Cassazione Civile, Sez. 6, 05 agosto 2015, n. 16505 - Infortunio in itinere e necessità dell'uso del mezzo privato
Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 05/08/2015
FattoDiritto
1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c, condivisa dal Collegio.
2. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 17 novembre 2011, ha rigettato il gravame svolto da P.R.M. avverso la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda di riconoscimento di rendita ai superstiti in conseguenza del decesso del coniuge, F.G., titolare di una carrozzeria verniciatura, coinvolto in un incidente stradale mentre si recava, alla guida della propria moto, a stipulare un preventivo delle opere da effettuare.
3. Per la Corte territoriale doveva escludersi, nella specie, il beneficio previdenziale preteso, per essere risultata né dedotta, né dimostrata la necessità, da parte del lavoratore, dell'uso del mezzo privato per la mancanza di servizio pubblico di trasporto tra Trapani ed Alcamo ovvero l'incompatibilità degli orari previsti con l'espletamento dell'attività lavorativa.
4. Ricorre, con due motivi, P.R.M., deducendo violazione dell'art. 12 d.lgs. 38/2000 ed errata valutazione delle prove, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
5. In sintesi la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto rientrare nella normalità che un carrozziere debba spostarsi con un mezzo privato per incontrare un cliente e per la ricerca di pezzi di ricambio presso uno sfasciacarrozze (in località, Alcamo, piena di demolitori di auto), e di sabato; che la ricerca di pezzi di ricambio è attività che precede la verniciatura; che la teste escussa aveva ampiamente dimostrato che si era trattato di infortunio in itinere ed eventuali incongruenze erano attribuibili alla verbalizzazione della deposizione testimoniale; infine, che rientrava nell'occasione di lavoro lo spostamento del carrozziere da un luogo all'altro, trattandosi di attività complementare e sussidiaria.
6. L'INAIL ha resistito con controricorso.
7. La ricorrente, sottoponendo alla Corte un inammissibile riesame del merito, su circostanze di fatto, non precisa in alcun modo quali siano le affermazioni in diritto, enunciate nella sentenza impugnata, in contrasto con la disposizione legislativa che si assume violata (art. 12 d.lgs. 38/2000), così non consentendo a questa Corte di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v., ex multis, Cass. 2993/2009).
8. Come rilevato da questa Corte in più occasioni, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione ed è mediata, diversamente dalla denuncia per violazione di legge, dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex multis, Cass. 6064/2008, Cass. 7394/2010).
9. Inoltre i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando si fondino su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento.
10. Nella specie si connota di novità la deduzione, svolta per la prima volta nel ricorso per Cassazione, incentrata sulla circostanza che il F.G., artigiano e lavoratore autonomo, si fosse recato in Alcamo per un'attività complementare e sussidiaria a quella di carrozziere (il reperimento e l'acquisto di pezzi di ricambio), strettamente collegata all'attività lavorativa e tale da giustificare anche l'uso del mezzo privato.
11. Quanto al mezzo d'impugnazione che investe le risultanze testimoniali, si osserva, in linea con la sentenza di questa Corte n. 17097/2010 ed altre conformi, che le deposizioni dei testimoni e la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
12. Infine va anche detto che è rimasta priva di adeguata censura, giacché non devoluta alla Corte di legittimità con alcun mezzo d'impugnazione, la decisiva proposizione della sentenza impugnata secondo cui, ancor prima che sprovvista di prova, non sarebbe risultata affatto dedotta in giudizio la necessità, da parte del F.G., dell'uso del mezzo privato.
13. Ne consegue il rigetto del ricorso.
14. Sebbene soccombente, la parte ricorrente resta esonerata dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c, nel testo applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015