Tipologia: CCNL
Data firma: 10 gennaio 1992
Validità: 01.01.1992 - 31.10.1993
Parti: Snai e Filis-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Agenzie ippiche, SNAI
Fonte: CNEL

Sommario:

  Art. 1 - Sistema d'informazione
Art. 2 - Diritti sindacali
Art. 3 - Vigilanza sui licenziamenti
Art. 4 - Versamento del contributi sindacali
Quota di servizio contrattuale
Art. 5 - Assunzioni
Art. 6 - Documenti, residenza e domicilio
Art. 7 - Lavoratori subordinati
Art. 8 - Periodo di prova
Art. 9 - Classificazione del personale
Declaratorie e profili esemplificativi
Art. 10 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 11 - Orario di lavoro giornaliero e settimanale
Art. 12 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 13 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione del lavoro
Art. 14 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Art. 15 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 16 - Cumulo di mansioni
Art. 17 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 18 - Elementi della retribuzione
Art. 19 - Retribuzione oraria e giornaliera
  Art. 20 - Indennità di contingenza
Art. 21 - Ferie
Art. 22 - Tredicesima mensilità
Art. 23 - Quattordicesima mensilità
Art. 24 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 25 - Trattamento in caso di malattia e infortunio
Art. 26 - Congedo matrimoniale
Art. 27 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 28 - Chiamata o richiamo alle armi
Art. 29 - Assenze e permessi
Art. 30 - Indennità di maneggio denaro
Art. 31 - Ammanchi
Art. 32 - Lavoratori studenti - diritto allo studio
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Art. 34 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 35 - Trattamento di fine rapporto
Art. 36 - Minimi contrattuali
Art. 37 - Condizioni di miglior favore
Art. 38 - Decorrenza e durata
Allegato 1 - Progetto standard di formazione e lavoro (Fac simile)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle agenzie ippiche

Addì 10 gennaio 1992 tra il Sindacato Nazionale delle Agenzie Ippiche (Snai) […] e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filis/Cgil […], Fisascat/Cisl […], Uilsic/Uil […] e una delegazione di lavoratori di Roma, Bologna, Trieste, Napoli.

Art. 1 - Sistema d'informazione
Ferma restando l'autonomia decisionale di scelta e di indipendenza delle parti, lo Snai si impegna ad informare preventivamente, a livello globale, le OO.SS., su prospettive, su tendenze generali di investimenti e di occupazione nonché processi di ristrutturazione e di ammodernamenti tecnologici.

Art. 5 - Assunzioni
[…]
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
[…]

Art. 11 - Orario di lavoro giornaliero e settimanale
Premesso che la durata massima dell'orario settimanale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge, si conviene che la durata massima dell'orario normale sia di 40 ore e che la durata massima dell'orario normale per i rapporti a tempo parziale sia di 24 ore.
Tale orario settimanale verrà ripartito su sei giorni.
La distribuzione dell'orario giornaliero nei sei giorni lavorativi della settimana, fatte salve le condizioni locali di miglior favore, viene demandata alla contrattazione integrativa provinciale.
[…]

Art. 25 - Trattamento in caso di malattia e infortunio
[…]
In caso di infortunio sul lavoro, anche se di lieve entità, il lavoratore deve dare immediato avviso alla direzione; ove l'infortunio comporti astensione dal lavoro, avrà anche cura di informare l'azienda di eventuali previsioni della durata relativa.
[…]
Il lavoratore è soggetto ad assicurazione per gli infortuni sul lavoro, che potrà, a scelta dell'azienda, essere stipulata anche con istituti di assicurazioni private e, fermo restando il complessivo trattamento economico sopra indicato avrà diritto alla conservazione del posto in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata dal rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.
[…]

Art. 27 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione (minimo contrattuale, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità);
d) sospensione dal lavoro o dal trattamento economico e dal lavoro per un periodo non superiore a 3 giorni;
e) licenziamento senza preavviso né indennità sostitutiva.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento di cui alla lettera e) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, salvo restando le procedure in atto.
A titolo esemplificativo incorrerà nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;

- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- arrechi danni, per disattenzione, non gravi al materiale ed alle attrezzature aziendali;
- non avverta sollecitamente il diretto superiore di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
- trasgredisca, in qualunque modo, alle norme del presente contratto.
Sempre a titolo esemplificativo, incorrerà nel provvedimento del licenziamento senza preavviso né indennità sostitutiva nei casi di:
- insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;

- recidiva in qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
[…]