DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2014
relativa a una misura adottata dalla Danimarca, conformemente all’articolo 11
della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l’uso
di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione
[notificata con il numero C(2014) 633]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/78/UE)

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, le autorità danesi hanno notificato alla Commissione e agli altri Stati membri una misura relativa ad una macchina della serie Avant 600 fabbricata da Avant Tecno Oy, Ylötie 1, FIN-33470 Ylöjärvi, Finlandia. La macchina era munita della marcatura «CE» ed era accompagnata dalla dichiarazione di conformità CE ai sensi della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relativa alla compatibilità elettromagnetica e alla direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
(2) Le macchine della serie Avant 600 sono macchine per movimento terra multifunzione, che possono essere dotate di numerosi accessori che consentono di svolgere varie funzioni in diversi ambiti d’attività quali lavori forestali e agricoli, interventi paesaggistici, cura del suolo, manutenzione di proprietà, movimentazione di materiali, scavo e costruzione.
(3) Il provvedimento danese era motivato dalla non conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 3.4.4, della direttiva 2006/42/CE, che stabiliscono che, quando per una macchina semovente con operatore trasportato esistono rischi connessi a cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.
(4) Le autorità danesi hanno rilevato che, benché molte delle funzioni previste della macchina esponessero l’operatore trasportato a rischi connessi a cadute di oggetti o di materiali, la macchina era stata immessa sul mercato senza una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS). Esse hanno chiesto al fabbricante di adottare misure correttive. Dal momento che tale richiesta non è stata soddisfatta, le autorità danesi hanno vietato l’immissione sul mercato delle macchine della serie Avant 600 sprovviste di FOPS e hanno ingiunto al fabbricante di adottare misure correttive nei confronti di quelle già immesse sul mercato.
(5) La Commissione ha scritto al fabbricante chiedendogli di comunicarle le sue osservazioni in merito alla misura adottata dalla Danimarca. Nella sua risposta, il fabbricante ha comunicato che la serie Avant 600 è stata dotata di una cabina verificata dall’organismo notificato MTT-Vakola n. 0504. La cabina è stata sempre dotata di una struttura di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) e può essere munita di una FOPS (come opzione). Quando la macchina è stata venduta per essere utilizzata in agricoltura, manutenzione di proprietà, interventi paesaggistici o per l’uso in allevamenti, ad esempio nei casi in cui non vi erano rischi di caduta di oggetti, la FOPS non è stata montata. D’altro canto, quando è stata venduta per utilizzi che prevedevano il rischio di caduta di oggetti, quali ad esempio l’uso nelle miniere, essa è sempre stata munita di una FOPS. Il fabbricante ha inoltre dichiarato di aver deciso di rendere più chiaro il manuale di istruzioni e le pubblicazioni illustrative o promozionali per specificare in quali situazioni vada usata una cabina munita di FOPS.
(6) Il punto 1.1.2, lettera a), dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE stabilisce che, per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l’esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione. Le misure devono essere adottate in base ai principi di integrazione della sicurezza di cui all’allegato I, punto 1.1.2, lettera b), che danno la priorità a misure integrate di protezione rispetto alle informazioni per gli utenti.
(7) Le macchine per movimento terra multifunzioni quali quelle della serie Avant 600, anche se fornite originariamente per l’esercizio di funzioni o per l’uso in ambienti che non comportano rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali, nel corso della loro esistenza possono essere usate anche per altre funzioni previste o in ambienti che espongono gli operatori a tale rischio. Di conseguenza, è necessario tener conto dei rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali nella progettazione e nella costruzione della macchina.
(8) L’esame delle prove fornite dalle autorità danesi e delle osservazioni formulate dal fabbricante conferma che le macchine della serie Avant 600 prive di FOPS non sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 3.4.4, della direttiva 2006/42/CE e che tale mancanza di conformità comporta un grave rischio di lesioni per gli operatori trasportati, connessi con cadute di oggetti o di materiali,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1



La misura adottata dalle autorità danesi che vieta l’immissione sul mercato di macchine della serie Avant 600 sprovviste di una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) e che impone al fabbricante di adottare misure correttive riguardo alle macchine già presenti sul mercato è giustificata.

Articolo 2


Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente


 


(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
(2) Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga
la direttiva 89/336/CEE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24).
(3) Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1).


 

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