Cassazione Penale, Sez. 4, 10 luglio 2015, n. 29764 - Modalità di "Ripristino Aperture di Aereazione". Nessun comportamento abnorme della vittima


 

 

Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 04/03/2015

 

Fatto


1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 14 febbraio 2013, appellata da M.A., riduceva la pena allo stesso inflitta a giorni dieci di reclusione, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria della multa pari ad € 2.500,00; revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena, concedendo quello della non menzione. Il M.A. era stato tratto a giudizio per rispondere, in concorso con G.C., poi assolto, del reato p. e p. dagli artt. 113 e 590 e. 2 e 3 cod. pen. perché, agendo in cooperazione colposa fra loro, M.A. quale legale rappresentante di MP Costruzioni Edili S.r.l., società incaricata di opere di manutenzione delle prese di aereazione dei box condominiali dell'immobile di via Omissis, G.C. quale coordinatore per l'esecuzione delle opere predette, cagionavano a L.A., operaio dipendente della MP Costruzioni, per colpa, lesioni consistite in ematoma subracnoideo, frattura della scapola sinistra e frattura del sacro, verificatesi mentre costui, comandato a verificare la corretta esecuzione di opere di lattoneria eseguite sulle grate di protezione di botole relative al piano interrato dei box, mentre cercava di riportare una delle griglie nella sua corretta sede, precipitava nel vuoto da un'altezza di circa m 3,40, finendo sul pavimento del piano interrato dei garages e procurandosi così le lesioni di cui sopra. In particolare al M.A. era stato contestata la violazione dell'art. 28 comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 81 del 2008 per non aver previsto, nel Piano Operativo di Sicurezza, alla voce relativa al "Ripristino Aperture di Aereazione" le modalità con cui le stesse dovevano essere eseguite per garantire la sicurezza degli addetti (attrezzature e/o procedure di sicurezza, opere provvisionali sottostanti o sistemi di trattenuta) nonché dell'art. 96, comma 1 lett. g), stesso decreto per aver omesso nel sopracitato POS, ogni valutazione del rischio connesso alle lavorazioni "Ripristino Aperture di Aereazione".
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia deducendo con un unico motivo violazione di legge quanto all'affermazione di penale responsabilità in relazione al comportamento della parte offesa ed all'intervenuto contratto di subappalto con l'impresa Lattoneria Italiana.

Diritto


3. La impugnata sentenza ha in primo luogo chiarito che le evidenziate contraddizioni nelle dichiarazioni della parte offesa L.A. sono più che altro apparenti (e spiegabili in relazione al tempo passato tra il fatto e la testimonianza resa) e vertono su questioni del tutto marginali, essendo comunque pacifica la dinamica dell'infortunio e divergendo la ricostruzione tra parte lesa ed imputato essenzialmente sulle "istruzioni" ricevute e date, a dire del primo non solo volte a controllare la situazione di pericolo segnalata dall'amministratore del condominio in relazione ad un non corretto posizionamento di una griglia di areazione, ma anche ad eliminarla. La Corte territoriale ha poi ritenuto che la circostanza che il compito affidato al L.A. fosse proprio quello di "eliminare" il pericolo emergeva comunque con chiarezza dal complessivo quadro probatorio (in particolare dalle dichiarazioni del teste C. ampiamente riportate in sentenza). Donde la conseguenza che il comportamento della parte offesa non poteva essere ritenuto abnorme. A fronte di tale impostazione il ricorrente reitera doglianze già avanzate tese sostanzialmente ad una diversa ricostruzione dei fatti ed al contenuto delle istruzioni impartite dal M.A. e ricevute dal L.A..
Osserva a riguardo la Corte che, tuttavia, anche ove si volesse accedere all'impostazione difensiva del M.A., il comportamento del L.A. non potrebbe comunque considerarsi abnorme.
E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità, che il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, per cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (tra le altre, Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n.7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n. 38877 del 29/09/2005, Fani, Rv. 232421). Più recentemente questa Corte ha avuto modo di rilevare che in tema di infortuni sul lavoro, non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (cfr. Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, Rv. 259313).
Nella specie quindi anche ove il L.A. fosse stato incaricato di un mero controllo della situazione di pericolo segnalata, non è comunque emersa alcuna estraneità del comportamento del lavoratore rispetto alle mansioni di fatto commessegli.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2015