione di legge, da un lato, e per vizio di motivazione, dall'altro, per avere la corte territoriale contraddittoriamente rilevato - a fronte della riconosciuta esperienza dell'operaio infortunato, e dell'esistenza nel cantiere del trabattello necessario per l'esecuzione delle lavorazioni allo stesso commesse - la violazione, da parte dell'imputato, della normativa antiinfortunistica allo stesso imposta, per non aver posto "a pronta disposizione" del lavoratore la strumentazione necessaria per l'esecuzione delle tinteggiature a un'altezza superiore a 5 metri dal suolo.
Al riguardo, l'imputato evidenzia come tale conclusione contraddica: 1) la documentata sottoposizione del lavoratore agli specifici corsi per la sicurezza sul lavoro; 2) la regolare redazione del documento di prevenzione dei rischi, comprensivo delle specifiche valutazioni e delle procedure di sicurezza per l'utilizzo delle scale, in ambito aziendale; 3) la piena disponibilità, da parte del lavoratore, della strumentazione nella specie necessaria; 4) la comunicazione al lavoratore, da parte del datore di lavoro, delle specifiche istruzioni per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni commissionate; 5) la rilevata agevole trasportabilità, da parte di una sola persona, del trabattello utilizzabile per l'esecuzione della verniciatura richiesta al lavoratore infortunato.
La stessa corte d'appello avrebbe inoltre erroneamente attestato la sussistenza di un precedente penale specifico a carico dell'imputato, viceversa smentito dai certificati penali in atti.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente si duole dell'omesso riconoscimento, da parte dei giudici del merito, della natura assolutamente abnorme e imprevedibile della condotta del lavoratore, nella specie idoneo a dissolvere ogni possibile legame causale tra le violazioni contestate all'imputato e l'evento lesivo verificatosi a carico del lavoratore.

Diritto


3. - Il ricorso è infondato.
Con riguardo alle doglianze avanzate dal ricorrente in relazione all'asserita determinante responsabilità del prestatore di lavoro nella causazione del fatto dannoso dallo stesso sofferto, osserva il collegio come la corte territoriale, con motivazione completa ed esauriente, immune da vizi d'indole logica o giuridica, abbia correttamente escluso il ricorso, nella specie, di un comportamento abnorme del prestatore di lavoro infortunato, atteso che l'evento lesivo in esame ebbe a verificarsi nel corso delle ordinarie mansioni cui il lavoratore era addetto, e che l'utilizzazione di una scala doppia per l'esecuzione della verniciatura allo stesso commessa, lungi dal costituire un'ipotesi del tutto eccezionale e imprevedibile, doveva ritenersi ex ante un'evenienza icto oculi pienamente compatibile con le eventuali occorrenze connesse allo sviluppo della prestazione lavorativa, segnatamente in presenza di una non agevole rinvenibilità (o per la non immediata e prossima disponibilità) del trabattello indispensabile per la elevazione del lavoratore, siccome collocato all'interno di una vicina piscina vuota e dunque a un livello diverso rispetto al piano di lavoro su cui si trovava il O.D. per l'esecuzione della sua prestazione.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365).
Al riguardo, la circostanza che il lavoratore avesse imprudentemente, o in modo negligente, provveduto a dotarsi esclusivamente di una scala doppia per l'esecuzione della verniciatura commessagli (invece di impegnarsi per l'approntamento del trabattello pur esistente in cantiere, sebbene in una scomoda posizione), non vale a escludere la responsabilità dell'odierno imputato, dovendo ritenersi ricompreso, entro l'ambito delle responsabilità del R.B., l'obbligo di prevenire anche l'ipotesi di una condotta imprudente o negligente del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili evenienze riconducibili a tutte le possibili modalità attraverso le quali il lavoratore avrebbe potuto cercare di raggiungere l'altezza necessaria per il completamento della lavorazione allo stesso richiesta.
Proprio in tale prospettiva, i giudici di merito hanno correttamente sottolineato la praticabilità di soluzioni operative nella specie trascurate, come quella consistente nel porre a immediata e agevole disposizione del lavoratore un ulteriore trabattello indispensabile per l'esecuzione della prestazione, senza pretendere che lo stesso lavoratore si adoperasse personalmente al fine di colmare l'evidente lacuna organizzativa imputabile alla responsabilità del ricorrente.
Il datore di lavoro, infatti, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia assolutamente abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente diverso dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267/2009, Rv. 246695).
In tema, questa stessa corte ha avuto recentemente modo di sottolineare come l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate (Cass., Sez. 4, n. 16890/2012, Rv. 252544). Sulla base delle argomentazioni esposte - accertata l'integrale infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato -, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2014.

, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2014.

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