Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 giugno 2015, n. 12340 - Morte a seguito di caduta dal trattore. Responsabilità del datore di lavoro e rinuncia al ricorso


 

 

 

Presidente: STILE PAOLO Relatore: BALESTRIERI FEDERICO Data pubblicazione: 15/06/2015

Fatto

 

Con atto di citazione notificato il 30/4/2001, Omissis, in proprio e nella qualità di eredi del Sig. S.G., esponevano che in data 31 maggio 1999 quest'ultimo, dipendente della Azienda Agricola F., di cui era titolare il convenuto L. F., mentre si trovava alla guida del trattore mod. Same Silver di proprietà dell'azienda, si ribaltava in una scarpata a seguito del cedimento del terreno insistente su una strada interpoderale all'interno dell'Azienda Agricola stessa, e che a seguito dell'incidente il predetto decedeva.
Deducevano gli attori che, nonostante la pronuncia di non luogo a procedere formulata dal GIP di Viterbo nei confronti del F. per tali fatti, sussisteva la responsabilità civile di quest'ultimo per l'incidente di lavoro de quo per violazione delle norme antinfortunistiche di cui al d.lgs n. 626\94, quale l'obbligo di fornire al lavoratore il casco protettivo per l'uso delle macchine agricole, nonché la violazione del generale obbligo di protezione di cui all'art. 2087 cod. civ. per non aver vietato al S.G. l'uso del trattore, nonostante la sua patente agricola fosse scaduta sin dal 1994 e che pochi giorni prima dell'incidente mortale si era verificato analogo incidente, con ribaltamento di altro mezzo agricolo, sicché il F. avrebbe dovuto vietare al S.G. l'uso del trattore.
Chiedevano pertanto il risarcimento dei danni, iure proprio e iure successionis, quantificandolo come da citazione. Si costituiva il F. contestando la fondatezza della domanda, evidenziando che il relativo procedimento penale si era concluso con archiviazione, senza essere stata riscontrata alcuna violazione della normativa antinfortunistica. Chiamava inoltre in causa la FATA Assicurazioni, per essere manlevato in caso di condanna. Si costituiva quest'ultima, eccependo l'inoperatività nella specie della polizza, e contestando comunque nel merito la fondatezza della domanda.
Istruita la causa, il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 6.12.09, respingeva la domanda attorea, e conseguentemente la domanda spiegata dal F. nei confronti della FATA Assicurazioni, compensando le spese di causa.
Avverso tale sentenza proponevano appello i nominativi sopra indicati, in proprio e nella qualità di eredi, lamentando il travisamento delle risultanze del procedimento penale e l'erronea valutazione della responsabilità del F., insistendo peraltro sulla piena operatività della polizza assicurativa.
Radicatosi il contraddittorio, la Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata il 31 gennaio 2014, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la responsabilità del F., in proprio e quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, nella causazione dell'infortunio mortale occorso al S.G. il 31.5.99; condannava il F., in solido con la FATA Assicurazioni, al risarcimento dei danni patiti dai parenti (cui era aggiunto Omissis erede legittimo di S.R.) della vittima, iure proprio per la perdita del rapporto parentale, liquidati in €.840.000,00, e del lucro cessante come da motivazione, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo; dichiarava la FATA (Fondo Assicurativo tra gli Agricoltori s.p.a.) tenuta a manlevare, nei limiti del massimale di polizza, il F. in relazione alle somme riconosciute agli appellanti; compensava le spese.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il F., affidato a quattro motivi.
Resistono gli eredi S.G. e il FATA con distinti controricorsi.
Il F. ha presentato memoria contenente rinuncia al ricorso, che risulta accettata dai controricorrenti e dalla FATA.

Diritto

Essendo stata documentata la rinuncia al presente ricorso, notificata alle controparti e da esse ritualmente accettata, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, senza alcuna statuizione sulle spese (artt. 390 e 391 c.p.c.)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio 2015