Cassazione Penale, Sez. 4, 17 luglio 2015, n. 31234 - Infortunio mortale con una beton pompa: disatteso divieto di procedere all'azionamento del braccio in caso di presenza di lavoratori nel relativo raggio d'azione
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: DELL'UTRI MARCO Data Udienza: 09/06/2015
Fatto
1. Con sentenza resa in data 12/05/2014, la corte d'appello di Venezia, tra le restanti statuizioni, ha confermato la pronuncia in data 7/4/2009 con la quale il tribunale di Treviso ha condannato M.T. alla pena di nove mesi di reclusione in relazione al reato di omicidio colposo commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di B.N., in Castelfranco Veneto, il 2/11/2006.
All'imputato era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica e delle norme di colpa specifica espressamente richiamate nel capo d'imputazione, per effetto della quale, nell'esercizio della propria attività di autista di beton pompa, mentre era intento a una gettata di calcestruzzo, aveva comandato l'abbassamento del braccio della beton pompa in presenza di persone nel raggio di azione di questo (in difformità da quanto previsto dal libretto di istruzioni del mezzo), venendo così a colpire violentemente alla testa il lavoratore B.N., cagionandone il decesso.
2. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di cinque motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale ritenuto inattendibili le dichiarazioni a discarico del testimone oculare C.M. (di cui era stata richiesta la tardiva escussione in appello, ai sensi degli artt. 495 e 603 c.p.p.) sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, con particolare riguardo alla circostanza relativa all'effettiva presenza del testimone sul luogo dei fatti al momento del sinistro.
2.2. Con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, lett. d, c.p.p.) e vizio di motivazione sul punto, avendo la corte territoriale disatteso la richiesta di assunzione della prova testimoniale del C.M. offerta dalla difesa (da ritenersi decisiva ai fini del proscioglimento dell'imputato), nonché delle prove testimoniali offerte in contrasto dal procuratore generale presso la corte d'appello veneziana, sulla base di motivazioni del tutto carenti, prive di fondamento e logicamente contraddittorie.
2.3. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel procedere alla valutazione dell'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del C.M. sulla base di argomentazioni e considerazioni del tutto carenti e logicamente contraddittorie tra loro.
2.4. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge, con particolare riguardo alla ricostruzione dello svolgimento dei fatti e del dinamismo causale ch'ebbe a condurre al decesso del lavoratore, con particolare riguardo alla valutazione della condotta della vittima, nella specie idonea a costituire di per sé sola una condizione sufficiente alla determinazione dell'evento lesivo oggetto di causa.
3. Con memoria depositata in data 3.6.2015, il ricorrente ha depositato documentazione a sostegno del ricorso.
Diritto
4. Il ricorso è infondato.
Le doglianze illustrate dal ricorrente, con riguardo alla valutazione operata dalla corte territoriale, circa l'inattendibilità estrinseca e intrinseca del teste C.M., devono ritenersi alla stregua di mere censure in fatto - come tali inammissibili in sede di legittimità - avendo i giudici d'appello spiegato in modo coerente e logicamente argomentato le ragioni per le quali fosse del tutto non credibile la circostanza della presenza del C.M. sul luogo del sinistro, e dunque irrilevante la relativa testimonianza.
Al riguardo, la corte veneziana ha evidenziato come ben tre ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti presso il cantiere subito dopo l'infortunio (sottoscrittori della comunicazione della notizia di reato) avessero dato atto che nessuno dei soggetti presenti sul luogo al momento dell'infortunio avesse confermato la contestuale presenza di tale C.M.; presenza, del cui riscontro nessun accenno era emerso nel corso dell'interrogatorio reso dallo stesso imputato dopo l'avviso di conclusione delle indagini.
La medesima corte d'appello ha inoltre evidenziato come le dichiarazioni rese dal C.M. (recepite nel relativo verbale d'investigazione difensiva) - in ordine alle ragioni della propria presenza sul posto, quale dipendente della ditta B. -fosse rimasto ragionevolmente contraddetto dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio e, in particolare, dai contenuti del contratto stipulato tra la ditta B. e la ditta S., in forza del quale la ditta S. aveva assicurato la presenza in loco di un autista della beton pompa, altresì addetto alle operazioni di scarico dei materiali inerti e al servizio di pompaggio del calcestruzzo, con la conseguente insussistenza di alcuna necessità per la ditta B. di mettere a disposizione un proprio addetto per l'esecuzione dello scarico del calcestruzzo.
Si tratta di considerazioni dotate di adeguata linearità argomentativa e congruenza logica, come tali pienamente idonee a sottrarsi alle censure in questa sede sollevate dal ricorrente, inammissibilmente destinate ad accreditare criteri interpretativi e significati probatori alternativi rispetto a quelli legittimamente fatti propri dalla corte territoriale, non potendo ammettersi, dinanzi a questa Corte di legittimità, una proposta di rilettura di elementi di prova in violazione delle esclusive prerogative di discrezionalità del giudice di merito.
Ciò posto, nessuna violazione del principio che impone al giudice l'ammissione di prove decisive richieste dalle parti (ai sensi dell'art. 606, lett. d), c.p.p.) può essere ascritta alla scelte della corte territoriale, avendo quest'ultima analiticamente spiegato - in forza delle richiamate motivazioni (immuni da vizi d'indole logica o giuridica) - le ragioni della ritenuta radicale inattendibilità delle dichiarazioni del preteso testimone addotto dalla difesa.
5. Quanto alla ricostruzione del dinamismo causale che ha condotto al decesso del lavoratore, occorre rimarcare come la corte territoriale (sulla scia delle linee argomentative fatte proprie dal giudice di primo grado) abbia del tutto correttamente escluso il rilievo causale del comportamento del lavoratore deceduto nella produzione dell'evento lesivo, evidenziando come il M.T. si fosse reso autore di gravissime violazioni delle norme cautelari riferite al governo del braccio della beton pompa dallo stesso azionato, con particolare riguardo al radicale rigoroso divieto di procedere all'azionamento di detto braccio in caso di presenza di lavoratori nel relativo raggio d'azione; violazioni espressive d'imprudenza tale da porsi, di per sé sola, quale fonte autonoma di gravissimi rischi come quello nella specie puntualmente concretizzatosi.
6. Sulla base di tali premesse, rilevata l'infondatezza di tutte le censure sollevate dall'odierno ricorrente, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del M.T. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/6/2015.