Tipologia: Intesa pre-contrattuale
Data firma: 27 febbraio 2004
Validità: 31.12.2004
Parti: Barsanti Macchine e RSU/Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Barsanti Macchine Pietrasanta (Lu)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premesso
Diritti e lavoratori atipici
Orario di lavoro
Salario
Diritto allo studio
Tutela della salute
Inquadramento
Straordinario e scioperi

Intesa pre-contrattuale

In data 27 febbraio 2004, si sono incontrati: […] la ditta Barsanti Macchine spa stabilimento di Pietrasanta […] e la RSU Aziendale […], assistiti dal[…]la Fiom-Cgil.
Tra le parti si è definito quanto segue:

Premesso che la presente intesa pre-contrattuale formulata in 4 pagine è finalizzata per contenuti e condizioni ad anticipare un rinnovo del CCNL del 08/06/1999 coinvolgente tutte le parti firmatarie, ed a cui l'Azienda formalmente si dichiara soggetto interessato, le parti dopo ampia disamina convengono quanto segue:

Diritti e lavoratori atipici
[…]
· L'azienda inoltre informerà le RSU di tutti i rapporti di CO-CO-CO. nell'ambito dei rapporti di lavoro definiti dal CCNL dell'08/06/1999, dando informazione contestualmente della complessiva situazione di appalti o esternalizzazione di lavorazioni in essere, o previsionale in modo tempestivo comunicando i nomi delle ditte e il numero di addetti in ottemperanza del diritto della riservatezza.
· Si precisa che quanto contenuto in detta intesa pre-contrattuale ha valore a far data dalla firma e resta inteso che il presente accordo non tiene conto di nessuna situazione pregressa relativamente ai diritti dei lavoratori atipici a tempo determinato o interinale.
· Per favorire un attento monitoraggio dell'accordo in essere, Azienda ed RSU si impegnano a costituire all'atto di sottoscrizione del presente accordo, una commissione paritetica straordinaria che incontrandosi periodicamente definisca con verbali d'incontro, la corretta applicazione e funzionalità dell'intera intesa, con specifica verifica dei punti 1, 2 e 3.
Per tutto quanto non esplicitamente concordato restano in vigore le normative del CCNL 1999 che valgono anche come regolamentazione applicativa rispetto alle norme di Legge.

Orario di lavoro
Si conviene di confermare integralmente quanto previsto dal CCNL del'08/06/1999 e dagli accordi aziendali in materia di orario, con specifico riferimento alle nozioni di durata massima settimanale del lavoro ordinario (settimanale e giornaliero), di lavoro straordinario, notturno e festivo, di orario plurisettimanale e a quello discontinuo.

Tutela della salute
Viene riconosciuta un'ora di assemblea retribuita in aggiunta alle ore previste dal CCNL per informare i lavoratori sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.