Cassazione Penale, Sez. 4, 06 luglio 2015, n. 28613 - Ribaltamento della scala a pioli e assenza di protezioni contro le cadute dall'alto. Ruoli in cantiere


Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: D'ISA CLAUDIO Data Udienza: 14/04/2015



Fatto


1. C.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Genova di conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Massa - sezione distaccata di Carrara - in ordine al delitto di cui all'art. 590 co. 2 e 3 cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, ai danni di V.A..
Brevemente il fatto onde meglio comprendere i motivi dell'impugnazione.
L'infortunio si era verificato, il 15.03.2008, nel cantiere di opere edili per la realizzazione della "Strada dei Marmi" a Carrara, in località Ficola, la C. s.r.l., di cui il C.G. era direttore di cantiere, era affidataria, in regime di subappalto dalla "Progetto Carrara s.p.a", dei lavori in cemento armato.
Dalla sentenza di primo grado emerge che il procedimento penale a carico del ricorrente nasce dalle indagini effettuate dal funzionario dell'Ispettorato del lavoro, I.L., il quale, a seguito di un sopralluogo sul cantiere, effettuato, tre giorni dopo l'infortunio, riscontrò che l'evento si era verificato perché non erano state attuate le misure di prevenzione previste nel piano operativo di sicurezza e coordinamento, in particolare evidenziava che i lavori si eseguivano sulla sommità di una spalla di cemento, alta circa sei metri sul piano di campagna, senza la predisposizione di protezioni per prevenire le cadute dall'alto. L'operaio V.A., dipendente della C. s.r.l., era addetto al taglio di tavole di legno e alla consegna delle stesse ai carpentieri I.A. ed I.G., impegnati nel loro lavoro di completamento dell'armatura nel livello più alto della spalla di cemento; per giungere sulla sommità di essa il V.A. si serviva di una scala a pioli in ferro, assicurata con filo di ferro agli spuntoni metallici fuoriuscenti dalla parte superiore dell'armatura. Circa la dinamica dell'infortunio il V.A. aveva riferito che lo stesso si era verificato allorché, nello scendere dalla scala a pioli per prendere altre tavole, giunto sul secondo gradino, la scala si era ribaltata, per essersi distaccata dal gradone cui era appoggiata, non essendo fissata con il filo di ferro agli spuntoni metallici dell'armatura; quindi, era precipitato dal secondo gradone a quello inferiore fermandosi alla base della scarpata. Aveva, poi, dichiarato di non aver mai ricevuto istruzioni sull'uso del casco (all'atto dell'infortunio ne indossava uno privo di mentoniera che gli si era sfilato dal capo durante la caduta) e della cintura di sicurezza e, più in generale, istruzioni finalizzate alla prevenzione degli infortuni.
Il Tribunale, sulla scorta della documentazione acquisita e delle dichiarazioni dei testi escussi, riteneva il C.G., direttore di cantiere e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, come emergeva dal piano operativo per la sicurezza, responsabile della mancata attuazione delle misure di prevenzione sul cantiere con riguardo ai lavori da eseguirsi da un altezza superiore ai due metri e, quindi, delle lesioni riportate dal dipendente V.A. a seguito della caduta.
La Corte d'appello, adita dall'imputato, nel fare proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ha ritenuto infondati i motivi del gravame di merito.
2. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge nella specie della normativa di cui al D.lvo 626/94, art. 2087 cod. civ., artt. 31,32,33 del D.Lgs 81/2008, art. 590 cod. Pen., art. 40 cod. Pen. art. 522 c.p.p. ed art. 27 COST.
Si rappresenta, in via preliminare, che la Corte d'appello ed, ancor prima, il Tribunale, pur avendo preso atto del dato formale costituito dal licenziamento dell'odierno ricorrente dalla società C. s.r.l. fin dall'1.10.2007 - giusta documentazione prodotta in giudizio - non esclude la penale responsabilità del C.G. sulla base delle risultanze documentali del POS dell'anno 2006, da cui si evinceva che, il giorno dell'incidente, il prevenuto era ancora responsabile "esterno" per la sicurezza del cantiere.
Essendo rimasto acquisito, sulla base della documentazione esibita e delle dichiarazioni testimoniali, che dall'ottobre del 2007 il ricorrente non fosse più direttore tecnico e/o di cantiere della C. s.r.l. ciononostante egli è stato ritenuto colpevole del reato ascritto in quanto responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il giudice del merito ha violato la norma penale laddove non ha considerato che il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione mantengono una funzione essenzialmente consultiva e promozionale, da ciò l'inevitabile conseguenza che vi è per essi la totale assenza di obblighi penalmente sanzionati, in quanto non sono stati compresi tra i soggetti sanzionati penalmente per le violazioni eventualmente commesse nell'esercizio delle loro attribuzioni, salvo responsabilità civili e penali ( a titolo di colpa generica per reato comune) nei confronti dei loro clienti e/o di terzi.
Il C.G., oltre che non essere più in forza della C. SRL, non svolgeva neppure di fatto funzioni dirigenziali e/o datoriali - «pertanto nella sola veste eventualmente dì RSPP assunta nel lontano anno 2006 con la predisposizione del POS, - circostanza questa che andrebbe ancora verificata - doveva tutt'al più considerarsi semplice ausiliario del datore di lavoro».
A prescindere dal fatto che l'imputato fosse RSPP esterno o interno dell'azienda ancora un errore commette il Giudice di primo grado, individuando nei C.G., erroneamente il responsabile della sicurezza ma anche il titolare della posizione di garanzia ex lege, mentre è pacifico in diritto e nella giurisprudenza univoca, consolidata e condivisibile che nella condotta del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non si ravvisa mai un titolo di colpa specifica, con la conseguenza che: " il reato nei suoi confronti risulterà perseguibile solo ad istanza della persona offesa, e perda solo a querela di parte" ( si veda tra le tante Cass. Penale Sez. IV. 20.04.2005, n. 11351).

2.1 Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva avendo la Difesa dell'imputato fattane specifica richiesta.
Sia in primo grado che in secondo grado la Difesa aveva chiesto di ordinare, ai fini dell'esibizione in giudizio, l'acquisizione presso la società A. S.p.a., subappaltante della C. s.r.l., del POS integrale ed aggiornato all'epoca dell'infortunio del V.A. successivamente al licenziamento del ricorrente dal lontano 2007, risultante per tabulas, nonché disporre perizia grafica tesa ad accertare la falsità e/o riconducibilità della sottoscrizione del POS precedente dell'anno 2006 al C.G., avendone questi disconosciuto la sottoscrizione a suo nome. Tali richieste sono state disattese e su di esse non si è pronunciata la Corte distrettuale.
Sulla base delle risultanze processuali, costituite dalle deposizioni testimoniali dei testi T.A. e P.A., nonché dalle risultanze dell'esame dell'imputato, è emerso da un lato che il POS dell'anno 2006 - data di inizio dei lavori de quibus - era stato sicuramente aggiornato e modificato, e dall'altro che il POS stesso non era stato sottoscritto neppure dall'imputato.
Le prove richieste a discarico dalla difesa erano contrarie a quelle ammesse a richiesta della Procura ed avevano ad oggetto la dimostrazione concreta dell'insussistenza, nel caso che ci occupa, della responsabilità penale dell'odierno imputato, finalizzate a dimostrare che il sig. C.G., all'epoca dell'infortunio, non poteva rivestire, neppure soltanto formalmente l'errato ruolo di garanzia (art. 2087 cc.) che gli si vuole attribuire e, peraltro, non aveva neppure assunto il ruolo di RSPP nell'anno 2006, né in fatto né con le necessarie formalità richieste dalla legge; l'ulteriore riscontro probatorio richiesto dalla difesa, in linea con quello documentale costituito dall'intervenuto licenziamento, era necessario, in linea con quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di formale delega e volontaria assunzione della posizione di garanzia in tema di reati prevenzionistici (Cass. Penale 25.06.1999 n. 12993; Cass. Penale 08.09.1994 n. 9994 ed altre).
2.2 Il terzo motivo ha ad oggetto vizio di motivazione, travisamento dei fatti, travisamento delle prove.
Il giudice di appello non ha motivato sulla censura relativa al difetto di ogni argomentazione del primo giudice, si è limitato a confermare la sentenza di primo grado ed in relazione al primo motivo di gravame (nullità della sentenza per difetto di motivazione) omette ogni considerazione. Il motivo, in particolare, aveva ad oggetto la mancata motivazione sulle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe ritenuto non attendibili le prove a favore dell'imputato. In particolare la Corte genovese non spiega per quale motivo le dichiarazioni dei testi T.A. ed I. non sarebbero attendibili in relazione a tutti i punti di censura. Il Teste T.A. ha affermato: "un ponteggio potrebbe essere smontato solo due ore...in tre giorni poteva accadere di tutto...". Ed ancora:"...il V.A. non era lavoratore esperto in relazione al lavoro affidatogli, pur essendo stato formato ed informato in materia antinfortunistica attraverso la regolare partecipazione ad un corso..". E poi ancora dichiara: "il Sig, C.G., prima ancora che venisse licenziato nell'ottobre 2007, si era occupato in azienda soltanto di contabilità ". E sempre T.A. dichiara di essere certo che il POS era stato aggiornato e modificato. Il teste P. confermava le dichiarazioni del T.A..
La sentenza della Corte d'appello non ha motivato neppure sul terzo motivo del gravame di merito avente ad oggetto la censura riguardante gli errori di diritto in cui è incorso il Tribunale, cioè quelli esposti con il primo motivo dell'attuale ricorso di legittimità relativi alla carenza di una qualsiasi posizione di garanzia in capo al ricorrente.
La Corte di Appello giunge alla conclusione di ritenere il C.G. responsabile del delitto ascritto senza motivare sul suo licenziamento nell'anno 2007 e sulla sua non effettiva presenza in cantiere, senza precisare a quale titolo sarebbe questi responsabile, nonostante l'accertamento svoltosi durante l'istruttoria dibattimentale della figura dei T.A. (preposto alla sicurezza come confermato dallo stesso T.A. ed effettivamente attribuito a tale mansione) I.A. (delegato a sua volta da T.A. ed effettivamente svolgente tale mansione in cantiere durante l'assenza di T.A.) e P.A. (responsabile della sicurezza per la società subappaltante A. Spa) limitandosi a fare valutazioni su tali figure che sono scevre di fondamento giuridico (invero la Corte di Appello di Genova a pag. 4 della sentenza precisa che il P.A. avrebbe negato la circostanza di un propria responsabilità in materia di sicurezza e questo sarebbe sufficiente ad escludere ogni sua responsabilità).
La Corte di Appello di Genova, pur avendo preso atto del fatto incontestato che durante i lavori edili eseguiti in Carrara dalla società C. SRL in subappalto dell'A. SPA e al momento dell'infortunio, delegato alla sicurezza del cantiere in materia infortunistica era stato I.A. (capocantiere) si limita a precisare che tale delega, perché di fatto, sarebbe illegittima e solo perciò inadeguata! Ma occorre dire che questo dato oltre che essere in contrasto con il principio dell'effettività elaborato dalla giurisprudenza sin dal 1992 (come poco sopra detto) e codificato dall'introduzione dell'art. 299 Dlgs. n. 81/2008, appunto, non tiene conto della considerazione che il C.G. non aveva relazioni con il cantiere di Carrara da lungo tempo e negli anni precedenti l'infortunio si era ivi recato con cadenza saltuaria per l'esclusivo svolgimento della contabilità aziendale.
Ma i giudici del merito non hanno neanche motivato sulle questioni di fatto rilevanti:
Nel corso del giudizio non è affatto risultata accertata la dinamica dell'infortunio attraverso riscontri oggettivi ed inconfutabili è rimasto acquisito, invece, in maniera "certa" che lo stato dei luoghi, molto verosimilmente, è stato modificato dopo l'infortunio. Invero, è emerso dall'istruttoria dibattimentale, attraverso la stessa deposizione del teste dell'accusa, I.L., escusso all'udienza del 09.11.2010, ed, in maniera incontrovertibile, durante il dibattimento, che l'accertamento dell'infortunio è stato avviato soltanto tre giorni dopo il 15.03.2008, esattamente il giorno 18.03.2008, e modifiche del teatro dell'infortunio non potevano escludersi, pertanto, è inequivocabile che il teste sopra indicato ha ricostruito la dinamica dell'incidente in via postuma, tanto è che, questi, a domanda del Giudice non riesce a rispondere sul fatto che la scala dalla quale sarebbe caduto l'infortunato sarebbe la stessa di quella ritrovata in cantiere dopo l'infortunio e riferisce testualmente: "....in quei giorni di buco non so proprio cosa può essere stato fatto".
La conseguenza che ne deriva in diritto è l'assoluta inattendibilità del teste e conseguentemente l'assoluta approssimazione con la quale si è tentato di ricostruire il teatro dell'infortunio. Ma soprattutto il difetto di ogni motivazione su tale censura!
La ricostruzione della dinamica dell'infortunio ed il posizionamento della scala dalla quale sarebbe caduto il V.A. non appare suffragata da elementi obiettivi, ma ricostruita attraverso le sole deposizioni di I.A. ed I.G., i quali però non erano presenti al momento del fatto essendo impegnati in altre attività.
La Corte di Appello non è stata in grado di motivare sul fatto incontestato che il teste I.L. non è stato affatto in grado di individuare, attraverso riscontri oggettivi, la causa obiettiva dell'incidente, non potendosi escludere che la scala fosse comunque ancorata, né che il V.A. precipitasse da altro luogo e stesse facendo altre cose, che nessuno ha potuto accertare in quel momento in quanto nessuno dei testi ha assistito materialmente all'infortunio, né e soprattutto, può escludersi che il V.A. abbia potuto compiere un'impresa imprevedibile, inappropriata, causando da sé l'incidente, poiché lavoratore inesperto, e non può, quindi escludersi che abbia posto in essere un comportamento imprudente, abnorme, inconsulto del quale possa o debba rispondere l'azienda per la quale lavorava.
La sentenza impugnata, come pure quella di primo grado, omette ogni considerazione attinente la responsabilità penale di tutte le altre figure di riferimento, titolari effettivi di posizioni di garanzia che, ricoprendo formalmente e di fatto ruolo dirigenziali, potevano essere perseguibili, trascurando in tal modo il ruolo non contestato del datore di lavoro C.B., del T.A. quale preposto della sicurezza, del sig. I.A., delegato durante il lavoro di Carrara a svolgere funzioni di sicurezza, al P.A. che era il responsabile della sicurezza della società subappaltante A. Spa; prescinde da tutto ciò il giudice di merito, senza addurre un ragionamento logico giuridico dalla contestazione formale e di fatto di ogni ruolo all'interno della società C. SRL dell'odierno ricorrente peraltro comprovata nel corso del giudizio di merito - il giudice di prime cure, addirittura, semplicisticamente e senza addurre concreti e puntuali riscontri probatori obiettivi ha ritenuto che il licenziamento dell'odierno ricorrente sia addirittura " fittizio".
La Corte di Appello di Genova ha omesso di motivare su altro punto decisivo: il teste I.L. riferisce di aver provveduto ad elevare un verbale di prescrizioni contro l'imputato soltanto perché non rinvenne altra figura delegata, precisamente al momento dell'infortunio (e questo si pone in evidente contrasto con la deduzione del giudice di prime cure secondo cui l'odierno ricorrente sarebbe stato presente in cantiere durante il periodo dell'infortunio).
Il teste I.L. ha dichiarato che non rinvenne in cantiere l'odierno ricorrente e la qualifica dell'imputato si evinceva dal POS, ma così come non va escluso che il POS sia stato aggiornato successivamente all'uscita della figura dell'imputato dalla C., è invece certo che, nel marzo dell'anno 2008, l'imputato non era più dipendente della società C. SRL, tanto è che il verbale di prescrizioni non fu a lui trasmesso né notificato e tanto più è emerso che, di fatto, l'imputato non era il responsabile della sicurezza.
I giudici del merito hanno omesso ogni valutazione del fatto probatorio costituito dallo stesso verbale di prescrizioni prodotto dal Pubblico Ministero che fu notificato al sig. C.M. (circostanza questa emergente dalla stessa copia del verbale di prescrizioni del 01104/2008 senza margine di dubbio), soggetto questo che all'epoca dell'incidente non era neppure socio della C., e gli unici colloqui del teste I.L. durante le indagini si sono svolti con il sig. T.A. come quest'ultimo ha potuto confermare Il giudice del merito ha travisato le risultanze processuali dibattimentali costituite dal fatto inequivocabile che il teste dell'accusa I.L. riferisce ancora che il C.G. non si è mai recato in cantiere dopo l'infortunio per nessun motivo, non ricevette a sue mani la notifica di alcun verbale di prescrizioni, né vi è prova che vi fu adempimento da parte sua alle successive sanzioni amministrative mediante documenti a sua firma.
Il Tribunale ha motivato su di una prova non risultante dagli atti processuali quando ha "inventato" che il ricorrente fosse stato presente in loco durante l'infortunio, omettendo ogni motivazione delle dichiarazioni attendibili dei testi T.A., I. A. e P. che hanno escluso decisamente l'affettività di un ruolo dirigenziale del C.G. e anche della stessa p.o. .
Non è mai stata presa in considerazione tutta la documentazione relativa al licenziamento del ricorrente da parte della B. s.r.l. avvenuto nell'ottobre del 2007 e del suo rapporto di lavoro con alle dipendenze di altra azienda. Licenziamento apoditticamente ritenuto "fittizio".
2.3 Il quarto motivo ha ad oggetto censure relative alla quantificazione della pena. Si contesta, infatti, il vizio di motivazione della sentenza per non aver motivato sulla censura riguardante la richiesta, in via subordinata, di riduzione della pena, eccessiva tenuto conto che lo stesso P.M. aveva richiesto l'applicazione di soli due mesi.

Diritto


3. I motivi esposti, di cui il primo ed il terzo non consentiti nel giudizio di legittimità, sono comunque infondati e determinano il rigetto del ricorso.
3.1 Ritiene il Collegio che sia preliminare affrontare la questione, sollevata dal ricorrente (V. terzo motivo), circa la dinamica dell'infortunio, essendosi evidenziato che lo stato dei luoghi, all'atto del sopralluogo del funzionario dell'Ispettorato del Lavoro effettuato dopo tre giorni, molto verosimilmente era stato modificato, in sostanza, si mettono in discussione le modalità dell'accadimento, si contesta la stessa sussistenza del fatto penalmente rilevante.
La censura è infondata e, comunque, è inammissibile concernendo essa una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella fornita dalla persona offesa che ha trovato riscontro nell'attività ispettiva effettuata dal funzionario dell'ispettorato del lavoro, è, quindi, una censura non consentita nel giudizio di legittimità, poiché l'apprezzamento del materiale probatorio è un profilo del giudizio rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito, che, nel caso di specie, ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Alcuna critica, per altro, viene mossa circa la credibilità ed attendibilità della persona offesa diretta a minare le sue dichiarazioni, che, correttamente, sono state valutate dai giudici del merito, quanto alla ricostruzione dell'infortunio, alla stregua del principio giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa da sole possono essere poste a base di una dichiarazione di responsabilità dell'imputato, e che non è affatto necessaria una verifica di attendibilità attraverso il riscontro con altre fonti probatorie, criterio di valutazione imposto dal codice di rito (art. 192 n. 3 c.p.p.) solo per altri tipi di testimoni, tuttavia esse possono non essere considerate sufficienti o idonee quando sono contrastate da altri elementi probatori in maniera inequivocabile tali da renderle inattendibili.
Nel caso di specie le dichiarazioni del V.A., come già evidenziato, hanno trovato puntuale riscontro nell'attività ispettiva della P.G. e nelle dichiarazioni testimoniali rese da I.A. ed I.G., e non è stato acquisito o indicato alcun elemento probatorio che possa sminuire la loro portata con riferimento alla mancata adozione di misure antinfortunistiche (V. parte narrativa), ed alla mancata formazione del dipendente circa l'attività lavorativa da svolgere, certamente pericolosa in quanto svolta ad un'altezza superiore ai due metri.
3.2. Ciò precisato, circa la riconducibilità dell'evento lesivo a condotte omissive nella predisposizione di misure antinfortunistiche, questa Corte, chiamata ad esaminare le denunciate violazioni di legge nonché la contraddittorietà e la carenza motivazionale, non può fare a meno di valutare le diverse questioni proposte, atteso che la verifica della coerenza logica di tutto il percorso argomentativo della impugnata sentenza è emerso in maniera del tutto chiara, anche laddove ha fatto proprio le motivazioni, in fatto ed in diritto, del giudice di primo grado.
Le censure, poste a base del primo e del terzo motivo del ricorso, relative alla contestata posizione di garanzia rispettivamente sotto il diverso profilo di violazione di legge e vizio di motivazione non possono trovare accoglimento.
La critica circa la titolarità della posizione di garanzia, come contestata, si risolve in una questione di fatto; la sentenza impugnata riporta che dal P.O.S. vigente al momento dell'infortunio, emergeva che il C.G. rivestiva le qualifiche di "direttore del cantiere e responsabile del servizio di protezione e protezione". Il ricorrente deduce che i Giudici di merito, disattendendo in maniera illogica e contraddittoria le risultanze processuali documentali, costituite dal fatto inequivocabile che egli, all'epoca dell'infortunio (15 marzo 2008 ), non era più dipendente della C. SRL, non ne era direttore tecnico, né direttore di cantiere o dirigente, né svolgeva in concreto e di fatto tali poteri, né aveva ricevuto espressa e formale delega di funzioni, quale alter ego del datore di lavoro, al di là di quella che era stata l'eventuale e mera funzione di RSSP risultante dal POS dell'anno 2006, e, violando i principali principi del diritto penale, in tema di reati colposi omissivi prevenzionali, hanno attribuito, sic et simpliciter, la responsabilità penale in capo al C.G.; nonostante fosse emerso, durante l'istruttoria, che, seppure negli anni addietro ( anni 2003 - 2004) l'odierno imputato aveva svolto un ruolo più incisivo all'interno dell'azienda, la mansione svolta di fatto dal C.G. per la C., successivamente agli anni 2003 e fino all'ottobre 2007, era stata quella di occuparsi di sola contabilità e di recarsi in cantiere con frequenza piuttosto saltuaria per la sola contabilizzazione dei SAL, mentre durante il periodo dell'infortunio egli non era più in forza alla società subappaltante.
Orbene, in fatto, al di là della formale titolarità in capo al ricorrente delle predette qualifiche, emergenti dal POS, ed, a prescindere dal rilievo che ogni cambiamento, con riguardo alle qualifiche indicate nel detto documento, deve essere necessariamente comunicato all'impresa appaltante - e nel caso di specie non è stato fatto - la Corte d'appello ha ritenuto che il prevenuto avesse ricoperto la qualifica di direttore di cantiere della C. s.r.l. con riferimento a luogo di lavoro ove è avvenuto l'infortunio sulla base delle dichiarazioni del teste T.A. (cognato del C.G.), il quale, in sintesi, ha affermato che egli aveva ricoperto la qualifica di "preposto alla sicurezza", dipendendo peraltro "gerarchicamente dal responsabile di cantiere " (il C.G. nd.d.r.), che almeno quattro mesi prima dell'infortunio si era disinteressato, per ragioni di salute, del cantiere delegando per le incombenze relative alla sicurezza un operaio generico (I.A.). In riferimento a tale testimonianza la Corte distrettuale argomenta che, non essendo stato modificato il nominativo di colui che nel P.O.S. viene indicato nel rapporto con l'impresa appaltante, come direttore dei lavori, è evidente che, a seguito del sostanziale abbandono del cantiere da parte del preposto alla sicurezza (il T.A.), a tanto delegato proprio dal C.G., quest'ultimo doveva ritenersi il referente per la sicurezza. E tale posizione era ricoperta dal ricorrente non perché fosse anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quanto per la sua qualifica di "direttore del cantiere". Sempre in fatto la Corte analizza le testimonianze dei fratelli I.A. ed I.G., entrambi dipendenti della CO,BE.Dil s.r.l., in particolare quest'ultimo, anche se impropriamente, ha riferito di aver ritenuto l'imputato quale titolare dell'azienda, ciò a riprova dell'interessamento di fatto che questi aveva in ordine all'andamento dei lavori, ha affermato che egli si faceva vedere sul cantiere almeno una volta al mese, che dell'infortunio avvisò proprio il C.G., e che era stato costui a fornirgli al tempo della sua assunzione, le indicazioni di usare il casco e di legare la scala.
Dunque, ancorché formalmente, come adduce il ricorrente, egli fosse stato licenziato dalla C. s.r.l. ciò non esclude affatto che in concreto egli svolgesse il duplice ruolo di direttore di cantiere e di responsabile del sevizio di prevenzione e protezione, come del resto emergeva dal POS che sul punto non aveva mai subito modifiche.
3.3. Il ricorrente, circa la qualifica da lui ricoperta in concreto, cerca di spostare il discorso difensivo essenzialmente su quello di "responsabile della prevenzione e protezione", adducendo che, a prescindere dalla carenza di prova circa il mantenimento di tale incarico al momento dell'infortunio, la Corte del merito erra nell'applicare la legge penale per non aver escluso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione tra i destinatari delle sanzioni penali di cui al contestato art. 590 cod. pen.. L'errore, per la difesa, discende dal dato giuridico secondo il quale il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è il soggetto responsabile in quanto tale, ma solo se titolare di tali poteri attribuiti da espressa delega del datore di lavoro che lo abbia designato suo alter ego, solo in questo caso il delegato avrà gli stessi oneri del datore di lavoro, ma di tali investiture verso l'imputato non vi è alcuna prova né formalmente, né di fatto. Si aggiunge che, seppur è vero che la mancata previsione di reati del genere in capo al responsabile SPP costituisce un indiscusso principio di diritto, è vero anche che tale principio è superabile laddove i profili di responsabilità penale si potrebbero fondare sull'omissione di eventuale funzione propositiva nei confronti del datore di lavoro, qualora ciò avrebbe potuto impedire l'evento di danno. Ma questo dato non è evincibile nel caso di specie poiché il C.G. non aveva un ruolo dirigenziale che gli imponeva la frequentazione del cantiere.
Si evidenzia, ancora, da parte del ricorrente che la legge penale e la giurisprudenza hanno nettamente distinto la semplice omissione di una misura di prevenzione dal fatto costituente reato collegato a tale omissione, potendosi identificare in capo al servizio di prevenzione e protezione altri profili di colpa, ai sensi dei principi generali del diritto civile e penale, quando si verifichino infortuni sul lavoro o tecnopatie, riconducibili alle previsioni di cui agli artt. 589 e 590 c.p., ma questo, naturalmente, mai a titolo di colpa specifica con la conseguenza che il reato nei suoi confronti risulterà perseguibile solo ad istanza della persona offesa, e perciò solo a querela di parte.
Si conclude con il rilevare che: a) la persona offesa non ha presentato querela contro il C.G., a nessun titolo, né si è costituito parte civile per richiedere i danni eventualmente patiti, da qui l'inevitabile violazione dell'art. 590 c.p., 40 c.p. e la conseguenza della declaratoria di nullità e/o annullamento della sentenza impugnata anche ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per difetto di querela; b) il ricorrente non era perseguibile e non punibile a titolo di reato comune, neppure in concorso con i titolari effettivi delle posizioni di garanzia - C.B. (datore di lavoro), C.M. (che si era occupato di sicurezza nel cantiere), T.A. (preposto alla sicurezza formale e di fatto), eventualmente l'ing. C.A. (coordinatore della sicurezza della ditta committente), o l'ing. P.A., o I.A., che aveva assunto la funzione di fatto di capo cantiere, ai sensi del D.Lgs 626/94 sempre per difetto di querela poiché in relazione alla figura del RSPP si sarebbe dovuto discutere in termini di solo reato comune colposo.
Orbene, l'argomentazione difensiva, sebbene pregevolmente motivata, non può trovare accoglimento per il semplice rilievo che, con riferimento alla contestazione, i giudici del merito hanno individuato la posizione di garanzia in capo al ricorrente in relazione al ruolo in concreto svolto di "direttore di cantiere" e non piuttosto a quello di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", pur risultando questo dal medesimo ricoperto come da indicazioni del POS. La Corte d'appello, nel riportarsi sul punto alla sentenza di primo grado, rileva che il C.G. nella veste di "direttore di cantiere" doveva seguire costantemente i lavori, attuare le previsioni del P.S.C, predisposto dalla committenza ed illustrarne i contenuti al preposto ed ai lavoratori.
3.4 E' bene precisare che la qualifica "direttore di cantiere", indicata nel POS, è assimilabile a quella di "direttore tecnico di cantiere", entrambe, però, non riconducibili alla figura di "direttore dei lavori", definizione questa, pur adottata, ma impropriamente, nella sentenza impugnata.
Quest'ultimo in tema di prevenzione degli infortuni, è nominato dal committente e svolge normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, il ruolo di direttore di cantiere e/o di direttore tecnico implica, invece, la titolarità di una autonoma posizione di garanzia in considerazione del suo ruolo dirigenziale, già prevista dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, ed inserita nel POS dal D.lvo 626/94. Il Direttore tecnico di cantiere, è una figura apicale descritta dal cosiddetto "Codice degli appalti" di cui al D.Lgs 163/2006: è incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere, inoltre mantiene i rapporti con la Direzione dei lavori, coordina e segue l'esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all'adattamento, all'applicazione ed all'osservanza dei piani di sicurezza; il Codice degli appalti prevede esplicitamente che :"....il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori", evidenziando un ruolo di fondamentale importanza per la garanzia della corretta applicazione delle misure di sicurezza nei cantieri.
Questa Corte (V. IV sezione, sentenza n. 43628 del 24.11.2011) inquadra il Direttore tecnico di cantiere, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro, nel modello legale del dirigente, come definito dal D.Lgs 81/2008 (allegato XV punto 3.2.1, comma a), facendo così assumere al soggetto che riveste tale ruolo una posizione di garanzia nei riguardi dei lavoratori operanti in cantiere.
Tale veste, come si evince per implicito ma in modo evidente dal tenore della pronunzia, non solo era stata oggetto di investitura formale (V. POS) ma, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, era stata in concreto esercitata. È dunque chiaro che il caso in esame non propone propriamente questioni afferenti alla delega di funzioni, giacché il direttore tecnico di cantiere, figura dirigenziale, è direttamente portatore di un proprio livello di gestione e responsabilità che, per quel che qui interessa, riguarda anche l'organizzazione generale della sicurezza del cantiere. Tale livello di responsabilità è stato in concreto, seppur malamente, gestito nei modi che si sono visti.
Dunque tutte le censure di cui al terzo motivo relative alla posizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non hanno ragione d'essere.

Tutto ciò, per altro, a prescindere dalle responsabilità che pure possono addebitarsi in capo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, essendo stato affermato da questa Corte che, in tema di infortuni sul lavoro, tale figura, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.
3.5 Per quanto riguarda le censure poste a base del secondo motivo (V. parte narrativa) il Collegio rileva che nella sentenza impugnata non sono riportati i motivi del gravame di merito riguardanti la mancata assunzione in primo grado di prova decisiva e la richiesta di rinnovazione in grado di appello, e che su tale questione nulla ha argomentato la Corte distrettuale; il ricorrente, venendo meno all'onere di allegazione (autosufficienza del ricorso) non ha prodotto copia dell'atto di appello per la verifica dell'effettiva presentazione dell'istanza di cui all'art. 603 c.p.p.. Per altro, si rileva che il POS è stato esibito in giudizio dal teste C.A., coordinatore per la sicurezza, che dal P.M., si deve, quindi, ritenere che implicitamente la Corte d'appello abbia fatto riferimento a tale documentazione non opinando di acquisirne altra.
3.6 Del tutto infondate vanno ritenute le censure relative alla quantificazione della pena risultando specifica motivazione da parte della Corte del merito in ordine a tale doglianza, sia con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena che alla sostituzione della pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria,
Va, comunque, ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. (da ultimo, Cass., Sez. 4, 13 gennaio 2004, Palumbo) A ciò dovendosi aggiungere che non è neppure è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (di recente, Cass., Sez. 4, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri).
Nella specie, risulta evidente che il potere discrezionale in punto di trattamento dosimetrico, alla luce della pena inflitta, è stato dal giudice correttamente esercitato, con riferimento a precedenti condanne per analoghi reati, così dimostrando di aver tenuto conto degli elementi indicati nell'art. 133 c.p..
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14 aprile 2015.