Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE;
Visto in particolare l’articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 17/2010 secondo cui, qualora la Commissione europea comunica che una macchina non conforme è stata immessa sul mercato provvista della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico ordina il ritiro dal mercato o il divieto di immissione sul mercato della macchina non conforme;
Vista la Decisione 2014/78/UE - n. C(2014) 633 definitivo- del 10 febbraio 2014, con cui la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE, ha dichiarato giustificata la misura adottata dalle autorità danesi che hanno vietato l’immissione sul mercato per alcune tipologie di macchine per movimento terra multifunzione della serie Avant 600 sprovviste di una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS), fabbricate dalla ditta Avant Tecno Oy, Ylotie 1, FIN-33470 Ylojarvi, Finlandia, ne hanno vietato l’uso ed hanno imposto al fabbricante l’adozione di misure correttive riguardo alle macchine della stessa serie già presenti sul mercato, rilevando che la non conformità di tali macchine al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 3.3.4, della direttiva 2006/42/CE comporta un grave rischio di lesioni per gli operatori trasportati, connesso con la caduta di oggetti o di materiali;
Considerato che l’articolo 2 della suddetta Decisione individua gli Stati membri quali diretti destinatari dell’atto;
Tenuto conto che nella predetta Decisione si dà atto che le osservazioni delle parti interessate, e nel caso di specie quelle del fabbricante, sono state esaminate anche dalla Commissione;
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della suddetta direttiva, se, come nel caso in esame, la Commissione stessa ritiene il provvedimento giustificato, ne informa anche gli altri Stati membri affinché questi possano prendere i provvedimenti del caso nei confronti della macchina in questione;
Considerato che il provvedimento di divieto danese e, conseguentemente, la decisione della Commissione che lo ritiene giustificato sono motivati dalla circostanza che il suddetto prodotto è risultato non conforme alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell’allegato I della direttiva 2006/42/CE:
“3.4.4. - Caduta di oggetti
Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e trasportati esistono rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.
Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.
Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.";
Considerato che la valutazione che la Commissione ha espresso sul provvedimento di divieto danese è motivata anche con riferimento alle prescrizioni di cui al punto 1,1,2, lettere a) e b) dell’allegato I della medesima direttiva, secondo cui le misure di sicurezza adottate devono tenere conto anche dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile e deve essere data priorità a misure integrate di protezione rispetto alle informazioni per gli utenti;
Considerato che tali non conformità comportano un grave rischio di lesioni per gli operatori trasportati, connesse con cadute di oggetti o di materiali, per cui è necessario richiamare l’attenzione del mercato affinché il predetto divieto trovi piena applicazione anche nel territorio nazionale e gli importatori, i distributori e gli utilizzatori assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato;
DECRETA:
Art. 1
1. E’ vietata l’immissione sul mercato e la messa in servizio e ne è disposta la conformazione ove già immesse sul mercato, delle macchine della serie Avant 600, fabbricate dalla ditta Avant Tecno Oy, Ylotie 1, FI'N-33470 Ylojarvi, Finlandia, sprovviste di una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS). Le misure correttive per le macchine già immesse sul mercato consistono nel dotarle di tale struttura di protezione adeguata.
2. Ai fini dei controlli, di eventuali ulteriori provvedimenti specifici, degli oneri relativi alla conformazione o all’eventuale ritiro dal mercato e delle sanzioni relativamente alle violazioni del divieto di cui al comma 1, si applicano per quanto compatibili le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e, in particolare, l’articolo 6 e l’articolo 15, comma 1.
3. Del presente provvedimento di divieto è data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del coordinamento con questo Ministero nello svolgimento delle relative funzioni congiunte di autorità di sorveglianza del mercato, nonché all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dell’esecuzione dei controlli relativi alla conformità delle merci dichiarate per l’importazione e delle conseguenti informazioni in merito da fornire alle predette autorità di sorveglianza per lo svolgimento delle azioni di competenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 4 maggio 2015.
Il Direttore Generale
Gianfrancesco Vecchio
Ministero dello Sviluppo Economico
Comunicato
Divieto d'uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione.
G.U. 29 maggio 2015, n. 123
Con il comunicato della Commissione europea n. 2014/78/UE del 10 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 41/20 del 12 febbraio 2014, questo Ufficio ha provveduto all'emanazione del decreto che vieta l'uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione.
Con decreto direttoriale del 4 maggio 2015 è stato disposto, su prescrizione della Commissione europea adottata con decisione n. 2014/78/UE del 10 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 41/20 del 12 febbraio 2014, il divieto d'uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione.
Il provvedimento di divieto d’uso, unitamente alla decisione della Commissione europea, è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico al seguente indirizzo: http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/sicurezza-prodotti/esecuzione-divieti-comunitari