Cassazione Penale, Sez. 3, 22 giugno 2015, n. 26179 - Mancata predisposizione di misure di sicurezza in cantiere. Onere dell'imputato dimostrare che tutte le violazioni sono riconducibili ad un solo e comune progetto illecito: il risparmio


 

 

 

Presidente: FRANCO AMEDEO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 13/05/2015

 

Fatto


1. Con sentenza dell'8/1/2015, il Tribunale di Savona dichiarava A.T. colpevole delle cinque contravvenzioni allo stesso ascritte ai sensi del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, per l'effetto, lo condannava alla pena di 6.400,00 euro di ammenda; le contestazioni concernevano la mancata predisposizione di specifiche misure di sicurezza in relazione ad un cantiere sul quale la "A. s.a.s.", della quale il A.T. è legale rappresentante, stava svolgendo lavori edili.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge penale. Il Tribunale avrebbe operato un cumulo materiale delle pene, anziché giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., così trascurando che le violazioni tutte erano state eseguite in esecuzione di un medesimo fine, quale il risparmio di spesa in materia di sicurezza sul lavoro.

Diritto


3. Il ricorso è infondato.
L'art. 81 cpv. cod. pen. stabilisce che è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge"; la ratio sottesa all'istituto, come da consolidata ermeneutica, deve esser ravvisata nell'unicità del momento volitivo illecito, che - iniziale spinta soggettiva che determina alla commissione di tutti i reati - non viene quindi riprodotto in occasione di ciascuno di essi, più volte ed anche in tempi diversi, sì da giustificare il più mite trattamento sanzionatorio rispetto al cumulo materiale. Ne deriva, quanto al profilo probatorio, che costituisce onere dell'imputato dimostrare, per l'appunto, che tutte le violazioni sono in effetti riconducibili ad un solo e comune progetto illecito, ideato nei suoi tratti essenziali - ma sufficientemente determinati - in un unico, iniziale momento; e che, pertanto, i singoli reati ne costituiscono soltanto mera esecuzione.
Orbene, tutto ciò premesso, osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha negato il vincolo in oggetto sul presupposto della natura eminentemente colposa delle contravvenzioni ascritte e della «loro riconducibilità ad una pluralità di lacune esecutive tra loro indipendenti». In tal modo, quindi, il Tribunale di Savona - con motivazione logica ed immune da vizi - ha aderito al costante orientamento in forza del quale la continuazione può essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva e consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali (per tutte, Sez. 3, n. 10235 del 24/1/2013, Vitale, Rv. 254423); quel che è incompatibile con la condotta colposa, nella quale l'evento non è voluto.
Dolo che, peraltro, non è stato dedotto neppure in questa sede, quantomeno in termini penalmente rilevanti, atteso che il ricorrente non ha affatto individuato il disegno criminoso che avrebbe presieduto alle cinque violazioni contestate. In particolare, il A.T. ha riferito - peraltro in termini apodittici e generici - di un'unica finalità perseguita («unicità della volizione speculativa»), quale il risparmio sulle spese di sicurezza, senza però attribuire alla stessa alcuna valenza di per sé penalmente rilevante. In altri termini, il disegno - ammesso che vi fosse, e di ciò non v'è che astratta asserzione - non è stato prospettato come criminoso, ma esclusivamente economico, volto, cioè, al risparmio del danaro occorrente a porre un cantiere in condizione di sicurezza.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2015