Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2015, n. 27173 - Uso di un trattore con avvolgitore automatico e infortunio mortale. La posizione di garanzia può insorgere a prescindere da un atto formale di investitura


 

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore generale di una struttura aziendale è destinatario "iure proprio", al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 22249 del 14/03/2014, dep. 29/05/2014, Rv. 259228; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41981 del 07/02/2012, dep. 25/10/2012, Rv. 255001).


 

 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 26/05/2015

Fatto


1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 23.01.2014, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Rodi Garganico, in data 2.02.2012, nei confronti di N.E., in riferimento al reato di cui all'art. 589, cod. pen.
Al N.E. si contesta, nella sua qualità di dirigente dell'azienda agricola San Michele, di avere cagionato la morte del dipendente D.R., per aver omesso di mettere a disposizione del lavoratore attrezzature idonee ai fini della sicurezza. Ciò in quanto il dipendente, utilizzando un trattore, con annesso avvolgitore meccanico, per liberare il terreno da tubicini in gomma utilizzati per l'irrigazione, si avvicinava agli elementi mobili, privi di idonea protezione, e rimaneva incastrato, con il proprio abbigliamento nel punto di attacco del giunto cardanico. Nell'occorso, il lavoratore veniva lacerato in più parti del corpo, tanto da perdere la vita in breve tempo, sul posto di lavoro.
La Corte territoriale, dopo aver integralmente riportato la motivazione posta a fondamento della sentenza di condanna resa dal primo giudice, nel censire le specifiche ragioni di doglianza dedotte dalla parte appellante, ha in primo luogo rilevato che doveva essere respinta la richiesta di rinnovo della istruttoria dibattimentale, volta alla escussione del teste D.S.. Medesime considerazioni il Collegio ha espresso rispetto agli ulteriori incombenti istruttori, richiesti dalla difesa, ritenuti privi di rilevanza.
Ciò posto, la Corte di Appello considerava che non poteva trovare accoglimento la richiesta di assoluzione, in quanto il comportamento della parte offesa non poteva qualificarsi come imprevedibile. Osservava, inoltre, che N.E., responsabile della attività produttiva agricola e titolare di poteri di spesa, doveva essere considerato quale datore di lavoro, del dipendente deceduto. Il Collegio evidenziava infine che il trattamento sanzionatorio non era ulteriormente mitigabile.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore.
Con il primo motivo l'esponente deduce il vizio motivazionale, in riferimento al rigetto della richiesta di rinnovo della istruttoria dibattimentale.
La parte ripropone gli argomenti posti a fondamento della richiesta, richiamando stralci della deposizione resa in dibattimento dal teste D.S.; confuta la motivazione espressa dalla Corte di Appello, sul punto, osservando che il richiamato teste avrebbe dovuto deporre sulle modalità di custodia del mezzo utilizzato dal lavoratore, secondo le direttive aziendali; e rileva che l'indagine istruttoria, nel caso di specie, risulta incompleta ed inadeguata.
Con il secondo motivo viene denunciato il travisamento della prova.
L'esponente considera che il dipendente non avrebbe dovuto utilizzare il trattore di cui si tratta; richiama, poi, le dichiarazioni rese dal teste P., collega del D.R., laddove il dichiarante ha riferito circa le modalità di utilizzo dell'avvolgi tubo collegato al giunto cardanico del trattore; e cita arresti giurisprudenziali in tema di comportamento abnorme del lavoratore.
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione di legge in riferimento all'art. 589 cod. pen. ed all'art. 2, d.lgs. n. 626/1994 ed il vizio motivazionale.
L'esponente contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, laddove il N.E. viene indicato come datore di lavoro della parte offesa. Rileva che N.E. non aveva in realtà poteri di spesa; e sottolinea che altri riveste la carica di presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda agricola San Michele.
Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. L'esponente considera che il documento richiamato dalla Corte di Appello, ove viene indicato il N.E. come Direttore di Produzione Campagna, era stato acquisito all'esito delle sommarie informazioni rese dal N.E., in corso di indagini; e considera che, una volta che N.E. aveva assunto la veste di indagato, tale scritto doveva ritenersi inutilizzabile.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza di motivazione, in riferimento alla entità della pena, tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'imputato e della incerta dinamica del sinistro.

Diritto


1. Il ricorso è destituito di fondamento.
2. Le doglianze affidate al primo motivo non hanno pregio.
Giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito: che il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado; che la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; e che solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6379 del 17/03/1999, dep. 21/05/1999, Rv. 213403).
Nell'alveo dell'orientamento interpretativo ora richiamato, la Suprema Corte ha poi affermato che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che evidenzi - per il caso di mancata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009, dep. 19/10/2009, Rv. 245009).
Orbene, nel caso di specie, la Corte di Appello, nel rigettare l'istanza di rinnovo della istruttoria dibattimentale, ha espressamente rilevato che la richiesta di nuova escussione del teste D.S. non poteva trovare accoglimento, giacché il dichiarante aveva assunto il ruolo di responsabile della prevenzione nell'azienda agricola solo in epoca successiva ai fatti di causa. Oltre a ciò, la Corte territoriale ha osservato D.S. aveva comunque conoscenze generiche, rispetto alle modalità di conservazione dei mezzi obsoleti, come il trattore utilizzato da D.R., di talché non avrebbe potuto offrire indicazioni certe, rispetto a quanto accaduto il giorno del sinistro. Conclusivamente sul punto, la Corte di Appello ha pure sottolineato che risultava accertato che il dipendente avesse utilizzato un trattore obsoleto e non rispondente ai parametri di sicurezza; e che non era rilevante acquisire informazioni sul luogo dove venivano custoditi i mezzi in disuso, in assenza di direttive aziendali tese ad impedire l'utilizzo di strumenti non a norma.
Come si vede, la Corte di Appello di Bari ha giustificato il rigetto della richiesta di rinnovo della istruttoria dibattimentale sviluppando plurime e specifiche argomentazioni che, in applicazione dell'orientamento interpretativo sopra richiamato, non risultano sindacabili in questa sede di legittimità.
3. Venendo ad esaminare il secondo motivo di ricorso, si osserva che l'esponente invoca, in realtà, una inammissibile valutazione alternativa, in sede di legittimità, rispetto all'apprezzamento effettuato dai giudici di merito, nell'escludere che il comportamento del lavoratore deceduto potesse qualificarsi come imprevedibile e quindi ritenersi tale da escludere il nesso causale, rispetto alla condotta dell'odierno imputato.
Giova, allora, rilevare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, invero, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Cass. Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali, hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo comunque preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
E' poi appena il caso di considerare che la Corte di Appello, dopo aver osservato che D.R. era un lavoratore esperto, che aveva partecipato ai corsi di aggiornamento, ha evidenziato: che detti corsi non erano specifici, rispetto ai rischi derivanti dal trattore con avvolgitore; e che l'avvolgitubo utilizzato non rispondeva ai richiesti parametri di sicurezza. Sulla scorta di tali rilievi, immuni da aporie di ordine logico e saldamente ancorati agli acquisiti elementi di prova, il Collegio ha quindi rilevato che non poteva sostenersi che l'infortunio fosse derivato da una improvvida ed eccentrica manovra posta in essere dalla vittima; ciò in quanto l'eventualità che il lavoratore potesse trovarsi nella condizione di intervenire direttamente nei pressi del giunto cardanico, ben poteva determinarsi, nel corso della lavorazione di avvolgimento dei tubi, di cui si tratta.
E' poi appena il caso di rilevare, a questo punto della trattazione, che la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. il 20.03.2000, Rv. 215686). E preme altresì evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore - come certamente è avvenuto nel caso di specie - che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, dep. 9.03.2007, Rv. 236109).
In conclusione, la valutazione espressa dalla Corte territoriale, laddove si è osservato che la condotta del lavoratore non valeva ad escludere l'operatività degli obblighi protettivi in capo al datore di lavoro, si colloca del tutto coerentemente nell'alveo del richiamato orientamento interpretativo.
4. Il terzo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
La Corte di Appello, nel confermare la valutazione espressa dal Tribunale, ha in primo luogo rilevato che in tema di prevenzione degli infortuni di lavoro, la posizione di garanzia può insorgere a prescindere da un atto formale di investitura, qualora risulti accertata la collocazione verticistica del soggetto, nell'ambito della organizzazione aziendale. Muovendo da tali rilievi, il Collegio ha quindi evidenziato che dagli atti acquisiti emergeva che N.E. ricopriva la carica di Direttore di Produzione Campagna, quale responsabile dell'attività produttiva agricola; oltre a ciò, la Corte di merito ha considerato che i testi escussi avevano chiarito che N.E. aveva poteri di spesa; e che al N.E. i dipendenti si rivolgevano per avere istruzioni sulla attività da svolgere.
Deve poi osservarsi che la Corte territoriale ha pure espressamente richiamato le ragioni già espresse dal primo giudice, anche sul punto di interesse, afferenti al ruolo assunto in concreto da N.E. all'interno della azienda agricola San Michele. E la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che, qualora le argomentazioni dei giudici di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nell'apprezzamento degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, le stesse motivazioni si saldano in un unico complessivo corpo motivazionale, al quale è dato fare riferimento (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).
Orbene, la valutazione ora richiamata si colloca del tutto coerentemente nell'ambito della cornice legale dettata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d), d. lgs. 9.04.2008, n. 81, già vigente alla data del fatto per il quale si procede, come interpretata dal diritto vivente. La Corte regolatrice ha, infatti, ripetutamente affermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore generale di una struttura aziendale è destinatario "iure proprio", al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 22249 del 14/03/2014, dep. 29/05/2014, Rv. 259228; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41981 del 07/02/2012, dep. 25/10/2012, Rv. 255001).
5. Il quarto motivo non ha pregio.
Occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche le dichiarazioni confessorie o le ammissioni, se contenute in un documento proveniente dall'imputato, non incontrano il limite alla loro utilizzabilità, stabilito dall'art. 63, comma primo, cod. proc. pen., in quanto la norma si riferisce solo alle dichiarazioni rese, dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, nell'ambito delle indagini, anche se queste ultime non riguardano la persona del dichiarante (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 46767 del 23/11/2011, dep. 19/12/2011, Rv. 251633).
Pertanto, del tutto legittimamente, la Corte territoriale, dopo aver rilevato che l'organigramma aziendale acquisito agli atti, se pure privo di firma, non poteva ritenersi di genesi incerta, proveniendo direttamente dalla Azienda agricola San Michele, ha osservato che detto documento risultava utilizzabile ai fini del giudizio. Come si vede, nel caso in esame, deve escludersi la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., proprio alla luce dei chiarimenti offerti dai giudici di merito, in ordine alla natura del documento di cui si tratta.
6. Il quinto motivo è destituito di fondamento.
Come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "ci ritiene congrua" vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. Ili 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte di Appello ha infatti osservato che le specifiche modalità del fatto non consentivano di modificare, in termini più favorevoli, il giudizio di bilanciamento effettuato dal primo giudice, rispetto alle già concesse attenuanti generiche; ed ha quindi rilevato che la pena inflitta non poteva essere mitigata.
7. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita, liquidate come a dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile D.H., che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, in data 26 maggio 2015.