Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2015, n. 1279 - Mortale caduta dall'alto di imprenditore individuale




Fatto

1. C.A. e C.L.A. ricorrono per cassazione impugnando la sentenza emessa l'8/07/2013 dalla Corte di Appello di Milano, che ha parzialmente riformato la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como, ritenendo le attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti contestate e rideterminando, conseguentemente, la pena nella misura di un anno e otto mesi di reclusione ciascuno.

1.1. Ai ricorrenti si contestava il reato di omicidio colposo in cooperazione tra loro e con altri imputati, per i quali il procedimento era stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche. C. A. era imputato in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della C. s.p.a., delegato in materia antinfortunistica nonchè committente dei lavori di sostituzione del manto impermeabile del tetto di un capannone industriale in eternit con pannelli coibentati in lamiera di alluminio; C.L. A. era imputato in qualità di coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei citati lavori.

1.2. L'infortunio occorso alla vittima G.G., che si trovava nel cantiere in qualità di imprenditore individuale per eseguire in subappalto la posa in opera delle lastre sostitutive dei pannelli in eternit, si era verificato perchè, mentre il G. eseguiva con l'aiuto di un dipendente la posa in opera di tali lastre sulla falda lato sud del tetto, ad un'altezza di circa 8 metri, dopo aver posizionato la prima lastra, nell'atto di spostarsi su quest'ultima per posizionare la successiva, aveva perso l'equilibrio ed aveva appoggiato i piedi su una preesistente lastra di cemento- amianto collocata nelle immediate vicinanze che, cedendo, lo aveva fatto precipitare al suolo con conseguente decesso.

2. I ricorrenti censurano la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello per i seguenti motivi:

a) con un primo motivo lamentano inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di concorso tra circostanze aggravanti e attenuanti ex art. 69 c.p.. Premesso che la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità nei loro confronti perchè, nelle rispettive qualità di committente dei lavori e di coordinatore per la sicurezza avevano omesso di cooperare e di promuovere l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi inerenti all'attività di rimozione di lastre di cemento amianto presenti sul capannone della C. s.p.a. ed alla loro sostituzione con altre coperture, consentendo che G.G. effettuasse la posa in opera della nuova copertura in condizioni di pericolo, i ricorrenti sostengono che la riconosciuta aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 3. avrebbe dovuto ricevere adeguata mitigazione perchè tutti i soggetti coinvolti nell'appalto avevano ritenuto che le lastre in amianto fossero resistenti sulla base della fallace dichiarazione rilasciata dall'impresa F., perchè i lavori erano iniziati da pochissimo tempo e gli imputati non avevano avuto materialmente la possibilità di svolgere il controllo, perchè sussisteva evidente ed incontestabile corresponsabilità della parte offesa, che operava anche come destinatario delle norme prevenzionistiche in quanto a sua volta datore di lavoro, perchè i correi avevano concorso con le loro condotte alla causazione dell'evento lesivo e la percentuale di responsabilità si sarebbe dovuta suddividere tra tutti gli originari correi in ragione dei ruoli e delle qualifiche ricoperte. Il giudice di secondo grado, si assume, avrebbe inflitto una sanzione eccessiva, omettendo di prendere in considerazione l'avvenuto risarcimento del danno, l'irreprensibile condotta di vita pregressa e la valutazione complessiva del fatto; tali elementi, se correttamente valutati, avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti;

b) con un secondo motivo lamentano inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di sospensione condizionale della pena ex art. 165 c.p.. Negando il beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale avrebbe affermato un postulato avulso da qualsivoglia dato certo ed inconfutabile; in particolare, il giudice di merito avrebbe negato la prognosi favorevole in ragione del fatto che C.A. non si sarebbe occupato con la dovuta perizia e diligenza della salute di coloro che prestavano a vario titolo opera nella sua azienda, trascurando che quest'ultima si occupa di realizzazione e commercializzazione di lattoneria e di materiale idrotermosanitario con rischi di altra natura. La volontà di sostituire la copertura di amianto, si assume, dimostrava l'attenzione della compagine sociale verso i propri dipendenti.

3. Con memoria depositata in data 8 maggio 2014 le costituite parti civili M.D., G.A., G.A., R.A., G.G. e G.D. hanno chiesto che il ricorso sia rigettato.



Diritto


1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.2. La Corte territoriale ha accolto il motivo di appello concernente il giudizio di bilanciamento evidenziando come, nelle more del giudizio e dopo la sentenza di primo grado, una parte consistente del danno fosse stata risarcita, con decisione coerente rispetto alla valutazione del Tribunale, che aveva ritenuto di attribuire prevalenza alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 3, in considerazione dell'assenza di condotta risarcitoria successiva. Richiamando la gravita della colpa, desunta dalla macroscopica violazione di basilari norme prevenzionali, il giudice di appello ha così giustificato il giudizio di equivalenza tra circostanza aggravante ed attenuanti generiche.

1.3. Tale motivazione appare satisfattiva e non incorre in alcuno dei vizi denunciati, tenendo anche conto del principio più volte espresso nella giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo il quale la valutazione degli elementi sui quali si fonda la concessione delle attenuanti generiche, ovvero il giudizio di comparazione delle circostanze, nonchè in generale la determinazione della pena, rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi, avendo il giudice fornito adeguata e logica motivazione con riferimento ai criteri adottati nel pervenire al giudizio di equivalenza.

2. La censura concernente l'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore di C.A. è fondata con riferimento al dedotto vizio di motivazione. Le argomentazioni svolte per sostenere il giudizio prognostico negativo risultano manifestamente illogiche; l'estemporaneità del lavoro appaltato per il rifacimento della copertura del tetto del capannone industriale, in occasione del quale si è verificato l'infortunio, non consente di ritenere congruo il ragionamento che basi sulla negligenza manifestata dall'imputato in tale occasione il giudizio prognostico negativo in merito al suo futuro comportamento in campo antinfortunistico.

3. Conclusivamente, la pronuncia andrà annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano affinchè valuti nuovamente se vi siano o meno i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore di C.A.. Il ricorso proposto da C.L.A. deve, invece, essere rigettato con condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

Trattandosi di impugnazione limitata al punto della decisione concernente il trattamento sanzionatorio, non vi è luogo a provvedere in merito alle spese di lite tra le parti private (Sez. 6^, n. 49864 del 29/11/2013, Talone Rv. 258133).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego, nei confronti di C.A., del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso del C..

Rigetta il ricorso di C.L.A. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Nulla per le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015