Cassazione Penale, Sez. 4, 25 giugno 2015, n. 27001 - Infortunio mortale estinto per prescrizione. L'imputato ricorre perchè voleva il proscioglimento nel merito: ricorso inammissibile
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: MASSAFRA UMBERTO Data Udienza: 14/05/2015
Fatto
1. Ricorrono per cassazione i difensori di fiducia di M.A. avverso la sentenza emessa in data 4.3.2014 dalla Corte di appello di Napoli che, in riforma di quella in data 12.11.2010 del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, dichiarava, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, l'improcedibilità nei confronti del predetto (e del coimputato non ricorrente) in ordine al reato di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche in danno di L.G., perché estinto per prescrizione confermando le statuizioni civili e condannando l'imputato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.
2. Si articolano i seguenti motivi:
- la violazione di legge ed il vizio motivazionale con riferimento all'art. 129 c.p.p. assumendo che la Corte non aveva valutato la possibilità di proscioglimento nel merito, pronunciandosi sulle statuizioni civili senza esaminare accuratamente tutto il materiale probatorio;
- l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 3,4,5,6,8,9 Dlgs. 494/96;
- il vizio motivazionale circa l'efficacia causale delle omissioni ascritte all'imputato rispetto all'evento mortale.
3. E' stata depositata una memoria difensiva nell'interesse della parti civili B.G., in proprio e quale esercente la potestà sul minore L.Al. e L.A., L.M., L.A. e L.I..
Diritto
4. Il ricorso è inammissibile.
5. La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Cass. pen. Sez. I, n. 43853 del 24.9.2013, Rv. 258441 e successive conformi).
Invero i limiti entro i quali è consentito l'esame delle doglianze rappresentate sono quelli ripetutamente posti in evidenza dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha affermato che, una volta dichiarata la prescrizione dal giudice di merito, il ricorso per cassazione non può tendere all'annullamento della sentenza per vizio di motivazione, ma solamente, e solamente attraverso l'esame della sentenza, all'accertamento della sussistenza delle condizioni evidenti per il proscioglimento nel merito e ciò in applicazione dell'art. 129 c.p.p.. La ratio di questo costante indirizzo sta nel fatto che, nell'ottica del legislatore, la causa di estinzione incide negativamente sull'esercizio della giurisdizione, sicché, una volta rilevata la presenza di una causa estintiva, al giudice, a meno che non vi sia rinuncia alla prescrizione o all'amnistia, non resta che il potere/dovere di accertare ciò che l'ordinamento giuridico penale esige -e non può non esigere che si accerti in ogni caso- di accertare, cioè, se risultino dalla sentenza impugnata le condizioni evidenti per il proscioglimento nel merito.
Nel caso di specie, però, la Corte territoriale non si è limitata a mere formule di stile, bensì ha, con congrua motivazione, contestato le argomentazioni difensive esposte con l'atto di appello confermando la piena responsabilità di entrambi gl'imputati in ordine alla causazione dell'infortunio.
6. Consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore della parti civili B.G., L.Al., L.A., L.M., L.A. e L.I. liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese in favore delle spese in favore delle parti civili B.G., L.Al., L.A., L.M., L.A. e L.I.; spese che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 14.5.2015