Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 luglio 2015, n. 15584 - Nesso di causalità tra infortunio e mixoma. Lo sforzo eseguito durante il lavoro, cui aveva fatto seguito la sindrome algica lombare, è un atto occasionale, rivelatore di una patologia preesistente


 

..."nell'apprezzamento dell'azione di lavoro, al fine di stabilire la sussistenza o meno nel singolo caso concreto degli estremi dello sforzo come causa violenta di infortunio, deve tenersi conto delle preesistenti condizioni fisiopatologiche del soggetto, in quanto una predisposizione morbosa dovuta a tali condizioni soggettive può far sì che il concentrato dispendio di energie per un atto di lavoro, il quale di per sé pur non ne richiede l'erogazione in misura ordinariamente tale da essere lesiva, provochi, nella concreta situazione di menomazione del soggetto, la brusca rottura del preesistente, precario, equilibrio organico e dia luogo a conseguenze invalidanti".
"Nel caso in esame, tuttavia, la circostanza valorizzata dal consulente d'ufficio e dalla Corte territoriale, secondo la quale la regione colpita è sempre interessata dall' espletamento della funzione statico-dinamica e nei cambiamenti di postura, manifesta come la sintomatologia legata al mixoma avrebbe potuto presentarsi in qualsiasi occasione, così da potersi escludere che la zona interessata potesse ritenersi in equilibrio organico."


 

Presidente: STILE PAOLO Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 24/07/2015

Fatto


G.T. adiva il Tribunale di Siracusa in funzione di giudice del lavoro e, premesso di essere infermiera professionale presso l'ambulatorio di ortopedia dell'ASL n. 8 di Siracusa, esponeva che il giorno 16.5.2005 -mentre nell' espletamento della propria attività lavorativa era addetta ad aiutare un paziente di circa 90kg a salire sul lettino per una visita - aveva accusato una dolenzia alla legione lombare con successiva comparsa di irradiazione algica al fianco destro, fossa iliaca destra e pelvi e che, a seguito di approfonditi accertamenti, le era stato riscontrato un mixoma nel contesto del muscolo ileo-psoas, a causa del quale era stata sottoposta ad intervento chirurgico nel marzo 2004. Chiedeva quindi il riconoscimento delle prestazioni a carico dell'Inail per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, correlate ad una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 12% e, per l'effetto la condanna dell'INAIL a corrisponderle.
Il Tribunale rigettava la domanda e la decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Catania, che, nella sentenza n. 66 del 2009, recepiva le conclusioni della c.t.u. rinnovata in secondo grado, secondo le quali non vi era nesso di causalità materiale tra l'infortunio dichiarato dalla G.T. e il mixoma da cui la stessa era affetta: lo sforzo eseguito durante il lavoro, cui aveva fatto seguito la sindrome algica lombare, era infatti ad avviso della Corte da considerarsi come "atto occasionale, rivelatore di una patologia preesistente che presto o tardi avrebbe dato segni della sua esistenza" trattandosi di "slatentizzazione di una patologia comune quale il mixoma, a sede nella regione del muscolo ileo-psoas, regione sempre interessata dall' espletamento della funzione statico-dinamica e nei cambiamenti di postura"
Per la cassazione della sentenza G.T. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito l'Inail con controricorso.

Diritto


1. Come primo motivo di ricorso, G.T. deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 2 del d.p.r. n. 1124 del 1965 e 41 del codice penale. Sostiene che la predisposizione morbosa del lavoratore non escluderebbe il nesso causale tra lo sforzo fisico e l'evento infortunistico, dovendosi riconoscere un ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia, come avvenuto nel caso in esame.
2. Come secondo motivo lamenta vizio di motivazione ed addebita alle conclusioni del consulente d'ufficio, recepite dalla Corte di merito, di essere contraddittorie laddove hanno escluso il nesso di causalità tra l'evento e la malattia, pur premettendo che il riconoscimento di un infortunio sul lavoro è dovuto anche nel caso in cui preesistano condizioni patologiche in equilibrio organico, cioè quando un agente lesivo, anche se di per sé non è idoneo a provocare una lesione e/o malattia in un organismo sano, rompe il precario equilibrio organico in un lavoratore con patologia preesistente e dà luogo a conseguenze invalidanti.
3. I due motivi, che possono esser esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.
La valutazione circa l'esistenza del nesso causale tra l'evento morboso e l'infortunio verificatosi in occasione di lavoro costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. ex multis Cass. ord. , n. 1727 del 2014, Cass. 4 luglio 1981; id. 19 marzo 1983 n. 1954). Nel caso in questione, la Corte territoriale ha escluso, conformandosi alle conclusioni della consulenza tecnica, l'esistenza di un nesso causale tra la patologia e l'infortunio, in quanto si è trattato di una mera slatentizzazione di una patologia comune quale il mixoma, a sede nella regione del muscolo ileo-psoas.
3.1. Occorre qui ribadire che, qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico officiato in giudizio, facendole proprie, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, la motivazione che recepisca, per relationem, le conclusioni e i passi salienti della consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 4 maggio 2009, n. 10222). Si rammenta poi che il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519). Per costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, le conclusioni del consulente tecnico d' ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità se le relative censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale sicché, in mancanza di detti elementi, le censure, configurando un mero dissenso diagnostico, sono inammissibili in sede di legittimità. Infine si osserva che rientra nel potere del giudice di merito, rinnovare in toto o in parte le attività peritali, disporre la sostituzione del consulente o richiedere a quest'ultimo chiarimenti sulla relazione già depositata, disporre un supplemento ovvero un'integrazione delle indagini, rinnovare in toto o in parte le attività peritali e l'esercizio di tale potere (come il mancato esercizio di esso) è ampiamente discrezionale (v., ex multis, Cass. 6 maggio 2002, n. 6469; id. 2 marzo 2006, n. 4660).
3.2. Nel caso in esame, il giudizio di fatto è stato congruamente e logicamente motivato. La valutazione di compiutezza si ricava anche dall'espresso riferimento fatto dalla Corte territoriale alla motivata risposta fornita dal consulente ai chiarimenti richiesti a seguito delle note critiche del 5.6.2008, depositati in data 13.10.2008, ai quali la difesa ricorrente non riferisce di avere mosso ulteriori obiezioni.
3.3. La soluzione adottata dalla Corte d'appello è peraltro conforme ai principi già reiteratamente affermati in proposito da questa Corte.
E difatti è vero che nell'apprezzamento dell'azione di lavoro, al fine di stabilire la sussistenza o meno nel singolo caso concreto degli estremi dello sforzo come causa violenta di infortunio, deve tenersi conto delle preesistenti condizioni fisiopatologiche del soggetto, in quanto una predisposizione morbosa dovuta a tali condizioni soggettive può far sì che il concentrato dispendio di energie per un atto di lavoro, il quale di per sé pur non ne richiede l'erogazione in misura ordinariamente tale da essere lesiva, provochi, nella concreta situazione di menomazione del soggetto, la brusca rottura del preesistente, precario, equilibrio organico e dia luogo a conseguenze invalidanti (Cass. n. 8388 del 16/11/1987).
3.4. Nel caso in esame, tuttavia, la circostanza valorizzata dal consulente d'ufficio e dalla Corte territoriale, secondo la quale la regione colpita è sempre interessata dall' espletamento della funzione statico-dinamica e nei cambiamenti di postura, manifesta come la sintomatologia legata al mixoma avrebbe potuto presentarsi in qualsiasi occasione, così da potersi escludere che la zona interessata potesse ritenersi in equilibrio organico. Né a tale argomentazione vengono proposte critiche specifiche, tendenti a dimostrarne l'erroneità.
4. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 100,00 per esborsi ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015