Cassazione Penale, Sez. 3, 06 luglio 2015, n. 28577 - Obblighi di informazione, formazione e addestramento ex art. 18, comma primo, lett. l), del dlgs n. 81 del 2008: nessuna sanzione penale


 

 

Presidente: SQUASSONI CLAUDIA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 20/01/2015



Fatto


Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 9 ottobre 2013, ha dichiarato R.A. responsabile dei reati di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del dlgs n. 81 del 2008 in quanto, in qualità di datore di lavoro, ometteva di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; all'art. 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, in quanto nella detta qualità ometteva di designare il medico per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria periodica e preventiva; e all'art. 18, comma 1, lettera l), del citato decreto legislativo, in quanto, nella detta qualità, non adempiva all'obbligo di formazione del soggetto incaricato della prevenzione incendi e della prestazione del primo soccorso, condannandolo, pertanto, alla pena di giustizia.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza il R.A. in proprio, deducendo la nullità della sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure revocato, con ordinanza dibattimentale resa nel corso dell'udienza del 9 ottobre 2013, dopo che era stato sentito solo il teste addotto dalla pubblica accusa, l'ordinanza con cui aveva ammesso le prove testimoniali dedotte dall'imputato, motivando, stante la assenza dei testi, pur ritualmente intimati a comparire, che, trattandosi di prove che avrebbero potuto essere formate anche tramite documentazione e che pertanto il loro svolgimento non era da considerarsi strettamente conferente alla definizione del giudizio, la imminente scadenza del termine prescrizionale dei reati contestati suggeriva la revoca della ordinanza ammissiva delle prove e la dichiarazione di chiusura del dibattimento.
In tale modo, secondo il ricorrente, avrebbe violato, altresì, l'art. 190 cod. proc. pen., disposizione che assicura alla parte l'esercizio del diritto alla prova.
Infine era eccepito il vizio di motivazione della sentenza impugnata per essere stata questa decisa senza che fossero stati sottoposti al vaglio del giudicante gli elementi documentali posti alla sua attenzione della difesa dell'imputato.

Diritto


La sentenza impugnata è viziata e pertanto essa va annullata secondo i termini che saranno di seguiti meglio precisati.
Rileva, infatti, questa Corte che, in relazione ad uno dei capi di imputazione elevati nei confronti del R.A., in particolare quello sub c) della rubrica, deve essere pronunziata sentenza pienamente assolutoria stante la insussistenza del fatto sotto la specie penale.
Rileva, infatti, la Corte, come già di recente in diversi casi riscontrato, che in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui all'art. 18, comma primo, lett. l), del dlgs n. 81 del 2008 - che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 stesso decreto - non rientra tra quelle disposizione precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennaio 2014, n. 3145).
Invero, come già in passato osservato da questa Corte, la struttura del testo normativo in esame (si tratta del dlgs n. 81 del 2008) è chiarissima nel distinguere, al proprio interno, un complesso di diposizioni precettive che, poi, trovano una sanzione negli articoli che vanno dal 55 al 60.
Tuttavia, nel citato art. 55 - unica norma nella quale si cita l'art. 18, comma 5, del dlgs in questione - non è richiamata la disposizione che qui si assume violata, vale a dire la lettera l) del comma 1 del ricordato art. 18.
E' quindi, evidente, nella specie, che il Tribunale di Pisa nel condannare per la violazione della detta disposizione il ricorrente, ha fatto ciò in violazione del principio di legalità, dovendosi affermare che, non essendo disposta per la violazione del precetto in questione alcuna sanzione penale, esso non è previsto dalla legge come reato, dovendosi intendere per tali solo quei comportamenti per i quali l'ordinamento prevede, sia pure in via meramente astratta e in taluni casi condizionata, la irrogazione della sanzione penale.
Viceversa l'enunciazione di cui alla citata lettera l) dell'art. 18 del dlgs n. 81 del 2008 si risolve in una disposizione avente la finalità di indurre e stimolare nel destinatario un determinato comportamento virtuoso senza, però, che la sua violazione assurga al rango di illecito penale.
Né tale tesi risulta smentita, essendone semmai avvalorata nella sua fondatezza, dal fatto che altre disposizioni, sempre contenute nello stesso dlgs n. 81 del 2008, provvedano a somministrare la sanzione penale al datore di lavoro che ometta di adempiere agli specifici obblighi di formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti su di lui gravanti.
Si tratta, infatti, degli artt. 71, comma 7, lettera a), del citato dlgs, il quale impone al datore di lavoro, nel caso di utilizzo di attrezzature che per il loro impiego richiedano conoscenze o responsabilità particolari in ordine ai rischi specifici connessi con il loro uso, di riservare tale uso ai lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; siffatta disposizione, a differenza di quella contestata al prevenuto, risulta presidiata dalla sanzione penale secondo i termini dell'art. 87, comma 2, lettera e), dello stesso dlgs n. 81 del 2008.
Le norme sopra richiamate sono, infatti, fra loro non omogenee; ciò in quanto, mentre l'una, quella contestata al R.A., ha un contenuto generico e prevede a carico del datore di lavoro un generale obbligo di informazione sui rischi connessi alla prestazione lavorativa indicati dagli artt. 36 e 37 del dlgs n. 81 del 2008, da apprestarsi in favore della indiscriminata totalità dei lavoratori addetti all'impresa, l'obbligo di cui all'art. 71, comma 7, lettera a), concerne, invece, la riserva di determinate mansioni esclusivamente ad aliquote di personale che abbiano ricevuto una preparazione che li renda idonei a detti incarichi, comportando questi l'uso di attrezzature che, per la loro specifica pericolosità siano produttive di rischi; la formazione e l'addestramento che tali addetti debbono aveva avuto impartito è a carattere mirato - e pertanto, per essere idoneo allo scopo, più approfondito ancorché più settoriale di quello richiesto dall'art. 18, comma 1 lettera l) -specificamente volta alla preparazione al corretto utilizzo delle predette attrezzature tecniche.
La obbiettiva diversità fra le due disposizioni in questione di ratio, di scopo, di contenuto e, in ultima analisi, anche di condotta pretesa dall'ordinamento da parte del datore di lavoro, rafforza, stante il principio di specialità proprio del diritto penale, la tesi secondo la quale l'applicazione di una delle due disposizioni sia incompatibile con l'applicazione dell'altra.
La circostanza che nel caso di specie al R.A. sia stata specificamente contestata il fatto di essere venuto meno agli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lettera l), condotta che, come detto, non costituisce illecito penale, impone a questa Corte la immediata pronunzia, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., di sentenza sostanzialmente assolutoria, tramite l'annullamento, senza rinvio, sul punto della impugnata sentenza.
Con riferimento alle restanti imputazioni, non risultando evidente la possibilità di pervenire alla assoluzione del R.A. con la medesima formula ovvero con altra formula assolutoria ampiamente liberatoria, ma emergendo al contempo che gli illeciti a lui contestati - si tratta di contravvenzioni per le quali l'epoca dell'accertamento risale al 11 febbraio 2009 - si sono prescritti a far data dall'll febbraio 2014, deve essere pronunziata, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., sentenza di annullamento senza rinvio della impugnata decisione e disporsi il proscioglimento dell'imputato per essersi i predetti reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo e) della rubrica perché il fatto non sussiste ed ai residui capi perché reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015