Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 giugno 2015, n. 12121 - Caduta dopo essere inciampata nel marciapiede fuori dal lavoro: quando si configura l'infortunio "in itinere"


 

 

 

Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 11/06/2015


Fatto

1. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 145 del 2008, rigettava l'appello proposto da S.M.G., nei confronti dell'INAIL, avverso la sentenza n. 309 del 2006, emessa tra le parti dal Tribunale di Monza, che aveva rigettato la domanda di condanna dell'INAIL al pagamento dell'indennità per il periodo di inabilità temporanea dall'8 giugno 2004 al 5 ottobre 2004, e delle provvidenze di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 38 del 2000, in ragione dell'infortunio in itinere occorso in data 26 marzo 2003.
2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la M. prospettando tre motivi di ricorso.
3. Resiste l'INAIL con controricorso.

Diritto


1. Occorre premettere che in data 26 marzo 2003 la ricorrente, dopo essere scesa dalla macchina con la quale si recava la lavoro, inciampava nel marciapiede e cadeva a terra in avanti, in appoggio sulle mani e sulle ginocchia.
Nel primo referto del pronto soccorso, all'esito delle radiografie, veniva rilevato "trauma contusivo mano destra e sinistra, ginocchio destro e sinistro", con prognosi di tre giorni.
L'INAIL, riconosceva un periodo di inabilità temporanea, in ragione di detto infortunio in itinere, dal 26 marzo al 1° luglio 2003.
Un ulteriore periodo di inabilità temporanea dall'8 giugno 2004 al 5 ottobre 2004 era connesso all'intervento chirurgico effettuato dalla M. in data 8 luglio 2004, in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva e lateral relase della rotula.
La Corte d'Appello ha escluso che tale periodo di inabilità temporanea sia conseguenza dell'infortunio in itinere.
Espone il giudice di secondo grado che il CTU aveva evidenziato che l'appellante era soggetto obeso, con evidente valgismo bilaterale del ginocchio, con ad oggi un quadro clinico sovrapponibile per le due ginocchia, a parte piccoli esiti cicatriziali artroscopici. La M. risultava già affetta da una patologia degenerativa a carico del corno posteriore del menisco mediale e da una grave condropatia rotulea (III grado) per conflitto laterale in flessione.
Il CTU, concludeva quindi nel senso che "Tali quadri patologici di usura meniscale mediale e di importante sofferenza della cartilagine articolare laterale della rotula al ginocchio destro, clinicamente riscontrabili anche sul ginocchio sinistro, sono da interpretarsi come patologia da sovraccarico per il sovrappeso e come patologia da disallineamento assiale del ginocchio e dell'apparato estensore e non come conseguenza dell'evento lesivo del 26 marzo 2003".
Le lesioni riscontrate erano definite dal CTU come patologia degenerativa del corno posteriore del menisco e come condropatia di III grado della rotula: l'evento traumatico del 26 marzo 2003 era da interpretarsi "come occasione di slatentizzazione clinico-somatologica di patologia degenerativa persistente e come concausa non sufficiente e non efficiente del manifestarsi della patologia degenerativa".
La Corte d'Appello, quindi, riteneva sussistere una patologia preesistente, rispetto alla quale l'"aggravamento" si inseriva in un quadro di degenerazione della cartilagine preesistente, che valutato secondo il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cp, e considerato l'onere probatorio pur sempre gravante sull'attore, induceva a ritenere che la caduta a terra del marzo 2003 era mera occasione di evidenza della patologia degenerativa e non concausa della stessa, né dell'intervento chirurgico in questione a cui seguiva l'inabilità temporanea in questione.
2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta contraddittorietà e difetto di motivazione, mancata valutazione della con causalità, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cpc.
Assume, in particolare, la ricorrente che la Corte d'Appello non dà alcun rilievo al rapporto concausale dell'evento lesivo, atteso che essa medesima già al pronto soccorso presentava forte dolore ed impotenza funzionale del ginocchio destro, e la gravità della situazione era ravvisabile nel codice di urgenza con cui la stessa era stata accettata al pronto soccorso, e nelle successive terapie antidolorifiche e di terapie ionoforesi e laserterapie.
3. Con il secondo motivo è dedotta la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio occorso il 23 marzo 2003 e la successiva riapertura dell'infortunio.
Ad avviso della ricorrente l'intervento chirurgico, come risultante dalla documentazione allegata, costituiva la necessaria conseguenza del trauma contusivo subito nel marzo 2003.
L'intervento era stato consigliato già alla chiusura del primo periodo di inabilità temporanea ed era stato eseguito l'anno successivo a seguito di una scelta meditata della ricorrente.
4. Con il terzo motivo è dedotta mancata valutazione della concausalità dell'evento lesivo del 26 marzo 2003 di accertamento del nesso causale e del principio di equivalenza delle condizioni. Violazione degli artt. 40 e 41 cp, per i quali assume rilevanza ogni antecedente causale che, anche solo indirettamente, concorre alla causazione dell'evento. Mancata valutazione della concausalità dell'evento lesivo del 26 marzo 2003.
Assume la ricorrente che la Corte d'Appello ha ritenuto che la patologia in questione fosse riferibile al sovrappeso e al disallineamento dell'apparato estensore, senza dare alcuna rilevanza neppure concausale all'infortunio del 26 marzo 2003, in contrasto con le previsioni normative secondo le quali va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito anche solo in maniera indiretta e remota a produrre l'evento.
5. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati e devono essere accolti.
6. Occorre premettere che l'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio "in itinere", inserendola nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Già in precedenza, tuttavia, con la sentenza n. 1976 del 1972 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui il nesso di occasionalità con il lavoro per l'indennizzabilità dell'infortunio del lavoratore è ravvisabile non solo quando l'infortunio avvenga nell'ambiente di esecuzione del lavoro ma anche quando il fatto, che abbia determinato l'infortunio, pur non verificandosi in tale ambiente, rientra nell'ambito del lavoro assicurato e costituisce uno specifico rischio del lavoro da cui il prestatore d'opera debba essere protetto.
Sempre le Sezioni Unite di questa Corte (cfr, Cass., SU, n. 3734 del 1994) hanno avuto modo di rilevare che la mancanza, nel T.U. n. 1124 del 1965, di una generale previsione di tutela dell'infortunio in itinere non esclude la indennizzabilità di questo, qualora le circostanze del suo verificarsi siano tali da determinare un vincolo, obiettivamente ed intrinsecamente apprezzabile, con la prestazione dell'attività lavorativa.
Tanto premesso, va ricordato che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cp, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass., n. 23990 del 2014).
La Corte d'Appello, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio laddove, con motivazione contraddittoria, pur facendo riferimento all'evento lesivo come un "aggravamento" che si inseriva in un quadro degenerativo della cartilagine preesistente al fatto, ha escluso la riconducibilità dell'invalidità temporanea in questione all'incidente occorso alla M., riconosciuto come infortunio in itinere, ritenendo l'evento occasione di evidenza della patologia e non concausa della stessa.
Tanto comporta non solo un difetto di motivazione della sentenza impugnata, ma conseguentemente anche una violazione del richiamato principio dell'equivalenza delle condizioni di cui all'art. 41 cp.
La sentenza impugnata, pertanto, va cassata con rinvìo alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione che provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM


La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2015