Cassazione Penale, Sez. 4, 16 luglio 2015, n. 31000 - Caduta di un lavoratore con un carrello elevatore nella buca non protetta del cantiere. Responsabilità del legale rappresentante di un consorzio di imprese
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: D'ISA CLAUDIO Data Udienza: 27/04/2015
Fatto
Con sentenza in data 28.5.2012 il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, dichiarava A.S., R.R. e T.M. colpevoli del reato di cui agli artt. 113, 590,1°, 2° e 3° comma cod. pen. per aver cagionato lesioni personali gravi al lavoratore A.E. nel corso di lavori, svolti all'interno dell'impianto industriale di Terni, della ditta TK AST Spa., nelle loro rispettive qualità, il R.R., di rappresentante legale e presidente del Consiglio di Amministrazione del consorzio di imprese Terni Risorse S.c.a.r.l, al quale la società Thyssen Krup Spa aveva affidato la esecuzione dei lavori di rottamazione degli impianti ZMIL3 del reparto PIX di Terni; il T.M. di responsabile tecnico e coordinatore dei lavori per conto del citato consorzio.
Il primo giudice, ricostruendo l'infortunio, osservava che la parte offesa A.E. dipendente della ditta Ecoproject Srl, il giorno 29.12.2005, mentre utilizzava un carrello elevatore - nel citato cantiere della detta TK AST SPA -, nell'eseguire una manovra di retromarcia transitava sopra una buca, precedentemente coperta con una lastra non ancorata al suolo, che, spostandosi al passaggio della macchina operatrice, cagionava la caduta nella buca (con una apertura di cm 265 x 265 e coperta con un pannello di circa 30 quintali non vincolato al pavimento ed avente una dimensione di cm 284 x 300) del carrello elevatore e dell'A.E. che riportava nell'occorso lesioni personali gravi.
In relazione alla dinamica dell'infortunio i profili di colpa, anche specifica, a carico degli imputati venivano individuati nei confronti del R.R., quale presidente del Consorzio appaltatore dei lavori, per avere omesso (violazione della norma di cui all'art. 7 ed art. 89 del D.lvo 626/94, art. 3, combinato disposto con l'art. 68 d.P.R. 164/56) di predisporre un piano operativo di sicurezza idoneo, posto che quello adottato era generico e non contenente alcuno specifico riferimento alla tipologia dei lavori da eseguire, alle relative modalità ed alla necessaria assicurazione del coordinamento dei lavori tra le varie imprese esecutrici; T.M., colui che aveva ricevuto l'incarico dal Consorzio di coordinare i lavori di competenza delle imprese impegnate nello smantellamento del detto impianto ZMIL3 e, quindi, in qualità di preposto alla sicurezza, nell'avere omesso di controllare la presenza del rischio e di adottare le opportune misure di sicurezza per eliminarlo.
La Corte d'appello di Perugia, adita dal R.R., dal T.M. e da altro imputato (A.S.), con la sentenza, indicata in epigrafe, confermava, nei confronti dei primi due imputati, quella di condanna di primo grado ritenendo infondati i motivi del gravame di merito sottoposti al suo esame.
Ricorrono, avverso tale sentenza, per cassazione il R.R. ed il T.M..
Il primo denuncia:
1.Violazione di legge con riferimento alla ritenuta posizione di garanzia per l'erronea interpretazione dell'art. 7 del D.Lvo 626/1994, come modificato dal D.Lvo 106/2009, correttivo ed integrativo del Testo Unico D.Lvo 81/2008.
Nel rigettare questo specifico motivo d' appello, la Corte ha argomentato sinteticamente: " la ditta Ecoprojet, dal quale dipendeva l'infortunato A.E., non era da considerarsi "impresa affidataria" perché, come rilevasi dal testo della norma sopra riportata [ art. 89 lett. i ) D.L.vo 81/2008 ] non era impresa aderente al Consorzio di Imprese Terni Risorse scarl. ".
Dunque, si argomenta, secondo la Corte territoriale, l'art. 89 lett. i) del D.Lvo 81/2008 non potrebbe trovare applicazione nel caso de quo in quanto tale previsione normativa individuerebbe quale "impresa affidataria" esclusivamente l'impresa appartenente al Consorzio "assegnatario" dei lavori appaltati, escludendo, quindi, le imprese in esse ricomprese.
Si rileva che trattasi di una forzata interpretazione letterale che, oltre a ridurre drasticamente l'ambito di operatività della citata previsione normativa, ne tradisce la ratio che è quella di evitare, nell'eventualità che il committente stipuli un contratto di appalto con un Consorzio, che quest'ultimo possa rappresentare una sorta di schermo d'impunità per la ditta realmente affidataria dei lavori, esonerando quest'ultima dal rispettare gli obblighi previsti dal T.U. per la sicurezza sul lavoro.
2. Vizio di motivazione per contraddittorietà e mancanza su di un aspetto decisivo ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Si espone che i giudici dell'appello, nell'aver ritenuto il ricorrente destinatario degli obblighi di cui all'art. 7 d.Lvo 626/94, hanno commesso il grave errore nell' aver completamente omesso di prendere in considerazione la missiva della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni S.p.A. del 0 5/10/200 5 (f. 93/B ).
In tale documento, infatti, la società committente partecipava all'Ispettorato del lavoro ed all' Asl la circostanza che i lavori oggetto del precedente contratto di appalto stipulato con il Consorzio Terni Risorse s.c.a.r.l. non si sarebbero più svolti e quindi revocava " la nomina da responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione lavori dell' Ing. A.B.. "
Conseguentemente tutti gli atti compiuti in epoca antecedente al 05/10/2005 e relativi al predetto contratto di appalto, ovverosia e proprio il "contratto relativo ai lavori a f. 651B ", il " verbale di consegna dei lavori a f. 651B " ed il " piano operativo di sicurezza a f. 791B " (che, infatti, nella parte introduttiva individuava l' " OGGETTO DEI LAVORI " proprio nella " Demolizione Laf3 - Zm3 - Tmill - Y e Smontaggio Zm4 reparto Pix " ed identificava come "COORDINATORE SICUREZZA DEL CLIENTE" appunto l'Ing. A.B.) f, avrebbero dovuto essere considerati dal Giudice di secondo grado tamquam non essei, in quanto basati su di un negozio giuridico risolto dalle parti.
Successivamente a tale data, la Thyssen Krupp decideva, infatti, di effettuare la demolizione dei soli impianti Z/MILL, affidandone il relativo incarico sempre al Consorzio Terni Risorse, ed è proprio nello svolgimento di questi lavori che si è verificato l'infortunio in parola.
Tuttavia, e con specifico riguardo a tale nuova commessa, il ricorrente, in qualità di Presidente del citato Consorzio e, dunque, svolgendo le funzioni di mero tramite, esposte nel motivo precedente, con lettera di incarico del 18/10/2005 ha provveduto ad individuare nella ECOPROJECT S.r.l. 1' impresa affidataria dei relativi lavori e, dunque, destinataria, ex art. 89 lett. i ) D.L.vo 81/2008, delle relative prescrizioni in materia di sicurezza.
Del resto, la circostanza, riportata nella decisione gravata, e cioè che l'imputato abbia stipulato per conto del Consorzio un contratto a progetto con T.M. per lo svolgimento dell'attività di Responsabile Tecnico nella gestione e nel coordinamento delle attività di smontaggio per rottamazione dell' impianto Zmill 3 sito c/o il reparto PIX dello stabilimento Thyssen Krupp A.S.T. di Terni non risulta assolutamente idonea ad inficiare siffatta conclusione ed anzi appare addirittura in palese contraddizione con l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente contenuta nella sentenza impugnata.
T.M. denuncia, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Si contesta la titolarità della posizione di garanzia come ascritta. Si espone che, già con il gravame di merito, si era dedotto che la qualifica dell'imputato, come preposto alla sicurezza, non emerge né dal contratto di lavoro a progetto, né da un potere de facto esercitato dal T.M. sul cantiere e sugli operai che vi lavoravano. Si rileva, inoltre, che né la formazione del lavoratore, né la retribuzione, ed ancor meno l'attività effettivamente svolta dal medesimo all'interno del cantiere e durante la lavorazione per lo smontaggio dell'impianto ZMILL3 concorrono ad attribuirgli una simile responsabilità. D'altronde, le stesse testimonianze richiamate dai giudici del merito, tra cui quelle di M.D. e M.G. non sono state prese in considerazione, laddove i testi hanno affermato che il T.M. non era dotato di alcun potere, né formale, né fattuale nei confronti dei colleghi di lavoro, né quindi quello di provvedere alla chiusura della buca o alla sua messa in sicurezza. La Corte d'appello non ha ben compreso quale fosse il ruolo svolto dal ricorrente all'interno dell'impianto da smantellare, dal momento che aveva semplicemente la funzione di rendere una consulenza per il Consorzio Terni Risorse essendo operaio di lungo corso ed oramai in pensione che anni prima aveva partecipato al montaggio di quell'impianto.
Con il secondo motivo si denuncia, con riferimento all'art. 495, co. 2 c.p.p., la mancata assunzione di una prova decisiva. Si premette che non si è mai fatta chiarezza rispetto al luogo ove avvenne l'incidente che coinvolse l'A.E., se cioè l'evento si è verificato nel cantiere adibito allo smontaggio dell'impianto ZMILL3, ovvero in quello relativo allo smontaggio dell'impianto ZMILL 4. La distinzione per il ricorrente è decisiva: in quanto, ammesso pure che la responsabilità dell'incidente, come sostiene la Corte del merito, venga fatta risalire al contratto sottoscritto con il Consorzio, in esso si faceva specifico riferimento alla distinzione tra l'impianto ZMILL 3 e quello ZMIL 4, quest'ultimo gestito con altri permessi, contratti etc., ed il contratto di consulenza sottoscritto dal ricorrente si riferiva al primo impianto e non al secondo. Dunque, poiché dall'istruttoria dibattimentale era emerso che l'infortunio era avvenuto in un luogo che ospitava due strutture e macchinari diversi, attigui ma ben delimitati, e destinati entrambi allo smontaggio, ma con sorti differenti (di conseguenza assumendo importanza decisiva il verificare se la buca di cui trattasi rientrasse nell'ambito del primo o del secondo impianto) si era chiesto alla Corte territoriale di disporre una perizia onde accertare la circostanza.
Con il terzo motivo si denuncia altra violazione di legge con riferimento all'art. 539 c.p.p. relativamente alla provvisionale concessa.
Diritto
Come rilevato dal Procuratore Generale di udienza il reato ascritto agli imputati risulta estinto, per la perenzione del relativo termine di prescrizione, nelle more del giudizio dì legittimità, ma la manifesta inammissibilità dei ricorsi non consente, con il formarsi di un valido rapporto processuale, di rilevare la causa estintiva in parola.
Quanto al primo motivo, posto a base del ricorso del R.R., la denunciata violazione di legge, consistita nella erronea attribuzione al ricorrente della contestata posizione di garanzia (si precisa che non viene in discussione la ascritta condotta omissiva della mancata valutazione del rischio per cui è processo per la genericità del P.O.S. redatto ai sensi dell'art 9 del D.Lvo 494/96) è solo apparente in quanto non tiene conto di dati fattuali che escludono l'applicazione della normativa invocata (V. parte narrativa) con esonero di ogni sua responsabilità.
Più in particolare, si sostiene da parte della Difesa del ricorrente che, alla luce della nuova previsione normativa [art. 89 lett. i) D.lvo 81/2008 come modificato dal D.lvo 106/2009], che ha chiarito le incertezze del passato, il cui carattere di interpretazione autentica le consente di essere applicabile anche ai fatti oggetto del presente procedimento, nel caso di contratto dì appalto stipulato da un consorzio di imprese, quest' ultimo non può mai assumere la veste di appaltatore e, quindi, di sub committente nei confronti dell'impresa successivamente incaricata di svolgere i lavori; in quanto, si sostiene, proprio a causa della sua particolare natura giuridica, il consorzio ( ovverosia, nel caso, la Terni Risorse s.c.a.r.l. ) rappresenta un semplice " trait d'union " fra il committente (vale a dire la Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni) e l'effettivo appaltatore (cioè la ECOPROJECT S.r.l. ). Alla luce di ciò, si evidenzia che il ragionamento svolto dal Giudice di prime cure e sopra riportato, risulta erroneo nella parte in cui riconduce alla Terni Risorse s.c.a.r.l. e, in quanto suo rappresentante legale, all'imputato la qualifica di appaltatore - sub committente - datore di lavoro, una qualifica che invece andava ineluttabilmente attribuita alla ECOPROJECT S.r.l. e, pertanto, al suo legale rappresentante.
Orbene, la Corte d'appello, nel rispondere alla medesima censura rileva primariamente che il R.R., e sul punto non vi è contestazione, dalla documentazione in atti (V. la relativa indicazione a pag. 16 della sentenza impugnata) risulta avere svolto effettivamente le funzioni di legale rappresentante del CONSORZIO Terni risorse s.c.a.r.l. al quale la Thyssen Krupp aveva affidato in appalto l'esecuzione di lavori relativi all'ordine n. 1056000609 aventi ad oggetto lo smontaggio del laminatoio Zmill3 del reparto PIX di Terni. Ed è, altresì, risultato provato per tabulas che il CONSORZIO Terni Risorse s.c.a.r.l., pur avendo ripartito il lavoro tra alcune delle sue aziende consorziate, aveva altresì affidato in subappalto alla ditta Ecoproject, non consorziata, di cui la persona offesa era dipendente, una parte specialistica degli stessi, inerenti lo smontaggio degli apparati elettrici ed aveva riservato a se medesimo il coordinamento dei lavori, come si desume anche dal contratto stipulato con il T.M., al quale era stato affidato proprio l'incarico di responsabile tecnico del cantiere.
E, dunque, la invocata disposizione normativa di cui all'art. 89 lett. i) D.Lvo 81/2008, non può trovare applicazione al caso di specie laddove prescrive che "....nel caso in cui il titolare del contratto di appalto sia un consorzio di imprese che svolga le funzioni di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuato dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie dei lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione de lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettata tale individuazione".
E' un dato di fatto certo che la ditta Ecoproject non poteva considerarsi "impresa affidataria" in quanto non era aderente al Consorzio di Imprese Terni Risorse s.c.a.r.l. e, pertanto, sussisteva il rapporto tra quest'ultimo, quale sub-appaltatore e la ditta stessa, quale sub-committente dei lavori, e non, certamente, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, tra la ditta non consorziata e la appaltante Thyssen Krupp. La conseguenza è che correttamente, prima il Tribunale e poi la Corte territoriale, hanno ritenuto che il R.R., quale legale rappresentante del CONSORZIO di imprese in parola, era titolare di una posizione di garanzia e di controllo della integrità fisica del lavoratore dipendente dell'impresa esecutrice dei lavori, in ragione degli obblighi previsti dall'art. 7 del D.Lvo 626/1994, incombenti sul datore dì lavoro, appaltatore o subappaltatore, di fornire alle imprese esecutrici ed agli eventuali lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici e nel provvedere altresì all'obbligo di cooperare nella attuazione delle misure dì prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi connessi alle attività oggetto dell'appalto o subappalto.
Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso R.R..
In effetti non ritiene il Collegio che la missiva della Thyssen Krupp del 5.10.2005 (antecedente all'infortunio de quo), con cui comunicava all'Ispettorato del lavoro ed alla ASL di competenza la circostanza che i lavori oggetto del precedente contratto stipulato con il CONSORZIO Terni Risorse non si sarebbero più svolti e quindi si revocava la nomina da responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori dell'ing. A.B., possa ritenersi significativa in ordine alla eccepita carenza di titolarità della posizione di garanzia del R.R.. Invero, come riporta lo stesso ricorrente, successivamente alla data del 5.10.2005, la Thyssen Krupp decideva di effettuare la demolizione dei soli impianti Z/MILL, affidando il relativo incarico sempre al suddetto CONSORZIO, e che è proprio nello svolgimento di questi lavori che si è verificato l'infortunio di cui trattasi, che a sua volta, tramite il ricorrente, individuava la Ecoproject s.r.l. quale impresa affidataria dei relativi lavori.
Ebbene, se così stanno le cose, non si vede come si possa escludere che il CONSORZIO sia stato appaltatore e la Thyssen Krupp committente, dal momento che è questa che affida al primo i lavori di demolizione degli impianti Z/MILL, e, conseguentemente il CONSORZIO va ritenuto subappaltatore nei confronti della Ecoproject s.r.l., con tutte le conseguenze in tema di posizione dì garanzia di cui già si è discusso.
Con il primo motivo del ricorso anche il T.M. denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta posizione dì garanzia. Si assume che la qualifica dell'imputato come preposto alla sicurezza non emerge né dal contratto di lavoro a progetto, né da un potere de facto esercitato dal ricorrente sul cantiere e sugli operai, a fronte di una motivazione che appare del tutto congrua ed esaustiva. I giudici del merito hanno, infatti, desunto la qualifica di responsabile tecnico e coordinatore dei lavori per conto del CONSORZIO, oltre che dalla lettura del contratto a progetto intercorso tra le parti, soprattutto dalle dichiarazioni testimoniali degli operai addetti ai lavori in questioni e dello stesso R.R..
Dunque, la censura è inammissibile in quanto non consentita nel giudizio di legittimità atteso che il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione (assegnatale dal legislatore) di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminato sulla base di queste coordinate, il ricorso è inammissibile in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e non indica in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione della decisione impugnata ma mira solo a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, suggerita come preferibile rispetto a quella adottata dai giudici del merito, ricostruzione che è insuscettibile di valutazione in sede di controllo di legittimità.
Anche la censura, oggetto del secondo motivo, ha, in effetti, ad oggetto la proposizione di una diversa ricostruzione del fatto con riferimento al luogo ove sarebbe accaduto l'incidente, che non sarebbe rientrato, a dire della Difesa, nella sfera di competenza (si è addotto che egli era stato "preposto" per la sola attività di demolizione-rottamazione dello ZMILL3 e l'infortunio si sarebbe verificato nella parte relativa allo ZMILL4), quanto alla qualifica ricoperta, del ricorrente, ed in ragione di tanto si denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva da parte della Corte d'appello sollecitata a disporre una perizia onde accertare la circostanza.
Anche sul punto la Corte territoriale ha risposto in maniera del tutto esauriente evidenziando il dato di fatto, come rimasto accertato, che l'ambiente di lavoro era lo stesso, posto che gli impianti ZMILL3 e ZMILL4 erano contigui e che la demolizione del muro di separazione nel corso della attività di smontaggio dello ZMILL4 e di demolizione dello ZMILL3 si era appunto creato un unico ambiente di lavoro, che ha trovato conferma nei rilievi fotografici agli atti. In ragione di tale acclarata circostanza, certamente significativa nel far ritenere del tutto infondata la censura, è stata ritenuta non decisiva la consulenza richiesta.
In merito si osserva che l'istituto della rinnovazione del dibattimento in appello costituisce istituto eccezionale che deroga al principio di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado, per cui ad esso può e deve farsi ricorso soltanto quando il giudice lo ritenga assolutamente indispensabile ai fini del decidere (nel senso che non sia altrimenti in grado di farlo allo stato degli atti). La determinazione del giudice, in proposito, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (v. ex pluribus Cass. 4A, 10 giugno 2003, Vassallo).
E la Corte di merito - come si è detto - ha spiegato perché si sia convinta della superfluità della assunzione della prova richiesta dalla difesa, evidenziando la ricchezza dei dati dimostrativi della responsabilità dell'imputato, secondo un itinerario logico che non presenta smagliature o contraddizioni interne e che, in quanto tale, non può essere messo in discussione in questa sede.
A questo si aggiunga che il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (v. Cass. S.U. 23 novembre 1995, P.G. in e. Fachini).
Ed in ogni caso va per completezza rivelato che il ricorrente, pur deducendo formalmente la mancata assunzione di prove decisive quale effetto di un immotivato diniego opposto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nella sostanza prospetta - come si diceva sopra - una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta nella sentenza impugnata o, quanto meno, un'interpretazione alternativa dei medesimi, indugiando in considerazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità.
Da ultimo, quanto alla doglianza di cui al terzo motivo, essa appare del tutto generica avendo la Corte territoriale esaustivamente motivato le ragioni in base alle quali è stata determinata per la persona offesa la somma a titolo di provvisionale del danno da liquidarsi in altra sede.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di €1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 27 aprile 2015.