Interpello n. 05 del 24 giugno 2015 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
|
SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento |
|
Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati. |
|
Consiglio Nazionale degli Ingegneri. |
|
Se, in riferimento all'art. 65 commi 2 e 3, vi possa essere permanenza di lavoratori nei locali chiusi sotterranei o semisotterranei per l'intera giornata lavorativa contrattuale. Il d.lgs. n. 81/2008 prevede infatti, all'art. 65, commi 2 e 3 che, in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche (comma 2) e comunque anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.). |
|
Il potere attribuito all'organo di vigilanza, dall'art. 65 comma 3, di "consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo (...)", si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali in oggetto, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con la salute e sicurezza dei lavoratori. |
|
D.lgs. n. 81/2008: art. 65. |