Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2015, n. 3265 - Responsabilità dell'appaltante per infortunio di un lavoratore della ditta appaltatrice
- Appalto e Contratto d’opera
- Committente
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
Fatto
La Corte d'Appello di Bologna, dichiarando l'estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale pure contestato, confermava nel resto la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto F.A. responsabile del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1 e 3. Al predetto, nella sua qualità di legale rappresentante della "Il S. s.r.l.", ditta appaltante i lavori di lavorazione e riconfezionamento di carni presso lo stabilimento sito in (OMISSIS), era addebitato di avere omesso per colpa, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, di fornire alla ditta U., esecutrice dell'appalto di prestazione d'opera e datore di lavoro della persona offesa, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di cooperare con la stessa all'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;coordinando eventuali interventi in tal senso.
Consentiva così che il lavoratore B.M.I.M. utilizzasse, senza che ne avesse la capacità e idonea formazione, una sega a nastro denominata sega ossi al fine di tagliare carne surgelata per la lavorazione del Kebab senza adoperare l'attrezzo denominato "spingi pezzi", così che, adoperando la mano destra senza le necessarie cautele, si procurava la subamputazione dell'apice destro del terzo dito della mano destra (fatto del 27/2/2006).
Con ricorso per cassazione il F. deduceva erronea applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7. Osservava che secondo la Corte territoriale, l'obbligo gravante sul legale rappresentante della società appaltante, in forza della summenzionata norma, sarebbe dovuto consistere anche nel fornire adeguata formazione e addestramento al personale che usava i macchinari, con particolare riferimento sia alle modalità di impiego, sia al corretto uso degli stessi. Rilevava che non poteva esigersi in capo al committente un controllo pressante continuo e capillare sull'organizzazione e l'andamento dei lavori svolti in piena autonomia dalla società appaltante, la quale resta l'unica responsabile dell'incolumità dei propri dipendenti. Affermava che l'imputato, quale committente dei lavori, sarebbe co-responsabile dell'infortunio solo se fa non avesse fornito la società appaltatrice dell'opportuna strumentazione protettiva, oppure ne avesse fornito una inidonea.
Diritto
Va dichiarata preliminarmente l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata alla data del 27/8/2013 (termine prescrizionale di sei anni, a seguito di interruzione prorogato a sette anni e mezzo).
Non si ravvisano nella specie i presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in ragione dei principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità in punto di responsabilità del committente, unitamente all'appaltatore, laddove, come nella specie, l'evento si riconnetta a una macroscopica omissione delle misure precauzionali, percepibile senza particolari indagini (Cass., sez. 4 n. 37840 del 1/7/2009 rv. 245275; Cass. Sez 4, n. 10608 del 4/12/2012 rv. 255282). E' da rilevare, infatti, che l'attività svolta nell'ambito dell'appalto delle attività di lavorazione e confezionamento delle carni è fonte di particolari rischi. L'avere consentito a personale non proprio di operare in violazione delle elementari regole di protezione costituisce, pertanto, condotta che non consente di pervenire al giudizio di proscioglimento nel merito.
La causa di estinzione, di conseguenza, va applicata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015