Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2015, n. 1284 - Se la macchina taglierina fosse stata munita degli opportuni sistemi di protezione l'infortunio non si sarebbe verificato


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOTI Giacomo - Presidente -
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere -
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere -
Dott. PICCIALLI P. - rel. Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
T.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3187/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 27/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI PATRIZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso e dell'istanza della messa alla prova.





Fatto

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava quella di primo grado che aveva ritenuto T.S. responsabile del reato di lesioni colpose gravi aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno della operaia M.D. e comminava la pena, poi sospesa, di mesi quattro di reclusione.

Si è trattato di un infortunio sul lavoro occorso in data (OMISSIS) alla lavoratrice dipendente della società T.S. Factory, la quale, mentre era intenta a tagliare una serie di tessuti elasticizzati, posti uno sopra l'altro, utilizzando una taglierina dotata di lama circolare, priva di apposita protezione, si feriva alla mano sinistra, trascinata dal tessuto verso la lama non protetta, subendo le amputazioni indicate nel capo di imputazione.

Il T. era stato chiamato a risponderne quale legale rappresentante della società, essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa specifica, fondata essenzialmente sulla inosservanza del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71, commi 4 e 7, per avere autorizzato la rimozione della protezione salvadita e per l'omessa formazione ed informazione della dipendente.

Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione T.S. articolando sei motivi.

Con il primo lamenta la manifesta illogicità della motivazione che si sostiene essere in contrasto con la sentenza di primo grado laddove il primo giudice aveva ritenuto i "pesi" (cioè le barre metalliche usate per tenere ferma e distesa la stoffa che viene tagliata) strumenti utili in caso di lavorazione senza il salvalama.

Sul punto la sentenza impugnata aveva escluso la sussistenza di argomenti logici in base ai quali i pesi possano essere definiti " misura di prevenzione", sottolineando che gli stessi non impedivano il contatto tra la lama e la mano dell'addetto.

Tale motivazione si porrebbe in contraddizione anche con le risultanze probatorie dalle quali emergeva che il datore di lavoro aveva assolto ai propri obblighi fornendo misure utili ed efficaci quali i pesi di metallo e che, in ogni caso, la protezione salvalama non avrebbe eliminato il rischio di taglio delle dita appoggiate sul tessuto.

Con il secondo motivo di duole della contraddittorietà della motivazione in punto di nesso di causalità con quella della sentenza di primo grado, che aveva ricondotto l'evento, oltre all'autorizzazione all'utilizzo della taglierina senza il salvalama e senza i pesi, all'omessa formazione della lavoratrice. Il giudice di appello aveva, invece, escluso, la rilevanza sia della omessa formazione ed informazione del dipendente e sia del valore e dell'efficacia dei pesi di metallo, affermando che il profilo di colpa accertato ( ovvero avere autorizzato la rimozione del salvalama) era da solo sufficiente a provare la responsabilità per il reato di lesione, unico oggetto di devoluzione in appello. Si sostiene che anche tale capo relativo all'obbligo di formazione ed informazione era stato impugnato e che la Corte di merito, motivando sull'intervenuto assorbimento della contravvenzione, aveva omesso di affrontare le doglianze contenute nei motivi di impugnazione. Sotto altro profilo, si deduce che la Corte di appello aveva cercato di minimizzare l'indebito utilizzo delle dichiarazioni della persona offesa in sede di sommarie informazioni in violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 2, insistendo nel motivare che la testimonianza rese in dibattimento dalla lavoratrice non contrasterebbe con le dichiarazioni rese in precedenza allorchè aveva riferito di avere ottenuto (dall'imputato) il permesso di rimuovere la protezione. Sul punto si lamenta che il giudice di appello, arrivando alla conclusione che il T. aveva consentito la rimozione della protezione, aveva omesso di considerare l'intera deposizione della teste che in sede dibattimentale aveva negato di avere informato l'imputato del fatto che le occorreva togliere la protezione per lavorare meglio. Tale circostanza era stata, invece, presa in considerazione dal primo giudice, il quale aveva dato atto del contrasto con quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni laddove la teste aveva affermato che il datore di lavoro era a conoscenza del fatto che era stata rimossa la protezione, che le impediva di vedere il tracciato.

Con il terzo motivo censura la sentenza laddove aveva disatteso l'istanza difensiva di integrazione probatoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p., diretta, tra l'altro, all'acquisizione della taglierina, al fine di verificare le modalità di asportazione della protezione nonchè all'espletamento di un esperimento giudiziale, ritenuto rilevante al fine di comprendere il funzionamento dello strumento ed il corretto uso dei pesi metallici e la loro rilevanza ai fini prevenzionali.

Con il quarto motivo lamenta la carenza di motivazione in relazione all'applicazione del disposto di cui all'art. 500 c.p.p..

La sentenza di primo grado aveva desunto dalla divergenza tra le dichiarazioni rese dalla parte offesa in sede di indagini e quelle rese in dibattimento il convincimento sulla inattendibilità delle seconde ed aveva fondato la responsabilità dell'imputato esclusivamente sulle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari ed utilizzate ai fini delle contestazioni. La sentenza di secondo grado si era, invece, limitata ad affermare che le dichiarazioni rese nelle indagini dalla parte offesa potevano essere valutate solo ai fini della credibilità del teste ex art. 500 c.p.p..

Con il quinto motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine al diniego delle attenuanti generiche e la manifesta illogicità della motivazione, che aveva apoditticamente attribuito irrilevanza ad elementi in re ipsa positivi , senza compiere una valutazione complessiva degli elementi favorevoli in concreto.

Con il sesto motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria e la manifesta illogicità sul punto.

Il giudice di appello aveva rigettato la richiesta richiamando la gravita del fatto e a condotta processuale dell'imputato che, opponendosi al decreto penale, con una sanzione pecuniaria particolarmente vantaggiosa, aveva affrontato l'alea del giudizio con argomenti così inconsistenti. Tale motivazione illogicamente non aveva tenuto conto che il decreto penale opposto non riguardava il delitto di lesioni colpose aggravato ma solo le contravvenzioni, ritenute assorbite nel primo reato.

Con richiesta pervenuta in data 13.10.2014 l'imputato ha chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p. e contestuale rinvio dell'udienza assumendo la pendenza alle Sezioni unite di questa Corte della questione afferente l'applicabilità del nuovo istituto ai procedimenti già pendenti dinanzi al giudice della impugnazione.





Diritto


Il ricorso non può trovare accoglimento a fronte di una sentenza che appare corretta nella ricostruzione dell'incidente e dei profili di colpa addebitati al legale rappresentante della società, nella qualità di datore di lavoro, al quale è stata ricondotta la responsabilità.

Le censure proposte, pur ampiamente sviluppate, sono evidentemente di mero fatto e implicano una rilettura del compendio probatorio di cui si offre una lettura alternativa che non può trovare ingresso in sede di legittimità, non competendo alla Corte di cassazione rivalutare l'apprezzamento del quadro probatorio quando questo - come nel caso de qua- è assistito da esaustiva motivazione.

Non è infatti dubitabile, la posizione di garanzia in cui si trovava il T., nella qualità di datore di lavoro, in ragione dei propri compiti all'interno dell'azienda, che gli imponevano di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche (v.,in particolare D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. d) ed f) e, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente viene allo stesso imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2 e ciò, anche quando l'attività richiesta sia di breve durata (v. da ultimo, Sezione 4^, 28 febbraio 2013, Mancuso ed altro, rv. 257694).

E' in questo quadro normativo che si pone correttamente la sentenza impugnata, laddove ravvisa la colpa del datore di lavoro, e il conseguente nesso eziologico con l'evento dannoso, nell'aver autorizzato la rimozione della protezione salvadita, lasciando così il lavoratore privo di quella difesa che avrebbe evitato l'infortunio.

In proposito va ricordato che in tema di infortuni sul lavoro, il D.Lgs. 81 del 2008, art. 71, comma 4, n. 1, impone al datore di lavoro l'installazione e l'utilizzazione delle attrezzature in conformità alle istruzioni d'uso, che, nel caso di specie, prevedono il mantenimento della protezione della lama.

Il precetto normativo, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non lascia margini di discrezionalità all'attività di prevenzione, nel senso che il presidio antinfortunistico, deve comunque essere apprestato, proteggendo le lame.

Appare, pertanto, all'evidenza, destituita di fondamento la censura formulata dal ricorrente sul rilievo che in ogni caso il datore di lavoro aveva assolto ai propri obblighi fornendo misure di prevenzione utili ed efficaci, quali i pesi di metallo e che, in ogni caso, la protezione salvalama non avrebbe eliminato il rischio di taglio delle dita appoggiate sul tessuto.

A contrastare tale censura è sufficiente sottolineare come la sentenza impugnata, rispondendo alla medesima obiezione, sostenuta anche dal consulente della difesa in dibattimento, abbia escluso la natura di "misura di prevenzione" dei detti pesi, alla luce della ineccepibile considerazione che gli stessi - la cui funzione è quella di tenere in tensione la stoffa da tagliare- non impediscono certo il contatto, anche accidentale o dovuto ad incauta manovra, tra la lama e la mano dell'addetto, soprattutto in questo caso in cui si trattava di un tessuto elasticizzato.

La condotta colposa del datore di lavoro (che si sarebbe concretizzata anche in forma omissiva nell'avere comunque tollerato la rimozione della protezione salvadita, unico dispositivo idoneo a preservare l'incolumità della lavoratrice) non può, pertanto, essere surrogata nè dall'aver posto a disposizione della dipendente i pesi nè dall'affidamento sulla diligenza, prudenza, perizia del lavoratore.

In questa ottica, le considerazioni del difensore che vorrebbe mettere in discussione il giudizio di responsabilità sul rilievo della sussistenza di un sistema alternativo di prevenzione (la messa a disposizione della lavoratrice dei "pesi") si pongono come obiezioni di mero fatto, che esprimono un dissenso di merito nei confronti della ricostruzione logica e coerente materiale probatorio operata dal giudice di merito.

Anche il secondo motivo è infondato, giacchè le argomentazioni del giudicante con riferimento al nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento sono convincenti ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte.

Il giudice di appello ha fondato la responsabilità dell'imputato sulla macroscopica condotta colposa sopra delineata, ritenendola da sola sufficiente ai fini della conferma del giudizio di condanna ed ha affermato, in questa prospettiva, l'ininfluenza sulla decisione dell'altro profilo colposo (l'omessa formazione ed informazione della dipendente), visto che la relativa contravvenzione era stata ritenuta dal primo giudice assorbita nel reato di lesioni colpose.

Da questa premesse logicamente sostenibile, e quindi qui non sindacabile, è il conseguente giudizio di sussistenza del nesso causale posto alla base della decisione di condanna, avendo il giudicante fornito una motivazione immune da censure, siccome del resto basata su una considerazione fattuale incontrovertibile: se la macchina taglierina fosse stata munita degli opportuni sistemi di protezione l'evento non si sarebbe verificato.

Infondate sono anche le altre censure, contenute nel secondo e quarto motivo, afferenti il preteso indebito utilizzo delle dichiarazioni della persona offesa da parte della Corte di merito che, da una parte, secondo la ricostruzione del ricorrente, aveva cercato di minimizzare l'indebito utilizzo da parte del giudice di primo grado, in violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 2, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni e dall'altra, aveva travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dalla M. in dibattimento, arrivando alla erronea conclusione che il T. aveva consentito la rimozione della protezione.

Le censure non sono condivisibili.

Il giudice di appello, rispondendo a specifica doglianza sollevata dalla difesa in sede di discussione, ha evidenziato innanzitutto l'indebito utilizzo da parte del giudice di primo grado delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dalla lavoratrice, parzialmente modificate dalla donna, durante una drammatica testimonianza in dibattimento, come sottolineato in sentenza. Ciò premesso, il giudicante ha, comunque, ritenuto che il nucleo delle dichiarazioni originarie, riguardante le questioni più importanti, era stato confermato dalla lavoratrice, la quale ha ammesso di avere eliminato la protezione, precisando di avere chiesto l'autorizzazione all'imputato. L'apprezzamento così operato, siccome sorretto da motivazione immune da vizi di carattere logico, si sottrae al sindacato in sede di legittimità, con la precisazione che segue circa la valutazione compiuta dal primo giudice sulle dichiarazioni rese dalla lavoratrice.

E' stato chiarito da questa Corte (v. da ultimo, Sezione 5^, 19 dicembre 2012, n. 132757, Di Maio, rv. 2551859) che il sistema previsto dagli artt. 500 e 501 c.p.p., non sarebbe di alcuna utilità, e darebbe anzi luogo a un vano dispendio di attività processuale, se le citate disposizioni dovessero essere intese nel senso che, una volta stabilita nei modi ivi indicati l'inattendibilità della deposizione testimoniale resa in dibattimento a ritrattazione delle precedenti dichiarazioni, di queste non potesse ugualmente tenersi conto ai fini probatori.

Ne consegue che in materia di valutazione della prova testimoniale, deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove le stesse permettano di accertare l'inattendibilità della ritrattazione effettuata dal medesimo testimone in dibattimento. Il riferimento all'asserita inosservanza da parte del primo giudice al disposto dell'art. 500 c.p.p., comma 2, non altera, comunque, la tenuta della motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice di secondo grado sottolinea che il nucleo delle dichiarazioni originarie, riguardante le questioni più importanti, era stato confermato dalla lavoratrice, la quale ha ammesso di avere eliminato la protezione, precisando di avere chiesto l'autorizzazione all'imputato.

Infondato è anche il terzo motivo con il quale si censura la sentenza laddove aveva disatteso l'istanza difensiva di integrazione probatoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p.. Non è inutile qui ricordare che il ricorso all'istituto di cui all'art. 603 c.p.p., ha carattere eccezionale, perchè contrasta con la presunzione di completezza dell'istruttoria svolta in primo grado, di guisa che ad esso può e deve ricorrere il giudice d'appello solo quando non sia in grado di decidere allo stato degli atti. E tale impossibilità di decidere può sussistere solo quando i dati già acquisiti siano incerti nonchè quando l'incombente eventualmente richiesto dalle parti rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (v. da ultimo, Sezione 2^, 27 settembre 2013, n. 41808, Mongiardo).

Nel caso in esame il diniego della rinnovazione parziale del dibattimento è stato motivato dalla Corte di merito facendo riferimento alla sufficienza del materiale probatorio già ricavabile dalla deposizione testimoniale della parte offesa (oltre che dagli altri elementi probatori in atti), dal quale emergeva l'autorizzazione alla rimozione della protezione ed alla superfluità delle prove di cui è stata chiesta l'ammissione relative a circostanze irrilevanti.

La decisione è, pertanto, legittima non sussistendo, per quanto detto, quella situazione fattuale di "impossibilità", di decidere, che giustifica il ricorso all'istituto della rinnovazione del dibattimento.

Anche perchè, va soggiunto, per prova decisiva, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti "determinante" per un esito diverso del processo, e non anche quella che possa incidere solamente su aspetti secondari della motivazione ovvero sulla valutazione di affermazioni testimoniali da sole non considerate fondanti della decisione prescelta. Per l'effetto, tale vizio è ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (v. da ultimo, Sezione 4^, 23 gennaio 2014, Di Meglio, rv. 259323).

Il vizio prospettato, è, pertanto da escludere anche sotto tale profilo, non essendo stata fornita dimostrazione della decisività della prova della quale è stata chiesta la rinnovazione.

Infondata sono anche le doglianze afferenti il trattamento sanzionatorio, del quale si lamenta il diniego delle attenuanti generiche e della omessa sostituzione della pena detentiva.

Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente - come è noto- che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (v., tra le tante, Sezione 3^, 8 ottobre 2009, Esposito): il giudice si è attenuto a tale principio valorizzando negativamente, tra i criteri valutativi tratteggiati dall'art. 133 c.p., la condotta processuale dell'imputato, evidenziando che lo stesso aveva negato anche l'evidenza e si era affidato ad argomenti totalmente inconsistenti.

Del resto, non va dimenticato che, secondo principio condivisibile, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, si da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche, derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate anche soltanto in base alla gravita del fatto.

Anche le censure formulate sul diniego della sostituzione della pena detentiva sono infondate.

Sul punto deve essere ribadito che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p.. Pertanto, la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego ( v. da ultimo in questo senso, Sezione 1^, 23 aprile 2012, n. 25833, Testi, rv. 253102).

La Corte di merito si è attenuta a questi principi motivando il diniego attraverso il riferimento alla gravita del fatto ed alla condotta processuale dell'imputato, il quale si era opposto al decreto penale. La circostanza che il decreto penale era limitato alle contravvenzione e non riguardava il delitto di lesioni colpose non inficia la logica dell'argomentazione, tenuto conto del riferimento assorbente alla gravita del fatto ed, in generale, alla condotta processuale del prevenuto, sulla quale il giudicante si è soffermato anche per negare le attenuanti generiche.

Di talchè le censure del ricorrente circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine ai punti suindicati risultano infondate.

La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere accolta.

Va, innanzitutto, precisato che la questione proposta con l'istanza in esame non risulta pendente presso le Sezioni unite di questa Corte, perchè, pur essendo stata rimessa con ordinanza di questa Sezione in data 9 luglio 2009, Dalvit, è stata restituita alla sezione di provenienza perchè il reato oggetto del procedimento era nell'imminenza della prescrizione.

Ciò premesso, la questione è stata successivamente affrontata da questa Corte con la sentenza della Sezione Feriale, 31 luglio 2014, n. 35717, Ceccaroni, rv. 259935, che, con motivazione condivisibile, alla quale si rinvia, ha rigettato analoga istanza.

Sul punto è stato affermato il principio di diritto secondo il quale nel giudizio di cassazione l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168 bis c.p., nè può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, per l'incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e per la mancanza di una specifica disciplina transitoria. Infatti, il beneficio della estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter procedurale, introdotto da nuove disposizioni normative, per le quali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio "tempus regit actum".

Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.

Al rigetto consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015