Cassazione Penale, Sez. 3, 29 maggio 2015, n. 23264 - Vari reati in materia di cantieri. Errato trattamento sanzionatorio, nessuna omogeneità delle violazioni


 

Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: ORILIA LORENZO Data Udienza: 29/04/2015


Fatto


Con sentenza 17.6.2013, il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica ha condannato V.M. alla pena complessiva di €. 1.000,00 di ammenda per una serie di violazioni al decreto legislativo n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) commesse in qualità di responsabile dell'omonima ditta. Per quanto ancora interessa in questa sede, il Tribunale è pervenuto alla pena indicata attraverso la riunione dei reati ascritti sotto il vincolo della continuazione ex art. 159 comma 3 del D. Lvo n. 81/2008, "attesa l'omogeneità delle violazioni".
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione denunziando l'erronea applicazione dell'art. 159 comma 3 D.L.vo n. 81/2008: il Tribunale non avrebbe dovuto considerare i reati come un'unica violazione punita con la pena prevista dal comma 2 lett. c) del medesimo articolo, perché gli illeciti contestati non rientravano nella previsione del citato art. 159 comma 3.

Diritto

 

Il ricorso è fondato.
Il terzo comma dell'art. 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (ed Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) dispone che la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico - assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1,2,3,4,5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3,4,5,6,7 e 8, e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati".
Come esattamente rilevato dal ricorrente, i precetti riconducibili "alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII" contengono prescrizioni varie sui locali di refezione, l'illuminazione, l'aerazione dei posti di lavoro, sulle porte di emergenza e simili, che non hanno nulla a che vedere con le prescrizioni violate dall'imputata riguardanti - secondo quanto emerge dall'imputazione - la corretta assicurazione della scala per la salita sul ponteggio (artt. 113 e 159 comma 2 lett. C del D. Lvo n. 81/2008, come modificato dal DL n. 106/09, contestato al capo A), l'omessa adozione di misure di protezione collettiva per lavori in quota e in particolare l'omessa dotazione di cinture di sicurezza agganciabili a sostegni sul tetto (artt. 115 e 159 comma 2 lett. e D. Lvo cit. contestato al capo B), l'errata installazione del ponteggio (artt. 122 e 159 comma 2 lett. e D. Lvo cit., contestato al capo C) e infine l'omessa predisposizione di robusti parapetti per il ponteggio (artt. 126 e 159 comma 2 lett. e D. Lvo cit. contestato al capo D) ed escluse dalle (ndr. testo mancante).
L'errore di diritto è dunque palese e consiste nell'aver applicato un trattamento sanzionatorio riservato dal legislatore ad una fattispecie del tutto diversa da quella accertata nel caso in esame che - lo si ripete - non è riconducibile alla predetta categoria omogenea.
Si rende pertanto necessario l'annullamento con rinvio al Tribunale di L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame sul trattamento sanzionatorio.

P.Q.M

annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale de L'Aquila.