Cassazione Penale, Sez. 4, 12 giugno 2015, n. 24857 - Alcolizzato e depresso imbocca l'autostrada in contromano. Nozione di luogo di lavoro alla luce del D.Lgs. 81/08


 

"... E' vero che nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa." "Ma ciò non può ritenersi abbia valenza reversibile: cioè non in ogni luogo usualmente destinato ad un uso comune di transito, sol perché in via del tutto eventuale, e non già effettiva, possa essere in tutto o in parte adibito a cantiere lavorativo, può ritenersi l'implicita operatività delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro a tutela di tutti coloro che transitino per esso: nel caso di specie di tutti gli utenti tipici dell'autostrada (automobilisti) non interessata da alcun intervento manutentivo. Diversamente, la disciplina antinfortunistica avrebbe efficacia ed applicabilità generale ed indiscriminata in ogni e qualsiasi luogo."


 

 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: MASSAFRA UMBERTO Data Udienza: 28/04/2015



Fatto


1. Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p. in data 25.11.2014 il G.u.p. del Tribunale di Torino dichiarava non luogo a procedere nei confronti di L.G., M.A., O.G., M.F., B.G. e D.E. in ordine al reato di omicidio colposo in danno di O.D., T.A. e S.A. loro ascritto perchè il fatto non sussiste.
2. Il fatto. In data 14.8.2009 O.E., ricoverato per etilismo e depressione dal 30.7.2008 presso la Casa di cura "Omissis" sita in Omissis, 1 e dimesso nella stessa mattinata del 14.8.2008, verso le ore 19.35, a bordo della vettura W Golf, imboccava l'autostrada Torino Piacenza, contromano: nella sua corsa determinava l'uscita di strada dell'auto Alfa Romeo che percorreva l'autostrada nella corretta direzione di marcia e che, per evitare la collisione con la vettura di O.E., deviava repentinamente, fuoriusciva dalla sede stradale ed impattava violentemente contro la rete di recinzione metallica. Il conducente, S.A., perdeva la vita. La vettura Golf non si arrestava ma continuava la corsa, non solo incontrando varie vetture, che fortunatamente riuscivano a scansarsi, ma scontrandosi poi, frontalmente e violentemente, con un motoveicolo BMW, alla cui guida era T.A., che veniva sbalzato dal veicolo, e proiettato contro altro veicolo, decedendo per i gravissimi traumi. Anche la vettura Golf impattava contro il guardrail e l'O.E. decedeva.
Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale, nel corso dei quali erano sentiti gli automobilisti testimoni della corsa, l'addetto al casello autostradale, la "guardia giurata" di stanza alla barriera di Villastellone i tecnici incaricati della gestione del sistema di rilevamento transito dei veicoli alle barriere, risultava in maniera inequivoca (in particolare dallo scontrino di transito obliterato relativo alla porta "5", rinvenuto nell'abitacolo della Golf) che verso le ore 19,22, l'O.E., alla guida della propria Golf, oltrepassò, nella corretta direzione di marcia, ed in uscita dalla stessa, la barriera "Villastellone" verso Torino. Era altrettanto certo (dalle dichiarazioni testimoniali in atti) che, egli appena dopo l'uscita dalla barriera, effettuò una manovra di inversione a "U" , andandosi a posizionare, già in senso contrario a quello di marcia, in corrispondenza dell'ultima pista sulla sinistra del senso corretto di marcia ("pista 7"). La posizione dell'auto non permetteva infatti a due auto in uscita da tale pista di procedere: i conducenti delle due auto, individuati mediante il sistema di rilevamento "telepass" e sentiti, raccontavano infatti di avere imboccato la pista, di aver visto un'auto oltre la barriera, già in senso contrario ("di traverso") che bloccava il passaggio, di avere fatto retromarcia per impegnare poi la pista alla loro immediata destra (la circostanza è riscontrata dalla registrazione sistema di rilevamento); il secondo dei due, in particolare, affermava di aver sentito il primo "bip" emesso dal sistema Telepass, indice dell'innalzamento della barriera.
Risultava, quindi, che alle ore 19,34 il sistema di esazione pedaggi registrasse il passaggio sulla pista "7" di un "veicolo in retrocessione": tale registrazione riguardava verosimilmente l'inizio della corsa in contromano di O.E., consentito pertanto proprio dalla retrocessione effettuata dalla seconda delle vetture in uscita, la quale, trovando di fronte a sé l'ostacolo costituito dall'auto di O.E., era tornata indietro appena dopo aver determinato l'innalzamento della barriera, liberando così il passaggio alla Golf.
Infatti, veniva accertato che il funzionamento della sbarra cd. di "cadenzamento" (fine corsia) prevede che la stessa non si abbassi in caso di retromarcia del veicolo che l'ha precedentemente attivata, sino al successivo transito regolare. In relazione alla seconda barriera, quella Trofarello, della tangenziale Torino Sud risultavano invece dal tabulato esibito dalla società ATIVA anomalie alle ore 18,32 e alle ore 18,34, un'anomalia alle ore 19,44, con un codice indicante "retrocessione completa".
3. Secondo l'imputazione, L.G., M.A. e M.F., al vertice della società di gestione dei tratti autostradali in cui era avvenuta la vicenda, erano chiamati a rispondere del reato sopra indicato per non aver previsto presidi idonei ad evitare il fenomeno del "contromano", mentre i neuropsichiatri B.G. e D., che avevano avuto in cura l'O.E., per colpa medica terapeutica e per aver dimesso l'O.E. nonostante la permanenza delle patologie per le quali era stato ricoverato (etilismo e depressione).
4. Il G.u.p. riteneva che la condotta tenuta dall'O.E., del tutto inopinata, imprevedibile oltreché fortemente determinata nell'azione, escludesse la responsabilità di tutti gl'imputati. Infatti, i decessi erano stati effetto "innanzitutto della condotta gravemente colposa, se non intenzionale dello stesso O.E.". Riteneva, altresì, l'eccezionalità del "contromano" intenzionalmente intrapreso dall'O.E., l'inefficacia di qualsiasi presidio di maggior protezione che sarebbe stato comunque aggirato e l'impossibilità di bloccare istantaneamente la vettura attesa la competenza esclusiva delle Forze dell'Ordine ad intervenire in materia di sicurezza. Escludeva la possibilità di considerare l'autostrada come luogo di lavoro e, conseguentemente, la violazione delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 17 e 28 D.lgs. 81/2008.
Riteneva, quanto ai due medici, che non era emerso alcun indice di pericolosità dell'O.E. né condizioni di depressione che potessero considerarsi allarmanti e che il ricovero era stato volontario con cessazione alla data predeterminata al 14 agosto: difettava, quindi, sia la prevedibilità dell'evento sia la posizione di garanzia dei medici rispetto alla condotta tenuta dall'O.E..
Considerava, quindi, che la constatata assenza degli elementi costitutivi di responsabilità colposa era dato insuscettibile di approfondimenti o modifiche dibattimentali tali per cui fosse meritevole la prosecuzione del giudizio.
5. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino articolando i motivi di seguito sinteticamente riportati.
5.1. L'inosservanza di norme processuali, poiché, avendo il G.u.p. ritenuto che "la presenza di ulteriori presidi rispetto a quelli comunque presenti (cioè barriere, indicazioni semaforiche) in ogni caso non indicati neanche dal consulente con adeguata chiarezza, non avrebbe impedito l'evento" in una ai "termini probabilistici e dubitativi" con cui si era espresso il consulente del PM, si verificava un contrasto con la natura strettamente processuale della sentenza ex art. 425 c.p.p..
Il G.u.p. non si era, inoltre, confrontato con la contestazione secondo la quale l'O.E. era stato dimesso pur a fronte dell'esito positivo dell'alcolemia disposta il 9/8/2008 per sospetto introito di alcolici ed eseguita l'11/8/2008 a seguito di prelievo effettuato il 10/8/2008 sull'O.E. reduce da un allontanamento dalla Casa di Cura per l'assunzione di alcolici e senza azzerare il protocollo terapeutico e assumere adeguati provvedimenti a tutela.
Rileva, ancora, la mancata risposta al quesito se il "contromano" fosse un fenomeno prevedibile o imprevedibile e contesta l'imprevedibilità dell'evento ritenuta riguardo ai due medici e tutte le argomentazioni contraddittorie svolte dal G.u.p. circa l'assenza del nesso di causalità tra la condotta degli imputati gestori delle società SITAP E ATIVA e l'evento.
5.2. La violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al D.lgs. n.81/2008, attesa la ritenuta non qualificabilità dell'autostrada come luogo di lavoro ai fini dell'applicabilità delle norme antinfortunistiche, essendo il contromano un rischio al quale è sottoposto anche il lavoratore addetto alla manutenzione.
Richiama copiosa giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligo di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e in tema di destinatari della tutela prevenzionistica.
Contesta la mancanza di prevedibilità dell'evento in relazione ai medici richiamando, tra l'altro, l'inciso sopra riportato e l'esclusione operata dal G.u.p. della posizione di garanzia dei medesimi ed osservando che essa non poteva discendere dalla volontarietà del ricovero: riporta sul punto (segnatamente in ordine al ricovero volontario psichiatrico) ulteriori pronunce di questa Corte.
6. Sono state depositate memorie difensive, a sostegno dell'impugnata sentenza, nell'interesse di O.G., M.A. e L.G..

Diritto

7. Il ricorso è infondato e va respinto.
8. Benché la sentenza di non luogo procedere emessa all'esito della udienza preliminare, anche dopo le modifiche apportate dall'art. 24 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, conservi la sua natura "processuale" di strumento destinato a verificare la sussistenza della necessità di dare ingresso alla successiva fase del dibattimento, il giudice dell'udienza preliminare, a fronte di elementi di prova favorevoli all'imputato che in dibattimento condurrebbero all'assoluzione, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo in forza di un giudizio prognostico di immutabilità del quadro probatorio, specificamente di non modificabilità in dibattimento per effetto dell'acquisizione di nuove prove o di una diversa rivalutazione degli elementi in atti. (Cass. pen. Sez. II, n. 35178 del 3.7.2008, Rv. 242092).
A tanto il G.u.p., facendo corretto uso del suo potere di prognosi, ha puntualmente ottemperato, effettuando l'imprescindibile giudizio prognostico negativo circa lo sviluppo dibattimentale della "constatata assenza degli elementi costitutivi di responsabilità colposa... dato insuscettibile di approfondimenti o modifiche dibattimentali tali per cui sia meritevole la prosecuzione del giudizio". A tal proposito, com'è noto, rimane estranea al controllo di legittimità di questa Corte la valutazione diretta e specifica degli elementi acquisiti dall'Accusa esulando dai suoi poteri quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito" (Cass. pen. Sez. Un. n.6402/97, imp. Dessimone ed altri, Rv. 207944). E ciò vale anche in sede di ricorso ai sensi dell'art. 428 c.p.p. laddove il controllo di legittimità può avere per oggetto solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutare gli elementi acquisti dal P.M. e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal P.M. per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio, (cfr. Cass. pen. Sez. II, n. 5669 del 28.1.2014, Rv. 258211). Né le carenze e contraddizioni motivazionali segnalate dal P.M. ricorrente sono tali da incidere sulla formulazione del predetto giudizio conclusivo prognostico negativo circa l'esperibilità del dibattimento.
Infatti, la sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo della valutazione dell'ipotizzato travalicamento dei limiti cognitivi propri dell'udienza preliminare, in quanto:
- la descrizione del fatto contiene dati e circostanze pacifici, non contestati e non contestabili;
- gli accertamenti effettuati dalla polizia stradale hanno offerto risultati inequivoci;
- anche le dichiarazioni testimoniali in atti hanno consentito al G.U.P. di ricordare la dinamica dei fatti, così come definitivamente accertati, senza incertezze e perplessità;
- anche la sola esclusione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le condotte (pretesamente) omissive attribuite dall'Accusa ai rappresentanti ed operatori delle società autostradali è da sola dirimente e tale da escludere, sulla base delle risultanze, anche tecniche, acquisite in sede di Indagini preliminari, l'utilità di un dibattimento all'evidenza superfluo;
- nel caso in esame tutto il materiale probatorio è stato correttamente apprezzato dal G.u.p. sulla base di un'altrettanto corretta previsione probabilistica anche avuto riguardo alla completezza dell'attività compiuta dal P.M. con conseguente inapplicabilità dell'art. 421 bis c.p.p..
Né ha pregio la specifica censura, prospettata a pag. 6 (benché non espressamente numerata) del ricorso, secondo cui, "là dove il G.U.P., per un verso, dichiara certi e non contestati i fatti e non comunque ulteriormente approfondibili e, per altro, si lascia sfuggire che il C.T. non avrebbe indicato con adeguata chiarezza gli ulteriori presidi", il Giudice avrebbe implicitamente riconosciuto come doveroso un approfondimento delle indicazioni contenute nelle consulenze tecniche redatte su incarico del P.M..
Infatti, il P.M. ricorrente trascura di inserire l'inciso della sentenza nello specifico argomento in relazione al quale è stato formulato, in quanto, come si legge a pag. 7 della sentenza impugnata, il G.U.P. ha chiaramente evidenziato che la presenza dì ulteriori presidi rispetto a quelli già presenti sulle autostrade (come le barriere e le indicazioni semaforiche) non avrebbero comunque potuto impedire l'evento, considerata l'eccezionalità del fatto, per cui "qualsiasi ulteriore presidio rispondente a qualsivoglia criterio di maggior protezione sarebbe stato comunque aggirato dal soggetto che, del tutto eccezionalmente, si fosse posto nelle medesime condizioni dell'O.".
Inoltre, con l'inciso della mancata indicazione "con adeguata chiarezza" di eventuali ulteriori presidi da parte del C.T. dell'Accusa, il G.U.P. non ha certamente inteso prospettare una incompletezza delle indagini tecniche espletate dal P.M, ma soltanto una non adeguata chiarezza nell'indicazione di eventuali ulteriori presidi idonei ad impedire l'evento, inadeguatezza comunque non rilevante avuto riguardo all'indubbia carenza del nesso causale (essendo stato implicitamente ritenuto non applicabile anche l'art. 421 bis c.p.p.): a prescindere dal fatto che in ogni caso i presidi ai quali si fa cenno sarebbero quelli atti a prevenire condotte imprudenti o avventate degli utenti ma non già quelle intenzionali e fuori da ogni logica prevedibilità, come tali del tutto eccezionali al punto da rendere finanche irrilevanti le indagini afferenti i rimedi e i presidi per evitare un simile evento.
Invero, nel caso di specie, non si è trattato di un soggetto che, alla guida di un veicolo, sia entrato nella rete autostradale in contromano per errore (evento di per sé molto raro), ma di un soggetto che, in stato di conclamata ubriachezza (come da conclusioni dell'esame autoptico), ha volontariamente (anche considerata la manovra effettuata al casello dì entrata) impegnato l'autostrada per percorrerla intenzionalmente in contromano, proseguendo per alcuni chilometri, determinando, prima della sua morte, quella di altri soggetti e mettendo a rischio la vita di altri utenti che sono riusciti ad evitarlo.
Inoltre, è vero che nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità -sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro- della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa (fattispecie relativa ad incidente verificatosi all'interno di un "kartodromo") (Cass. pen. Sez. IV, n. 2343 del 27.11.2013, Rv. 258435). Ma ciò non può ritenersi abbia valenza reversibile: cioè non in ogni luogo usualmente destinato ad un uso comune di transito, sol perché in via del tutto eventuale, e non già effettiva, possa essere in tutto o in parte adibito a cantiere lavorativo, può ritenersi l'implicita operatività delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro a tutela di tutti coloro che transitino per esso: nel caso di specie di tutti gli utenti tipici dell'autostrada (automobilisti) non interessata da alcun intervento manutentivo. Diversamente, la disciplina antinfortunistica avrebbe efficacia ed applicabilità generale ed indiscriminata in ogni e qualsiasi luogo.
9. Infine, quanto alla specifica posizione dei medici B.G. e D.E., premessa la totale astrattezza e non pertinenza delle pronunce di questa Corte richiamate dal ricorrente, il G.U.P. ha rilevato (pag. 9 sent.), correttamente, l'assenza di prevedibilità dell'evento, non potendosi collegare in via preventiva e generale, all'alcolismo e alla depressione la condotta degenerativa, ai limiti dell'intento suicida, poi posta in essere dall'O.E., né è stato / dimostrato che i precedenti penali del predetto e la sospensione della patente di guida al momento dei fatti fossero a conoscenza del personale medico. Né si poteva ravvisare, come ancora correttamente osservato dal G.u.p., alcuna posizione di garanzia a carico dei medici, dal momento che la preventivata temporaneità del ricovero volontario presso la Casa di cura "Omissis" (al solo fine di cura da disturbi da alcool, di per sé limitata temporalmente, non essendo possibile garantirne la guarigione) escludeva la diagnosi di guarigione definitiva ed attesa l'assenza del potere di costrizione ad ulteriori ricoveri o di soggezione ad un vero e proprio programma di disintossicazione; né erano emerse circostanze che facessero ritenere necessario la prosecuzione del ricovero non risultando che l'O.E. non volesse essere dimesso né si erano manifestati indici di allarme.
10. Consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28.4.2015