Cassazione Penale, Sez. 4, 05 giugno 2015, n. 24202 - Traffico veicolare e di autocarri e mancata segnalazione di vie di circolazione per i pedoni

 


 

 

Allegato IV (disciplinante i requisiti dei luoghi di lavoro) punti:

- 1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio;
- 1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

 


 

 

Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO Relatore: IZZO FAUSTO Data Udienza: 27/01/2015


Fatto


1. Con sentenza del 31\1\2014 la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Termini Calogera per il delitto di lesioni colpose in danno di S.S. (acc. in Campobello di Licata il 18\9\2008). All'imputata era stata addebitato che, in qualità di legale rapp.te della s.r.l. "G.T.L. Marmi e Graniti", in violazione dell'art. 64 d.lgs. 81 del 2008, aveva consentito che nelle aree dello stabilimento, ove vi era traffico veicolare e di autocarri, non fossero segnalate vie di circolazione per i pedoni (con apposite strisce), così che il pedone S.S. veniva investito dall'autocarro condotto da un dipendente della società, provocandogli lesioni che determinavano l'amputazione dell'arto inferiore sinistro. Osservava la Corte che:
- la ricostruzione dell'incidente era stata resa possibile dalle indagini svolte sia dai locali Carabinieri che dall'A.S.L;
- funzionari dell'ASL, avevano provveduto a verbalizzare la violazione dell'art. 64-68 d.lgs cit. a carico della società;
- dai verbali degli organi di controllo (Carabinieri ed ASL) risultava che negli spazi aziendali non vi erano strisce pedonali e l'incidente si era verificato mentre la vittima stava attraversando il parcheggio, dopo avere lasciato in sosta il suo motoape;
- la presenza delle vie sicure di attraversamento avrebbe evitato l'evento.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando :
2.1. la erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione. Invero le aree di circolazione dei pedoni erano oggetto di segnalazione verticale, inoltre due dipendenti aziendali erano deputati a gestire il traffico nel piazzale; la disposizione dell'art. 64 cit. non prevedeva alcun obbligo di predisposizione di strisce pedonali, da questo punto di vista la contestazione era assolutamente generica; il S.S. non doveva trovarsi nel luogo dell'incidente, inoltre considerato che era stato investito con la ruota posteriore destra, ciò lasciava trasparire una sua disattenzione nell'attraversamento;
2.2. la violazione di legge, per essere stato condannato alla rifusione delle spese processuali della parte civile, senza che la vittima si fosse costituita parte civile nel processo.

Diritto


1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che la sicurezza dei luoghi di lavoro trova una specifica disciplina nel d.lgs. 81 del 2008 agli artt. 62 e seg.
Più in particolare, l'art. 63, al primo comma, dispone che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
L'art. 64, lett. a (richiamata in fatto nel capo di imputazione, come rilevato dai giudici di merito), dispone che è obbligo del datore di lavoro di provvedere a che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3.
Per quel che qui interessa, il richiamo operato all'allegato IV (disciplinante i requisiti dei luoghi di lavoro) è riferito specificamente ai punti 1.4.1. e 1.4.8.
Tali regole di sicurezza prevedono che:

- 1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio;
- 1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
3. Da tali disposizioni si rileva che l'assenza di segnaletica orizzontale, segnalante il percorso sicuro destinato ai pedoni nell'area di parcheggio aziendale, impegnata da intenso traffico veicolare, come rilevato in modo conforme da entrambi i giudici di merito ha costituito una violazione di specifiche regole cautelari, nonché di ordinaria diligenza, che hanno concretizzato il rischio che le dette misure miravano ad evitare.
Inoltre, come osservato nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado, la circostanza che le norme di sicurezza impongano una segnalazione "chiaramente visibile", porta ad escludere che a tal fine fossero sufficienti cartelli in posizione verticale, essendo la segnaletica orizzontale quella immediatamente percepibile da parte di pedoni e conducenti di veicoli.
Quanto alla invocata negligenza della vittima (ed a quella dell'investitore) quali cause escludenti la responsabilità dell'imputata, va osservato che le nome di sicurezza mirano a prevenire situazioni di pericolo che sono determinate in primo luogo proprio dalla disattenzione dei soggetti coinvolti. Pertanto la negligenza dei due protagonisti dell'incidente, ai fini di prevenzione, non può essere considerato un fatto imprevedibile (cfr. ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 47146 del 29/09/2005 Ud. (dep. 23/12/2005), Rv. 233186).
Infine, in ordine alla lamentata genericità del capo di imputazione, va osservato che la sua mera lettura consente di cogliere la analiticità della contestazione; in ogni caso il fatto contestato ha consentito l'esercizio del diritto di difesa in entrambi i giudizi di merito nel corso dei quali l'imputata ha avuto ben contezza dei rilievi mossi a suo carico.
Le doglianze rivolte alla sentenza su tali punti sono pertanto da ritenersi infondate.
4. Quanto alla censura relativa all'erronea condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, non costituita, tale erronea pronuncia è stata già emendata dalla Corte di merito, con ordinanza di correzione di errore materiale emessa in data 27\3\2014 ed annotata in calce alla sentenza.
Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso.
Segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27 gennaio 2015