Cassazione Penale, Sez. 4, 28 maggio 2015, n. 22813 - Infortunio durante la pulizia della nave in costruzione. Posizioni di garanzia


 

 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 21/04/2015

Fatto


1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 7/02/2014, in riforma della pronuncia assolutoria emessa in data 24/07/2012 dal Tribunale di Genova, ha dichiarato P.V. responsabile del reato di lesioni personali gravi aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, commesso in Genova in data 25 febbraio 2007.  P.V. era accusato, in qualità di dirigente Fincantieri con mansioni di Capo Officina Assistenza, di aver cagionato lesioni gravi per colpa ad A.D., dipendente dell'impresa di pulizia I. s.p.a. che si trovava a svolgere attività di pulizia sul ponte n.8 della nave in costruzione, avendo omesso di provvedere affinchè i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui all'art.63, comma 1, d. lgs. 9 aprile 2008, n.81 ed avendo omesso di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
2. Il Tribunale aveva così ricostruito l'evento infortunistico: alle ore 6,00 del 25 febbraio 2007 A.D., dipendente della I., stava effettuando, insieme al compagno di lavoro I.V., lavori di pulizia sul ponte interno n.8 a bordo della suddetta nave, per conto della committente Fincantieri; ultimata la raccolta dei rifiuti, dopo averli riposti all'interno di casse plastificate, li avevano trasferiti sul ponte esterno della nave, per posizionarli in un punto prestabilito, ove successivamente sarebbero stati caricati in un grosso cassone agganciato al bordo della nave; al momento dell'infortunio il cassone non era stato ancora agganciato al predetto bordo e, tuttavia, nel punto del parapetto in cui sarebbe stato agganciato, il parapetto era stato tolto e sostituito con un nastro di nylon bianco e rosso; il lavoratore, per meglio trascinare una delle casse di rifiuti sul ponte esterno, dato il peso della stessa, l'aveva attaccata con un gancio e con l'altra mano si reggeva al parapetto del ponte; nel fare questa operazione, anche a causa della scarsa visibilità, data l'ora mattutina in inverno, non si era accorto di essere giunto nel punto in cui il parapetto era stato sostituito con il nastro ed aveva perso l'equilibrio, precipitando giù dal ponte e cadendo, dopo un volo di dieci metri, su una scialuppa di salvataggio della nave.
3. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che all'imputato non fosse ascrivibile alcuna responsabilità in ragione del suo ruolo dirigenziale di coordinatore della varie officine della Fincantieri che, in base all'organigramma: aziendale, si avvaleva di vari sovraintendenti ai lavori. Essendo la sovrintendenza ai lavori di pulizia della nave affidata ad altro soggetto, che aveva definito la sua posizione con patteggiamento, la responsabilità del P.V. si sarebbe potuta configurare ove fosse stato accertato che qualcuno (la ditta appaltatrice dei lavori di pulizia, il sovra intendente ai lavori presente in cantiere, o qualunque altro soggetto) lo avesse informato della presenza di una situazione di rischio nel cantiere, circostanza non emersa dall'istruttoria dibattimentale.
4. Avverso la sentenza di condanna pronunciata in grado di appello, su impugnazione del Pubblico Ministero e della parte civile  A.D., propone ricorso per cassazione  P.V. per i seguenti motivi:
a) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione dell'art.192 cod.proc.pen. per non aver valutato le prove assunte nel giudizio di primo grado in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività di cooperazione e coordinamento da parte del committente - erronea applicazione dell'art. 7 d. lgs. 19 settembre 1994, n.626 per aver ricondotto l'infortunio ad un difetto di cooperazione e coordinamento tra le attività del committente e le attività dell'appaltatore - erronea applicazione degli artt. 4 e 7 d. lgs. n.626/94 per aver individuato P.V. come il soggetto che avrebbe dovuto impedire l'evento. Secondo il ricorrente, era il signor G. (che aveva definito la sua posizione con patteggiamento) che, nell'ambito dell'organizzazione dello stabilimento Fincantieri, era il -preposto - da individuarsi quale incaricato di attuare le misure di coordinamento ai sensi dell'art.7 d. lgs. n.626/94 e specificatamente referente per il coordinamento delle imprese di pulizia; la mattina dell'infortunio quest'ultimo si era effettivamente coordinato con il capocantiere della ditta dell'infortunato, avendo concordato che il lavoro da svolgere sarebbe stato esclusivamente all'interno della nave senza accedere ai ponti esterni; il capocantiere, a sua volta, aveva istruito in modo corretto i propri lavoratori; il varco creato a seguito dell'ordine di rimozione del cassone era rimasto privo di protezione nonostante il G. avesse il potere/dovere di far posizionare il parapetto o di segregare la zona. Conseguentemente, si assume, l'infortunio non doveva essere ricondotto alla realizzazione di un rischio interferenziale tra le lavorazioni delle imprese appaltataci e quelle del committente perché, grazie all'attività di coordinamento promossa dal sig. G., nessun lavoratore della I. si sarebbe dovuto trovare sul ponte esterno della nave. La Corte di Appello, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto indicare in base a quale elemento si potesse sostenere una sicura interferenza fra i diversi servizi facenti capo al P.V. o fra le attività delle diverse imprese di pulizia ed avrebbe dovuto confutare che l'infortunio occorso al lavoratore si era verificato all'alba di un giorno festivo su una nave prossima al varo in cui erano in corso solo lavori di pulizia finale, emergendo dall'istruttoria che quel giorno sulla nave era impegnata solo un'altra ditta e che a ciascuna di esse era stata assegnata una specifica area di competenza. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, la consegna scritta sul registro dimostrava che i supervisori potevano disporre di squadre di ponteggiatori indipendentemente dal P.V., non essendo il registro delle consegne un registro di segnalazioni al P.V. degli interventi da eseguire in quanto necessitanti di un coordinamento da parte del dirigente, per cui le responsabilità dell'infortunio andavano circoscritte ai soggetti che erano i primi destinatari della posizione di garanzia, ovvero si sarebbe dovuta considerare abnorme la condotta del lavoratore;
b) mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione per non aver specificamente confutato le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per non aver valutato le prove assunte in primo grado in ordine all'effettiva organizzazione gerarchica e funzionale dell'officina-assistenza diretta dall'imputato - erronea applicazione degli artt.4 e 7 d. lgs. n.626/94 per aver individuato P.V. come il soggetto che avrebbe dovuto impedire l'evento. A fronte dell'individuazione, da parte del Tribunale, della reale latitudine delle posizioni di garanzia e del soggetto che in concreto governava il rischio, la Corte di Appello, secondo il ricorrente, avrebbe sovvertito tale ricostruzione violando il principio che impone una motivazione , avendo omesso di confutare specificamente la ricostruzione dei compiti, dei ruoli, dei poteri e delle conseguenti responsabilità risultanti dall'istruttoria di primo grado. La sentenza impugnata, si assume, ha omesso la motivazione sul comportamento esigibile dall'imputato, rimproverando al P.V. condotte doverose che presupponevano accertamenti di merito mai effettuati, come ad esempio se egli fosse a conoscenza del registro dei supervisori che avrebbe dovuto controllare, laddove risultava che egli avesse governato nel modo migliore, presidiando l'officina con i propri capi, la situazione organizzativa dello stabilimento. La motivazione sarebbe viziata anche per aver fatto discendere dalla insindacabile scelta dell'imputato di non rendere dichiarazioni la riforma della sentenza, senza rinnovare l'istruzione dibattimentale.

Diritto


1. Osserva preliminarmente il Collegio che il reato per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio è prescritto.
2. Si tratta di fatto commesso in data 25 febbraio 2007. Quanto al tempo necessario a prescrivere, la disciplina attualmente vigente, applicabile in quanto si tratta di fatto commesso successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n.251, prevede il termine prescrizionale di sei anni, in ogni caso non ulteriormente estensibile oltre un quarto in caso di interruzioni, per complessivi sette anni e sei mesi. Posto che la pronuncia della sentenza di primo grado in data 24/07/2012 ha interrotto il decorso della prescrizione, in base al combinato disposto degli artt. 157,160 e 161 cod.pen., come modificati con legge n.251/2005, alla data del 25/08/2014, ossia in data successiva alla pronuncia della sentenza in grado di appello, si è compiuto il termine massimo previsto dalle norme citate.
3. Al riguardo, rilevato che il ricorso non risulta affetto da profili di inammissibilità, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito dalla Corte di Cassazione, come, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice sia legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Sul punto, l'orientamento della Corte è univoco.
3.1. Coerente con questa impostazione è la uniforme giurisprudenza di legittimità che, fondandosi anche sull'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, esclude che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato (Sez. 4, n. 14450 del 19/03/2009, Stafissi, Rv. 244001).
3.2. Nei casi in cui sia stata proposta azione civile nel processo penale, tale principio è, tuttavia, applicabile, con riferimento alla responsabilità penale dell'imputato, solo nel giudizio di primo grado, all'esito del quale il giudice non può dichiarare estinto il reato e pronunciarsi sull'azione civile (Sez.4, n. 10471 del 1/10/1993, Conversi, Rv. 195462). Nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunziata dal primo giudice o dal giudice di appello ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale, secondo il disposto dell'art.578 cod.proc.pen., è invece tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per prescrizione, ad esaminare il fondamento dell'azione civile. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunziata dal primo giudice o dal giudice di appello.
4. Con riguardo, in particolare, all'impugnazione proposta anche in relazione alle statuizioni civili, secondo quanto già affermato da questa Sezione (Sez.4, n.10802 del 21/01/2009, Motta, Rv.243976), trova applicazione il principio cosiddetto di immanenza della costituzione di parte civile. In ragione di tale principio, normativamente previsto dall'art.76, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale , il giudice di legittimità è tenuto a verificare l'esistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità penale ai soli fini della pronuncia sull'azione civile, allorché abbia rilevato una causa estintiva del reato. Tale principio comporta, infatti, che la parte civile, una volta costituita, debba ritenersi presente nel processo anche se non compaia, debba essere citata anche nei successivi gradi di giudizio anche se non impugnante e senza che sia necessario per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione.
4.1.Corollario di questo principio generale è che l'immanenza viene meno soltanto nel caso di revoca espressa e che i casi di revoca implicita - previsti dall'art.82, comma 2, cod.proc.pen., nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado o di promozione dell'azione davanti al giudice civile - non possono essere estesi al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla norma indicata (Sez. 5, n.39471 del 04/06/2013 , De Iuliis, Rv. 257199;Sez. 6, n.48397 del 11/12/2008,Russo,Rv. 242132;Sez. 4, n.24360 del 28/05/2008, Rago, Rv. 240942; Sez.5, n. 12959 del 8/02/2006, Lio, Rv.234536; Sez.6, n.25723 del 6/05/2003, Manfredi, Rv. 225576; Sez.l, n.9731 del 12/05/1998, Totano, Rv. 211323).
4.2. Esaminando il caso concreto, va rilevato che, dagli atti processuali, risulta che la parte civile ha partecipato al giudizio di primo grado, ha proposto appello contro la sentenza assolutoria ed ha presentato conclusioni nel giudizio di appello. Consegue, alle considerazioni svolte, che, dovendosi ancora ritenere in essere l'azione civile, i motivi d'impugnazione devono essere esaminati sottoi tutti i profili e non soltanto ai fini dell'accertamento dell'eventuale esistenza dell'evidenza della prova dell'innocenza. A tale conclusioni si deve pervenire ancorché il caso in esame presenti la peculiarità dell'omissione, nel dispositivo, della condanna dell'imputato al risarcimento del danno, non potendo ignorarsi, in ogni caso, la statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in entrambi i gradi di giudizio.
4.3. Nella motivazione della sentenza impugnata si è dato atto dell'erronea omissione della pronuncia di condanna dell'imputato al risarcimento dai danni alla parte civile costituita, sottolineandosi la deducibilità della svista dalla presenza della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. Ma, nonostante in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determini l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice e sebbene, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione possa ritenersi meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo (Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402), a tanto non è possibile pervenire nel caso concreto in quanto tale punto della decisione non ha formato oggetto di impugnazione della parte civile.
5. Tanto premesso, i motivi di ricorso sono infondati.
5.1. Deve esaminarsi, in primo luogo, la legittimità della decisione sul punto concernente la posizione di garanzia dell'imputato, perché, nel caso concreto, assorbente rispetto alla questione della condotta abnorme del lavoratore. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez.4, n.22044 del 2/05/2012, Goracci, n.m.; Sez.4, n.16888 del 07/02/2012, Pugliese, Rv. 252373; Sez.4, n.21511 del 15/04/2010, De Vita, n.m.). Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, ì13/01/2011, n.4114, Galante, n.m.; Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 2479962).
5.2. Si versa in una situazione in cui l'imputazione è stata elevata nei confronti di più figure di garanti. Giova, qui, richiamare una pronuncia di questa Sezione (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094) che ha fornito un analitico quadro delle attuali posizioni di garanzia nel sistema della sicurezza del lavoro, sottolineando come le stesse si conformino intorno all'idea centrale di rischio. La vigente tutela penale dell'integrità psicofisica dei lavoratori risente, infatti, della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione del sistema di sicurezza aziendale nonché su un modello di gestione del rischio da attività lavorativa. Sono stati, così, delineati i compiti di una serie di soggetti -anche dotati di specifiche professionalità -, nonché degli stessi lavoratori, funzionali ad individuare ed attuare le misure più adeguate a prevenire i rischi connessi all'esercizio dell'attività d'impresa. Le forme di protezione antinfortunistica, dopo l'entrata in vigore dei decreti d'ispirazione comunitaria, tendono, in altre parole, principalmente a minimizzare i rischi bilanciando gli interessi connessi alla sicurezza del lavoro con quelli che vi possano entrare in potenziale contrasto.
5.3. Ne deriva una diversa prospettiva dalla quale il giudice del merito è tenuto ad accertare la sussistenza delle posizioni di garanzia e le, conseguenti, responsabilità penali per omissione di dovute cautele; se il nuovo sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi, si tratta, in sostanza, di ampliare il campo di osservazione dell'evento infortunistico ricomprendendo nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi. E' evidente, da questa diversa prospettiva, il rilievo che assumono, innanzitutto, i compiti non delegabili di predisposizione del documento di valutazione dei rischi e di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro.
5.4. Non dissimile, sebbene di più complessa definizione, è la logica che presiede alla gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonché' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, gravando sempre sul datore di lavoro, in questo caso anche committente, l'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono, in successione o contestualmente, all'interno di una stessa area e gravando^ specularmente, su tutti i datori di lavoro ai quali siano stati appaltati segmenti dell'opera complessa, l'obbligo di collaborare all'attuazione del sistema prevenzionistico globalmente inteso, sia mediante la programmazione della prevenzione concernente i rischi specifici della singola attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia permane a carico di ciascun datore di lavoro, sia mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici derivanti dall'interferenza tra le diverse attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia si estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel processo causale da cui ha tratto origine l'infortunio (Sez.4, n.5420 del 15/12/2011, Intrevado, n.m.; Sez.4, n.36605 del 5/05/2011, Giordano, n.m.; Sez.4, n.32119 del 25/03/2011, D'Acquisto, n.m.).
5.5. Il giudice del merito è, dunque, in primo luogo tenuto ad individuare l'area di rischio la cui corretta prevenzione avrebbe evitato l'evento, onde successivamente individuare il titolare, o i titolari, della relativa posizione di garanzia.
6. Un particolare esame merita, pertanto, la censura proposta dal ricorrente a proposito del punto della decisione concernente il rischio, alla cui concretizzazione è stato causalmente collegato l'evento nella ricostruzione della sentenza impugnata, sia sotto il profilo dell'individuazione del soggetto tenuto a tale rischio, sia sotto il profilo della motivazione espressa a confutazione dell'assetto motivazionale della sentenza di primo grado.
6.1. Dopo aver ripercorso la pacifica dinamica dell'infortunio, la Corte territoriale ha ritenuto di non condividere la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale, pervenendo alla conclusione che l'imputato fosse titolare di una posizione di garanzia, sul presupposto che l'elemento soggettivo del reato si concretasse nella violazione di quelle norme prevenzionistiche funzionali alla neutralizzazione del rischio da interferenza inerente alla platea del sinistro. A tale conclusione il giudice di appello è pervenuto elencando una serie di emergenze istruttorie trascurate dal giudice di primo grado, in particolare: a) il fatto che, all'interno della Fincantieri, il P.V. fosse un preposto, capo della officina assistenza, suddivisa in reparti, diretti da supervisori, che si occupavano di fornire i servizi necessari alla costruzione della nave, con compiti di coordinamento dei diversi supervisori, ciascuno dei quali sovrintendeva ad un determinato settore; b) la circostanza che l'imputato fosse delegato per la sicurezza del lavoro nella sua area di competenza, con l'obbligo di fornire dettagliate informazioni sui rischi in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici; e) la circostanza che fosse stato il firmatario, per conto di Fincantieri, del verbale di consegna dell'area di lavoro alla I., con poteri di impedire l'accesso all'area, se ritenuto fonte di pericolo.
6.2. La censura mossa dal ricorrente in merito all'insussistenza in capo all'imputato di compiti di coordinamento tra l'impresa appaltatrice delle pulizie ed il supervisore preposto al settore delle pulizie costituisce deduzione in fatto che contrasta con le dettagliate argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale.
6.3. Sul punto ricorda il Collegio che è vero che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro, a condizione che l'atto di delega sia espresso, inequivoco e certo, investa persona tecnicamente capace, dotata cioè delle necessarie cognizioni tecniche, nonché dei relativi poteri decisionali e di intervento (anche di spesa), sia specificamente accettato. Ma, con riguardo alle imprese di grandi dimensioni, in cui la ripartizione delle funzioni è imposta dall'organizzazione aziendale, la giurisprudenza ha cautamente prospettato la possibilità di contemperare tale principio con l'accertamento, in concreto, della predisposizione gerarchica delle responsabilità all'interno delle posizioni di vertice, e cioè con la verifica dell'esistenza di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'imprenditore da responsabilità di livello intermedio e finale (Sez.4, n. 12794 del 06/02/2007, Chirafisi, Rv. 236279; Sez.4, n. 37470 del 09/07/2003, Boncompagni, Rv.226228).
6.4. In merito alle imprese di grandi dimensioni si è, poi, precisato che occorre distinguere tra difetti strutturali e deficienze inerenti all'ordinario buon funzionamento della struttura aziendale, atteso che in relazione alle prime permane la responsabilità dei vertici aziendali, mentre per le seconde occorre distinguere fra quelle di carattere occasionale, soltanto per le quali non sussiste in ogni caso una riferibilità al soggetto apicale, e quelle permanenti, per le quali, ai fini della ascrivibilità al datore di lavoro, si richiede la prova della conoscenza delle stesse da parte degli organi di vertice (Sez. 4, n. 4968 del 06/12/2013, dep. 2014, Vascellari, Rv. 258617; Sez. 3, n. 39268 del 13/07/2004, Beltrami, Rv. 230087).
6.5. In ogni caso, giova sottolineare che, nella sentenza impugnata, la posizione di garanzia dell'imputato è stata affermata implicitamente escludendo che fossero al medesimo riferibili i criteri interpretativi elaborati con riguardo a coloro che rivestono posizioni di vertice nell'ambito di strutture aziendali complesse, come è desumibile dal rilievo attribuito dalla Corte territoriale alla documentata posizione del P.V. quale preposto, delegato con specifiche ; attribuzioni in materia di sicurezza del lavoro.
6.6. Se ne deve desumere la corretta sussunzione del fatto nella fattispecie astratta descritta nella sentenza impugnata, non essendo condivisibile l'assunto del ricorrente, che vorrebbe delimitare l'area di rischio rilevante alla lavorazione specifica dell'impresa appaltatrice, focalizzando l'attenzione in via esclusiva sulla procedimentalizzazione delle operazioni che avrebbe dovuto eseguire il lavoratore infortunato. Si tratta, invero, del percorso seguito dal giudice di primo grado, non condiviso dalla Corte territoriale sulla base di argomentazioni che risultano, non solo non manifestamente illogiche ma anche, rispettose del nuovo sistema prevenzionistico di matrice europea sopra delineato, sia con riferimento alla prospettiva di valutazione anticipata dei rischi, sia con riferimento alle misure di prevenzione, ulteriori rispetto a quelle specifiche di ciascuna lavorazione, da adottare nel caso di svolgimento contemporaneo di più attività.
7. Con riguardo al secondo profilo, ossia per ciò che concerne la motivazione da offrire a confutazione di una sentenza assolutoria, è bene ricordare che è principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte che la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non possa essere basata su valutazioni semplicemente diverse del medesimo compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma si deve fondare su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione di conflitto valutativo delle prove: ciò in quanto il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la semplice non certezza - e, dunque, anche il dubbio ragionevole - della colpevolezza.
7.1. In particolare, il principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto se l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, formalmente introdotto nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., dalla l. n. 46/2006, «presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza» (Corte EDU 5 luglio 2011 Dan e/ Moldavia e 5 marzo 2013, Manolachi e/ Romania; Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332; Sez. 6, n.8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113; Sez. 6, n.1514 del 19/12/2012, dep. 2013, Crispi, Rv. 253940; Sez. 6, n.46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718; Sez. 2, n.27018 del 27/03/2012, Urciuoli, Rv. 253407; Sez. 6, n.40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066; Sez. 6, n.4996 del 26/10/2011, dep. 2012, Abbate, Rv. 251782).
7.2. Tali principi non risultano violati nella pronuncia qui impugnata, posto che la Corte di Appello ha riformato l'assoluzione deliberata in primo grado senza addivenire ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal Tribunale, incentrando piuttosto il fulcro del ragionamento sull'organigramma relativo al sistema prevenzionistico dell'impresa committente e sull'assunto che la reale causa dell'incidente sul lavoro fosse stata l'interferenza dell'azione del lavoratore con altre lavorazioni presenti nel medesimo cantiere, in funzione delle quali il parapetto era stato rimosso. Si tratta, dunque, di una decisione che ha ribaltato la pronuncia assolutoria sulla base di un diverso angolo visuale dei medesimi fatti, dotata di rispetto a quella della sentenza riformata.
7.3. A ciò si aggiunga, in replica a specifica censura, che la Corte territoriale ha puntualmente confutato gli argomenti salienti della decisione di primo grado sia nel ritenere non inverosimile che il lavoratore avesse ricevuto ordini da un soggetto preposto ad altra impresa di pulizia, sia nel ritenere che l'imputato avesse il dovere di esigere di essere informato e di controllare che ciò avvenisse, essendo sufficiente che consultasse il registro dei supervisori, sia nel desumere la posizione di garanzia del P.V. dall'inerenza del rischio all'ambiente di lavoro dell'impresa committente.
8. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata ai soli effetti penali per intervenuta prescrizione del reato. Il ricorso va, invece, rigettato agli effetti civili.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché estinto il reato per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso il 21/04/2015