Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2015, n. 3280 - Infortunio a dipendente delle onoranze funebri: caduta della lastra di marmo del monumento funebre



La corte d'appello ha fatto corretta applicazione della norma di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48 laddove prevede che il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie con ricorso ai mezzi meccanici per evitare la movimentazione manuale dei carichi e prevede, al comma 2, che, qualora non sia possibile evitare le movimentazioni manuale dei carichi, adotti le misure organizzative necessarie o fornisca ai lavoratori mezzi adeguati a ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale. Ha rilevato la corte territoriale che il documento di valutazione rischi, per la sua genericità, non prevedeva alcuna norma specifica in relazione alla movimentazione dei carichi di qualsiasi peso, tanto che solo in seguito venne adottato il piano con la previsione specifica sul punto.


Fatto


La corte d'appello di Milano, con sentenza pronunciata il 18.3.2014, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Milano il 16.11.2009 con cui S.P. era stata condannata alla pena di mesi due di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., comma 1 e art. 583 c.p., comma 1, n. 1 perchè, contravvenendo alla norma di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48 nella qualità di amministratore unico e datore di lavoro della Società Onoranze Funebri Omissis, cagionava al dipendente L.C. lesioni personali consistite in trauma da schiacciamento 3^ e 4^ dito della mano sinistra dalle quali era derivata malattia della durata di 67 giorni. In particolare, il dipendente, mentre stava collocando una lastra di marmo in posizione perpendicolare al monumento funebre, aveva perso la presa della lastra e, a seguito dello scivolamento di essa sui legni utilizzati per lo spostamento, si era procurato le lesioni.

All'imputata era ascritto il fatto di non aver previsto, nel piano di valutazione dei rischi relativamente alla movimentazione manuale dei carichi, il rischio specifico e le procedure operative per la movimentazione e la posa in opera di testate di marmo del peso di 100 kg nè il tipo di ausilio da parte di mezzi meccanici necessario ad effettuare tali operazioni in sicurezza. Il fatto era stato commesso in (OMISSIS).

Rilevava la corte territoriale che dalle deposizioni dei testi era emerso che la lastra di marmo aveva il peso di circa 70 kg e che il funzionario della ASL aveva dichiarato che carichi superiori a 30 Kg non dovevano essere assemblati manualmente.

Il documento di valutazione dei rischi in vigore al momento dell'infortunio prevedeva regole generiche e, quindi, di fatto insussistenti in quanto, laddove prescriveva che per carichi troppo pesanti occorresse utilizzare mezzi ausiliari, non prevedeva quale dovesse essere il peso limite e quali fossero i mezzi ausiliari da adottare mentre solo nel 2008 era stato adottato il documento di valutazione dei rischi che prescriveva che la movimentazione doveva essere fatta con pinze meccaniche sino alla fase di posa e fissaggio delle lastre quando queste fossero in posizione verticale mentre, nel caso di lastre in orizzontale, dovevano essere utilizzate brache in canapa o fibre artificiali.

Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione S.P. a mezzo del proprio difensore deducendo la mancata assunzione di una prova decisiva, ovvero la consulenza tecnica volta all'accertamento del peso effettivo della lastra in marmo; ciò in quanto il funzionario della ASL erroneamente aveva affermato che fosse obbligatorio l'utilizzo di mezzi meccanici per il sollevamento di pesi superiori a 30 kg poichè il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48 non imponeva l'utilizzo di macchinari in ogni caso ma solo quando la movimentazione manuale poteva essere sostituita da quella meccanica. Ed il riferimento al peso di 30 kg era contenuto solo nell'allegato 6^ richiamato dall'art. 48 cit. D.Lgs. ove il carico superiore a 30 kg era evidenziato come soglia oltre la quale si profilava il rischio dorso lombare.

Con il secondo motivo deduceva la ricorrente difetto di motivazione derivante da illogicità del provvedimento impugnato in quanto la corte territoriale aveva ritenuto necessario l'impiego di mezzi meccanici sul mero presupposto che la lastra pesasse più di trenta kg mentre l'art. 48 cit. D.Lgs. era una norma elastica che richiedeva l'accertamento caso per caso della mancata doverosa adozione di mezzi meccanici di sollevamento.

Diritto



Rileva la corte che il ricorso è manifestamente infondato.

Invero la ricorrente deduce l'omessa assunzione di una prova decisiva sub specie della perizia onde accertare il peso della lastra mentre la corte d'appello ha accertato, sulla base delle deposizioni dei testi, non oggetto di censura, che il peso della lastra era di circa 70 kg. Ed erra la ricorrente nell'affermare che la corte territoriale ha ritenuto fosse necessario adottare il documento di valutazione rischi che prevedesse la movimentazione meccanica di pesi superire a 30 kg sul presupposto erroneo che sussistesse una norma che prevedeva tale limite ponderale oltre il quale sorgeva l'obbligo specifico.

Invero la corte d'appello ha fatto corretta applicazione della norma di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48 laddove prevede che il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie con ricorso ai mezzi meccanici per evitare la movimentazione manuale dei carichi e prevede, al comma 2, che, qualora non sia possibile evitare le movimentazioni manuale dei carichi, adotti le misure organizzative necessarie o fornisca ai lavoratori mezzi adeguati a ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale. Ha rilevato la corte territoriale che il documento di valutazione rischi, per la sua genericità, non prevedeva alcuna norma specifica in relazione alla movimentazione dei carichi di qualsiasi peso, tanto che solo in seguito venne adottato il piano con la previsione specifica sul punto. Dunque il giudizio della corte non risulta basato sull'errore di legge in ordine alla sussistenza di una norma che preveda il limite massimo di 30 kg per la movimentazione manuale dei carichi.

Quanto al dedotto vizio di motivazione, esso non sussiste, avendo dato conto la corte territoriale della mancata adozione del piano di valutazione rischi e di ogni cautela concreta onde prevenire il rischio specifico.

Va, infine, rilevato che non può essere dichiarata l'estinzione del reato per lo spirare del termine prescrizionale in quanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.. Dunque, nel caso di prescrizione il cui termine è spirato dopo la pronuncia della sentenza impugnata e prima del termine di cui all'art. 585 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Alla inammissibilità del ricorso riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015