Cassazione penale, Sez. 3, 15 gennaio 2015, n. 1710 - Lavori di costruzione di un fabbricato: mancanza delle infrastrutture di sicurezza degli operai e di servizi igienici. Ricorso inammissibile
Fatto
Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 10 maggio 2013, ha condannato V.A.A., concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda, avendolo riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p., del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 27, per avere, in qualità di legale rappresentante della V. srl, omesso di realizzare, nel corso della esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato in (OMISSIS), le idonee infrastrutture per la sicurezza degli operai, e del D.P.R. n. 303 del 1956, art. 39, per avere omesso di dotare il cantiere di cui sopra di servizi igienici.
Ha proposto appello avverso detta sentenza, convertito in ricorso per cassazione, il V., assistito dal proprio legale di fiducia, deducendo, espressamente, nel merito la ingiustizia, illogicità e infondatezza della sentenza impugnata.
In particolare il ricorrente ha lamentato il fatto che il giudice di prime cure abbia revocato l'ammissione dei testi a discarico, non essendosi costoro presentati in udienza, e rigettato la richiesta di rinvio, sebbene i medesimi avessero preannunziato un telegramma, poi effettivamente pervenuto, col quale giustificavano la loro mancata presentazione.
Sotto altro profilo la difesa del ricorrente deduce l'avvenuta prescrizione del reato a decorrere dal 25 giugno 2013.
Diritto
Il ricorso proposto dal prevenuto va dichiarato inammissibile.
Osserva, infatti, la Corte quanto al primo motivo di censura - avente ad oggetto la illegittimità della sentenza stante la nullità della ordinanza con la quale il Tribunale di Cassino aveva revocato il precedente provvedimento con il quale era stata disposta la ammissione dei testi a discarico dell'imputato -per un verso che il Tribunale cassinate ha motivato in ordine alla superfluità della escussione dei predetti testi dovendo costoro, per come si legge al paragrafo 8 della sentenza impugnata, "riferire su circostanze incontroverse" (e tale rilevo non è stato oggetto di seria confutazione in sede di atto di impugnazione), e, per altro verso, con considerazione comunque assorbente di ogni altra, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, se resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata (Corte di cassazione, Sezione 5^ penale, 20 dicembre 2013, n. 51522).
Poichè nel caso che interessa non risulta che siffatta nullità sia stata tempestivamente eccepita dalla parte che vi aveva interesse, essa, in quanto sanata poichè non tempestivamente eccepita, non può formare oggetto di un valido motivo di impugnazione.
Quanto alla eccezione di prescrizione, dedotta come secondo motivo di impugnazione, essa è manifestamente infondata essendo il relativo termine pacificamente ancora non maturato al momento della pronunzia della sentenza impugnata ed essendo irrilevante, nel caso di inammissibilità della impugnazione di fronte a questa Corte, il maturare del detto termine nel tempo intercorrente fra la emissione della sentenza gravata e la decisione del giudice della legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2015