Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2015, n. 27194 - Infortunio durante la manovra di allungamento del braccio della gru


 

 

Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA Data Udienza: 12/06/2015


Fatto


l. La corte d'appello di Brescia, con sentenza in data 21 maggio 2014, riformando la sentenza assolutoria del tribunale di Bergamo del 15 gennaio 2013, condannava Z.A. alla pena di mesi 1 di reclusione, sostituita con quella di euro 3.000,00 di multa, ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile con una provvisionale di euro 15.000, per il reato di cui all'articolo 590, commi 1, 2 e 3 cod. pen. perché per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, aveva cagionato al dipendente B.S. lesioni personali consistite in trauma cranico con guarigione in 79 giorni. In particolare, lo Z.A., in qualità di datore di lavoro del B.S., non aveva messo a disposizione del lavoratore attrezzature idonee ai fini della salute e della sicurezza, non aveva disposto che le operazioni di manutenzione della gru cui era addetto il dipendente fossero effettuate in modo conforme alle istruzioni dettate dal fabbricante, non aveva impartito una formazione adeguata al lavoratore e non aveva valutato i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività di manutenzione che il lavoratore stava svolgendo al momento dell'infortunio cosicché, mentre il B.S. stava eseguendo una manovra di allungamento del braccio della gru ed aveva tolto una spina di sicurezza ed una vite con bullone dai due sfili manuali del peso di circa 150 kg, questi, essendo in posizione inclinata verso il basso, fuoriuscivano dalla sede del braccio idraulico della gru e colpivano alla testa il B.S.. Il fatto era stato commesso in Capriate San Gervasio il 2 marzo 2009. Il tribunale era pervenuto all'assoluzione dell'imputato in quanto l'accaduto era ascrivibile ad un errore commesso dall'infortunato il quale, pur non avendo avuto formazione specifica, nel corso della propria attività di manutentore, per come da lui dichiarato e per come confermato dal teste S.L., aveva effettuato la manovra più volte sotto la guida del compagno di lavoro sicché l'evento era addebitabile esclusivamente alla condotta imprevista ed imprevedibile della persona offesa che, nel corso dell'appoggio del braccio della gru, aveva posto in essere una azione radicalmente ed ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e prevedibili scelte nell'esecuzione del lavoro, fuori da ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. La corte territoriale, decidendo sugli appelli proposti dal pubblico ministero e dalla parte civile, perveniva alla condanna dell'imputato sulla base della documentazione acquisita e delle deposizioni della parte offesa, del teste S.L. e dell'ufficiale di polizia giudiziaria M.. Osservava la corte di merito che l'imputato, quale presidente del consiglio di amministrazione della S.p.A. L., datore di lavoro dell'infortunato, era da ritenersi responsabile dell'occorso benché avesse nominato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, dato che questi aveva un ruolo di mero consulente e non già di assuntore in proprio ed in via esclusiva degli obblighi di garanzia posti a tutela della sicurezza dei lavoratori. Inoltre l'imputato non aveva compiuto alcuna valutazione specifica del rischio inerente l'operazione posta in essere. Nello specifico, il teste M. aveva dichiarato che l'operazione posta in essere dal dipendente avrebbe dovuto avvenire in modo completamente diverso, ovvero non già ponendo il braccio della gru in posizione verticale, come invece incontestabilmente fatto dall'imputato, ma in posizione orizzontale, in modo da evitare fuoriuscite delle prolunghe meccaniche che avrebbero potuto comportare pericolo di incidenti anche mortali per l'operatore ed altre persone. Il B.S., poi, non era mai stato istruito sulla corretta esecuzione della manovra di allungamento del braccio della gru né tramite documentazione né tramite specifica formazione ma aveva solo seguito per imitazione ciò che veniva fatto da tempo dal collega S.L.. Inoltre non rilevava il fatto che la macchina non fosse di proprietà della L. s.p.a., posto che veniva usata dai dipendenti della stessa da più di un anno senza che essi avessero ricevuto debita formazione, come risultava dalle testimonianze della parte offesa e del suo collega di lavoro. Posto che non era contestata la modalità di accadimento dell'infortunio, l'imputato era tenuto, nella specifica sulla qualità, a far operare i dipendenti in condizioni di sicurezza, informandoli dei rischi specifici cui erano esposti e che avrebbero dovuto essere specificatamente valutati nell'apposito documento prescritto per legge. Neppure poteva considerarsi imprevedibile od eccezionale la condotta dell'infortunato poiché essa era ripetitiva ed in tal guisa svolta da più di un anno; e la condotta non era abnorme perché rientrava negli ordinari compiti dell'infortunato. Un tanto era chiaramente evincibile dalla deposizione del teste M., il quale aveva effettuato accertamenti immediatamente i successivi al sinistro ed aveva confermato il giudizio su tutta una serie di elementi che provavano incontestabilmente che questo era avvenuto non per fatto esclusivo del B.S. ma per responsabilità omissiva dell'imputato.
2. Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, svolgendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduceva contraddittorietà della motivazione per travisamento delle risultanze probatorie in ordine alla ricostruzione degli elementi del fatto, con particolare riguardo alla condotta tenuta dal lavoratore ed all'attribuzione di responsabilità del datore di lavoro. Invero il teste M. aveva semplicemente riferito che, nel momento in cui era giunto sul posto ed aveva fotografato la gru, questa si trovava con il braccio in posizione verticale ma ciò non provava che si trovasse in tale posizione anche al momento dell'accadimento del fatto, dato che il teste S.L. aveva dichiarato che la causa dell'occorso era consistita nel fatto che il gancio non era posizionato in maniera corretta e ciò non aveva permesso al braccio di posarsi a terra. Si trattava di una manovra effettuata imprevedibilmente e per colpa del dipendente che già altre volte, peraltro, aveva compiuto la manovra stessa in modo corretto. Quindi, quand'anche il lavoratore avesse avuto conoscenza delle istruzioni da seguire per evitare l'infortunio, l'incidente sarebbe accaduto ugualmente perché egli aveva compiuto un errore nell'esecuzione di una manovra che ben conosceva in quanto lavorava da anni come manutentore ed aveva eseguito la manovra come spiegategli dal S.L..
2.2. Con il secondo motivo deduceva contraddittorietà della motivazione per travisamento delle risultanze probatorie quanto al mancato rispetto della contestata normativa antinfortunistica da parte dell'imputato. Invero la procedura eseguita dal B.S. in occasione dell'infortunio era stata corretta ed il documento di valutazione del rischio, che era stato adottato solo dopo il verificarsi dell'infortunio, aveva recepito una procedura che era identica a quella seguita dallo stesso B.S. il giorno dell'infortunio sicché, quand'anche l'imputato avesse tempestivamente valutato il rischio connesso alla manovra ed avesse inserito nel documento di valutazione dei rischi la procedura specifica per evitare il rischio concreto, tale precauzione antinfortunistica sarebbe stata inidonea ad evitare l'evento poiché non era stata la procedura sbagliata a causare l'evento ma il posizionamento sbagliato del gancio della gru. Inoltre la gru non rientrava tra i beni concessi alla L. S.p.A. per la gestione del parco divertimenti e, dunque, non avrebbe potuto essere redatto alcun documento di valutazione dei rischi con riguardo ad un bene che non faceva parte dell'azienda bensì apparteneva ad altra società concedente e proprietaria del parco ove erano in corso di esecuzione i lavori. Ed anche a voler ritenere che comunque i lavoratori utilizzavano mezzi che non appartenevano all'azienda, sarebbe stato obbligo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione segnalare al datore di lavoro l'esistenza di tale situazione di utilizzo della gru essendo tenuto ad individuare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, informare il datore di lavoro di tali rischi ed elaborare le adeguate procedure di sicurezza. Ne derivava che la responsabilità esclusiva dell'occorso andava individuata in capo al responsabile ridetto, unico che poteva essere a j conoscenza del fatto che veniva utilizzata la gru di altra società da parte dei dipendenti di L. S.p.A..

Diritto

 

Un ordine al primo motivo di ricorso, osserva la corte che il giudice della legittimità deve limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento e la mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il travisamento della prova, consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova purché il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.
Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di travisamento della prova deve, a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. VI, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza; (b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; (c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; (d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
Il ricorrente ha indicato, quale dato probatorio che la corte d'appello avrebbe travisato, la dichiarazione del teste S.L., secondo cui la causa dell'occorso era consistita solamente nel fatto che il gancio non era posizionato in maniera corretta e ciò non aveva permesso al braccio di posarsi a terra; dunque, sconfessando quando dichiarato dal M., il teste aveva riferito che non era la manovra di allungamento del braccio della gru in se ad essere stata eseguita in maniera scorretta ma,solamente il fatto che il gancio cui era fissato il braccio era stato appoggiato in verticale in modo che, sfilando la spina, il braccio aveva perso forza e si era sfilato anche dall'altro pezzo, che era caduto addosso al B.S..
Ora, il dedotto motivo di ricorso, seppur ammissibile perché individua l'atto su cui si fonda e consente di apprezzare la veridicità dell'elemento fattuale, è infondato in quanto non inficia la logicità e la coerenza della motivazione. Invero il fatto che il sinistro si sia verificato perché, come sostenuto dal ricorrente, il gancio della gru non era stato posizionato in modo corretto e non già in quanto il braccio della gru era stato posto in pozione verticale e non orizzontale non appare decisivo al fine di scardinare il procedimento logico seguito dalla corte territoriale, la quale ha individuato la causa dell'occorso nella omessa formazione specifica del lavoratore in ordine alla manovra di allungamento dell'estensione del braccio della gru. Quanto all'asserzione secondo cui, quand'anche il lavoratore avesse avuto conoscenza delle istruzioni da seguire per evitare l'infortunio, l'incidente sarebbe accaduto ugualmente, si tratta di un giudizio predittivo che non appare connotato da elevata probabilità logica, tenuto conto che una adeguata formazione avrebbe, questa si con elevata probabilità logica, consentito al lavoratore di posizionare correttamente il gancio della gru prima di effettuare la manovra di allungamento. Né vale ad escludere la responsabilità dell'imputato il fatto che il B.S. avesse eseguito altre volte la manovra con la supervisione del S.L., posto che non vi è prova che gli fossero state impartite istruzioni complete ed il fatto che il sinistro non si fosse verificato prima può essere dipeso dalla mera casualità.
Per mera completezza va rilevato come non si imponga nel caso di specie, qualora se ne ammetta il rilievo officioso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ai fini della rinnovazione dell'escussione dei testi, per violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia, dato che l'affermazione di responsabilità, effettuata dalla corte d'appello in riforma della sentenza assolutoria del tribunale, non è dipesa da una diversa valutazione di attendibilità di prove orali ritenute decisive ma dal dedotto travisamento della prova dipeso dalla interpretazione di deposizioni testimoniali, quelle del S.L. e del M., ritenute entrambe credibili.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato per le medesime ragioni esposte con riguardo al primo motivo, essendosi considerato come il giudizio controfattuale svolto dalla corte territoriale sia basato su un alto grado di probabilità logica.
Privo di pregio, poi, è l'assunto secondo cui, poiché la gru non rientrava tra i beni formalmente facenti parte dell'azienda della L. S.p.A. di cui lo Z.A. era legale rappresentante, questi non avrebbe avuto l'obbligo di inserirlo tra quelli oggetto del documento di valutazione dei rischi in quanto l'utilizzazione della gru, che era di proprietà di altra società, avveniva da tempo, come riferito dai testi, sicché essa faceva parte dei beni aziendali indipendentemente dal titolo che ne legittimava l'utilizzo da parte di L. s.p.a..
E proprio l'uso prolungato nel tempo vale ad escludere che il datore di lavoro non fosse a conoscenza dell'utilizzazione della gru.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 giugno 2015.