Cassazione Penale, Sez. 4, 10 luglio 2015, n. 29785 - Assenza di idonea illuminazione e caduta di un operaio


 

 

Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO Data Udienza: 16/06/2015



FattoDiritto


1.Confermando la prima sentenza, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 17 ottobre 2013, ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso il 20 febbraio 2007 in danno dell'operaio M.J..
Gli imputati sono l'uno titolare della ditta appaltatrice e l'altro responsabile per la progettazione e l'esecuzione per conto del committente. I giudici di merito hanno affermato la responsabilità avendo ritenuto che costoro abbiano indebitamente consentito che il lavoratore intonacasse una parete in assenza di adeguata illuminazione, con la conseguenza che questi non si avvedeva di un'apertura e precipitava al piano sottostante riportando gravi lesioni personali.
2.Ricorrono per cassazione gli imputati.
P. deduce che, come dedotta in appello, il fatto avrebbe dovuto essere valutato alla stregua del decreto legislativo n. 494 del 1996 e non del decreto legislativo n. 626 del 1994. Il ricorrente, inoltre, aveva il ruolo di appaltatore e non di committente. Si tratta di un sistema normativo dotato, infatti, di specificità ed autonomia. Erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la materia del coordinamento non sia oggetto di disciplina nell'ambito della normativa di settore.
Altrettanto erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che in caso di subappalto l'appaltante assume il ruolo di committente. Tale valutazione è decisamente in contrasto con la definizione legislativa di committente.
Si è inoltre trascurato di considerare che l'imputato aveva prodotto il proprio piano operativo di sicurezza nel quale indicava le misure da incrementare nel cantiere ed aveva nominato uno preposto incaricandolo di tenere i rapporti con la committenza. Nulla è stato dimostrato quanto al ruolo del P. in relazione all'illecito ed all'accesso agli appartamenti in costruzione.
L'imputato B. deduce che il suo ruolo di coordinatore in fase di esecuzione è limitato alla vigilanza in ordine al rispetto del piano di sicurezza. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, dunque non vi era obbligo di vigilanza sull'attività di volta in volta concretamente svolta ne! cantiere. Si è trascurato di considerare che l'infortunio si è verificato in una situazione totalmente anomala per diverse specifiche ragioni.
3. Rileva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del reato. E' infatti decorso il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi. D'altra parte, l'impugnazione non è manifestamente infondata alla stregua delle doglianze esposte. Né, infine, alla luce delle pronunzie di merito si configura l'evidenza della prova che consente l'adozione di pronunzia liberatoria nel merito.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio.

P Q M


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.