Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 luglio 2015, n. 13667 - Caduta dalla sedia durante il lavoro. Nozione di infortunio sul lavoro indennizzabile


 

 

Presidente: STILE PAOLO Relatore: BALESTRIERI FEDERICO Data pubblicazione: 03/07/2015



Fatto

 

Con ricorso al Tribunale di Torino M. C. conveniva in giudizio L'O. Saipo Industriale s.p.a. esponendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 3.1.2000, con mansioni di operaia ed inquadramento nel livello D3 del CCNL Industria Chimica e di essere stata licenziata con lettera del 13.6.2008 per asserito superamento del periodo di comporto; di avere subito un infortunio sul lavoro il 18.4.2007 quando, mentre si muoveva lungo la linea di produzione M4 cui era addetta, era caduta a terra procurandosi contusione lombare e al ginocchio destro; di essere rimasta assente dal lavoro, per le conseguenze dell'infortunio, fino al 14.5.07; lamentava che la società convenuta non aveva considerato tale assenza quale infortunio, bensì quale malattia comune e che invece, ove essa fosse stata correttamente qualificata come infortunio, non sarebbe risultato superato il termine di comporto; chiedeva quindi l'annullamento del licenziamento, con le conseguenze di cui all'art. 18 L. n.300\70. Costituendosi in giudizio, L'O. Saipo Industriale s.p.a. contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. Alla prima udienza il Tribunale ordinava l'intervento in causa dell'INAIL, ritenendo la causa comune allo stesso; la ricorrente formulava, nei confronti dell'INAIL, domanda di accertamento che l'assenza dal lavoro dal 18.4 al 14.5.2007 era dovuta ad infortunio sul lavoro e non a malattia.
L'INAIL si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Esperita una c.t.u. medico-legale, con sentenza del 29.10.00 il Tribunale adito respingeva il ricorso.
Il Tribunale, pur avendo riconosciuto la natura di infortunio sul lavoro dell'evento occorso alla ricorrente il 18.4.2007, ha ritenuto, sulla base della esperita c.t.u., che allo stesso poteva essere ricollegata solo l'assenza dal lavoro per i 4-5 giorni immediatamente successivi, mentre l'ulteriore assenza traeva origine da patologie extraprofessionali della lavoratrice; accertava pertanto che il periodo contrattuale di comporto (12 mesi) risultava superato anche detraendo dal totale delle assenze per malattia (373 giorni) i 4-5 giorni di assenza dovuti all'infortunio. Avverso detta sentenza interponeva appello la C., con ricorso depositato il 22.2.2011, chiedendone la riforma.
Entrambi gli appellati, costituitisi, resistevano al gravame; L'O. proponeva, a sua volta, appello incidentale.
Con sentenza depositata il 17 novembre 2011, la Corte d'appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato all'appellante, ordinando alla società L'O. la reintegra nel suo posto di lavoro, e condannandola al risarcimento del danno pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, compensando le spese del doppio grado, ritenendo la sussistenza di un infortunio sul lavoro di durata pari a 27 giorni, non computabili nel periodo di comporto; limitava il risarcimento del danno alla misura minima considerata la buona fede della società a fronte dell'esclusione, da parte dell'NAIL, della sussistenza di un infortunio sul lavoro.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.p.a. L'O. Saipo Industriale, affidato a sette motivi, poi illustrati con memoria. Resistono con controricorso l'INAIL e la C., quest'ultima proponendo ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Diritto

 

Debbono pregiudizialmente riunirsi i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza ex art. 335 c.p.c.
1.- Con il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo la ricorrente principale denuncia una contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia in ordine alla asserita caduta della lavoratrice nel luogo di lavoro, ed alle diverse e contrastanti versioni dell'episodio fomite dalla lavoratrice, nonché in ordine allo stato dei luoghi esistente al momento dell'asserita caduta ed in ordine alle condizioni personali della lavoratrice (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c).
Lamenta che non era stata acquisita alcuna prova certa circa la presunta caduta della lavoratrice mentre era intenta allo svolgimento delle sue mansioni seduta su di una sedia; né era chiaro l'iter logico seguito dalla sentenza impugnata nell'affermare la circostanza. A tal fine riproduce le deposizioni testimoniali raccolte in giudizio, sia quanto all'evento infortunio, sia quanto ad una eventuale responsabilità dell'azienda (evidenziando al riguardo che i testi escussi avevano escluso che vi fossero sul pavimento macchie di olio o situazioni che potessero provocare una caduta o uno scivolamento), offrendone una interpretazione diversa da quella fornita dal giudice d'appello. Lamenta inoltre che la lavoratrice fornì nell'immediatezza dei fatti tre diverse versioni dell'accaduto (essere scivolata battendo la schiena ed il ginocchio mentre lavorava; essere scivolata battendo la schiena ed il ginocchio nell'avvicinarsi al forno; che nella caduta urtò contro la sedia con la schiena) e che esse provenivano comunque esclusivamente dalla lavoratrice.
1.1.- I motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono in parte inammissibili e per il resto infondati. Inammissibili laddove sottopongono a questa Corte nuovi accertamenti di fatto, ovvero una nuova valutazione delle emergenze istruttorie. Infondati in quanto la Corte di merito ha congruamente motivato l'iter logico che l'ha condotta a ritenere verificato, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, l'infortunio de quo. In particolare ha osservato che dalle testimonianze escusse era risultato che la lavoratrice, invalida civile nella percentuale del 71%, aveva riferito nell'immediatezza dei fatti circostanze non inconciliabili tra loro ma anzi complementari: di essere scivolata dalla sedia lamentando dolori vari e chiedendo l'intervento dell'addetta ai soccorsi; quest'ultima, prontamente sopraggiunta, aveva riferito che la C. non stava bene e presentava edemi "più o meno sotto il ginocchio"; che dopo l'applicazione di ghiaccio sintetico accompagnò la dipendente in infermeria, dove la lavoratrice arrivò zoppicando; che recatasi immediatamente al Pronto Soccorso, le venne diagnosticata una "contusione lombare ed al ginocchio destro", in linea con i chiarimenti forniti all'INAIL ove la stessa aveva riferito di essere scivolata dalla sedia battendo la schiena ed il ginocchio. Trattasi di valutazioni logiche e congrue, insindacabili in questa sede di legittimità.
2.-Con il quinto ed il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d.P.R. n. 1124\65 e 2697 cc, con particolare riferimento al concetto di occasione o causa di lavoro e dei relativi oneri probatori (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c). Ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. citato laddove interpretabile nel senso di attribuire valenza di infortunio a qualunque evento verificatosi all'interno dei luoghi di lavoro ancorché privo di diretto collegamento causale con la prestazione di lavoro stesso, ed a prescindere da qualunque imputabilità o responsabilità del datore di lavoro.
Evidenzia al riguardo i principi enunciati da questa S.C. secondo cui "Ai fini della delimitazione della nozione di infortunio sul lavoro indennizzabile in base alla relativa assicurazione obbligatoria, la nozione di "occasione di lavoro" di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (volta a configurare la professionalità del rischio assicurato), pur nella sua idoneità a comprendere ogni collegamento non estrinseco o meramente accidentale della condotta fonte di pericolo con le prestazioni, anche in situazioni esterne ad un'immediata correlazione spazio-temporale con l'ambiente di lavoro, come in determinate ipotesi di infortunio "in itinere", non è configurabile con riferimento ad ogni attività, sia pure in senso lato ricollegabile a quella lavorativa, svolta nei luoghi di provenienza o di destinazione del lavoratore"; ovvero: "In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la nozione di rischio ambientale cui si ricollega la copertura assicurativa - quale rischio che deriva dalla pericolosità dello spazio di lavoro, della presenza di macchine e del complesso dei lavoratori in esso operanti -non esonera il lavoratore dall'onere di provare le modalità concrete dell'infortunio occorsogli durante gli spostamenti nel luogo di lavoro, essendo ciò necessario al fine di verificare se il detto infortunio, quand'anche verificatosi sul posto di lavoro, sia comunque correlato ad attività funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa"; essendo in definitiva necessario che l'evento traumatico sia in collegamento con situazioni rinvenibili nell'ambiente di lavoro o nelle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ed il nesso causale presenti un ragionevole grado di certezza (su ciò Cass. n. 12559\06, n. 18852\10, n. 13599\09).
2.1.-I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi stante la loro connessone, sono infondati.
Tralasciando infatti, in quanto non pertinente, la diversa ipotesi dell'infortunio in itinere, deve rilevarsi che l'infortunio occorso ai dipendente durante lo svolgimento dell'attività lavorativa deve sempre configurarsi quale infortunio sul lavoro, salva la prova della assoluta non imputabilità al datore di lavoro dell'evento ai fini risarcitori. Per il resto occorre necessariamente distinguere il piano definitorio, da quello della responsabilità ex art. 2087 cc. e della prova del danno. Come chiarito da Cass. 12 settembre 2009 n. 19494, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza dì situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti, occorsi nel luogo di lavoro, derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, mentre è peraltro possibile ridurre l'entità del danno in caso di concorso di colpa del lavoratore (cfr. Cass. 25 maggio 2010 n. 12714; Cass. 31 gennaio 2011 n. 2139). Questa Corte ha poi evidenziato (Cass. 14 aprile 2008 n. 9817, Cass. 13 agosto 2008 n. 21590, Cass. 26 giugno 2009 n. 15078) che la responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., è dì carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. Ciò in linea con la disciplina sull'inadempimento in generale, ferma restando la valutabilità anche d'ufficio del concorso di colpa del lavoratore nella causazione dell'evento (art. 1227, comma 1, ce), ovvero la prova, a carico del datore di lavoro, del comportamento colpevole in ordine all'aggravamento del danno da parte del lavoratore (Cass. n.9817\08). La questione di legittimità costituzionale risulta pertanto nella specie irrilevante, per essere l'incomputabilità delle assenze dovute ad infortunio sul lavoro connesse all'imputabilità al datore di lavoro dell'assenza (Cass. n. 14377/12, Cass. n. 14756/13), sia per porsi la questione degli oneri probatori in materia negli stessi termini della ordinaria responsabilità da inadempimento contrattuale. Non può poi dubitarsi che nella specie la caduta a terra durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, non causata da comportamenti abnormi o imprevedibili, configuri la causa violenta di cui all'art. 2 d.P.R. n. 1124\65, mentre nell'occasione di lavoro, di cui alla medesima norma, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in quest'ultimo caso del rischio elettivo (Cass. n. 3363\01, in fattispecie del tutto analoga alla presente; Cass. n. 3400\02).
3.- Con il settimo motivo la società ricorrente denuncia una insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, in ordine alla valutazione delle affermazioni del c.t.u. secondo cui la prognosi per fenomeni traumatici senza lesioni organiche e postumi invalidanti era dì 4-5 giorni (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c).
Si duole che l'ausiliare evidenziò che rispetto al trauma occorso (contusione lombare ed al ginocchio destro) un periodo di assenza di 27 giorni doveva ritenersi 'assai più prolungato rispetto alla media dei fenomeni traumatici senza lesioni organiche e senza postumi invalidanti', e che ciò nonostante la Corte di merito ritenne di poter considerare i 27 giorni in questione come attribuibili ad infortunio e pertanto non computabili nel periodo di comporto. Il motivo è inammissibile per non avere la società ricorrente prodotto la c.t.u. né riportato in ricorso i suoi passi salienti. In ogni caso deve evidenziarsi che la sentenza impugnata ha fornito comunque una adeguata e logica motivazione sul punto, sottolineando che l'ausiliare, pur ritenendo in via astratta "assai prolungato" un periodo di assenza di 27 giorni per le lesioni in esame, ha tuttavia affermato che contestualizzando queste ultime con le condizioni di salute della periziata (già invalida civile al 71%, ed affetta inoltre da obesità, spondilo artrosi e polineuropatia agli arti inferiori), il periodo in questione poteva ritenersi giustificato.
4.- Venendo all'esame del ricorso incidentale si osserva. Con unico motivo la C. si duole della misura risarcitoria quantificata dalla sentenza impugnata in sole cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, erroneamente basandosi sulla circostanza che all'epoca del licenziamento il datore di lavoro non aveva elementi certi per ritenere l'assenza di 27 giorni in questione come imputabile ad infortunio sul lavoro, ciò risultando anzi escluso dall'INAIL
Lamenta che quanto meno dal deposito della c.t.u. (13.4.10), il datore di lavoro era ben edotto della riferibilità di tale assenza ad infortunio sul lavoro, concludendo pertanto che la misura risarcitoria doveva essere calcolata con riferimento, quanto meno, alle retribuzioni maturate da tale data.
Il ricorso incidentale è in parte inammissibile e per il resto infondato. Inammissibile in quanto la C. non spiega, in contrasto col principio di autosufficienza, perché avrebbe diritto ad un risarcimento del danno maggiore. Infondato alla luce del principio per cui ai fini della misura risarcitoria di cui all'art. 18 L. n. 300\70, rileva la buona fede o l'assenza di colpa del datore di lavoro al momento del licenziamento (Cass. n. 21538\08, Cass. n. 11401\05), così come logicamente affermato dalla sentenza impugnata in base all'esclusione da parte dell'INAIL della sussistenza di un infortunio sul lavoro, e sul riconoscimento da parte dell'INPS della riconducibilità delle assenze in questione a malattia comune.
5.-1 ricorsi debbono pertanto rigettarsi entrambi.
La reciproca soccombenza legittima la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio 2015