Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE


Alle:

Prefetture - Uffici Territoriali del Governo

 

Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco

e p.c. A:

Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione

 

INVIATA A MEZZO PEC

 

OGGETTO: Centri di accoglienza per immigrati.

 

Pervengono a questo Dipartimento alcune richieste di chiarimento concernenti le misure di prevenzione incendi da adottare nei centri di accoglienza per immigrati.

Al riguardo si ritiene che tali strutture, caratterizzate per quanto noto da un’organizzazione molto variabile dal punto di vista logistico, nonché da potenziali problematiche di ordine pubblico, non appaiono immediatamente riconducibili alle attività assoggettate ai controlli di prevenzione incendi, ma devono essere esaminate caso per caso sulla base delle specifiche caratteristiche, tenendo peraltro presente la temporaneità dell’attività che non prevede quindi l'attivazione del procedimento di cui al D.P.R. 151/2011.

Ciò premesso, per quanto attiene le norme tecniche di prevenzione incendi da prendere a riferimento - e ferme restando quelle che disciplinano le specifiche aree e/o impianti posti al servizio degli edifici (impianti di produzione calore, impianti elettrici, impianti per la distribuzione e l'utilizzazione del gas, ecc.) - occorre distinguere i seguenti casi.

Nell’eventualità in cui i centri di accoglienza siano ubicati in strutture ricettive turistico-alberghiere si dovrà prendere a riferimento il D.M. 9 aprile 1994 e ss.mm.

Nel caso in cui le strutture ricettive siano di altra natura (caserme, scuole, ecc.) gli stessi centri possono ritenersi assimilabili a dormitori per i quali si applicano i criteri tecnici generali di prevenzione incendi, così come indicato nell’Allegato I al D.M. 7 agosto 2012, tenendo presenti, quale utile riferimento, le misure riportate nell’Allegato al citato D.M. 9 aprile 1994 e ssmm.

Quando, invece, i centri di accoglienza sono ospitati all’interno di edifici di civile abitazione occorre fare riferimento alle regole tecniche individuate dall'allegato al D.M. 246/1987.

Si soggiunge, altresì, che per tutte le attività in argomento trovano applicazione le norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008, declinate per gli aspetti della sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nel D.M. 10 marzo 1998.

Si evidenzia peraltro che tali disposizioni, unitamente alle “Linee guida antincendio ed altri rischi per i centri polifunzionali per gli immigrati” emanate con direttiva del Ministro dell’interno in data 11 maggio 2005, sono richiamate nello schema di capitolato di gara d'appalto, approvato con decreto del Ministro dell’interno del 21 novembre 2008 e utilizzato negli specifici bandi di gara per il funzionamento e la gestione dei centri di accoglienza in parola.

Le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco provvederanno ad informare i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ricadenti nel territorio di competenza.



IL CAPO DIPARTIMENTO
(Musolino)