Cassazione Penale, Sez. 3, 17 aprile 2015, 16084 - Violazioni e oblazione


La giurisprudenza di questa Corte è assolutamente pacifica, nel ritenere che "..il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo, a nulla rilevando che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da una esplicita sanzione di decadenza, atteso che la sua mancata previsione discende dalla natura della stessa di precondizione negativa dell'azione penale"

 

 

Fatto


1. Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, con sentenza emessa in data 10/12/2012, condannava F.F. e F. G. alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda ciascuno per i reati di cui agli art. 110 c.p., D.P.R. n. 303 del 1956, art. 8 e art. 58, lett. a) (capo a), art. 110 c.p., D.P.R. n. 303 del 1956, art. 7, comma 1 e art. 58, lett. a), (capo b), art. 110 c.p., D.P.R. n. 303 del 1956, art. 15 e art. 58, lett. c), (capo c), art. 110 c.p., D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2 e art. 89, lett. a), (capo d), art. 110 c.p., D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 4, lett. a) e art. 89, lett. a) (capo e), unificati sotto il vincolo della continuazione.

Riteneva il Tribunale, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, pienamente provata la responsabilità degli imputati, in qualità di soci amministratori e datori di lavoro della omonima società, esercente attività di bar/pasticceria, per le violazioni di cui alle imputazioni, accertate in data (OMISSIS) dagli Ispettori dell'A.S.P. di Catania nel corso di un Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro.

Gli Ufficiali di p.g. avevano prescritto agli imputati di eliminare le carenze accertate entro sessanta giorni, ma, recatisi in data 13/5/2008, nuovamente, presso la sede della società, accertavano che gli imputati avevano provveduto soltanto in ordine alle violazioni contestate ai punti 2 e 3 dei verbali di contravvenzione (non avevano, invece, eliminato le violazioni contestate ai punti 1,4 e 5).

Assumeva, poi, il Tribunale che, per la gravita della condotta, non potessero essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche e che la pena andasse determinata tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p..

2.Avverso la predetta sentenza proponevano appello gli imputati, con separati atti ma di contenuto identico.

Eccepivano la nullità della sentenza per totale contraddittorietà della motivazione.

Lo stesso Tribunale aveva dato atto che alcune delle violazioni (e più precisamente quelle contestate ai capi b) e e) erano state eliminate, ma incomprensibilmente non aveva emesso declaratoria di estinzione di detti reati a norma del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21, comma 2, (tenuto conto che si era provveduto anche al versamento della somma di Euro 1.290,57).

L'omessa declaratoria di estinzione di tali reati aveva avuto evidenti ripercussioni anche nella determinazione della pena, essendo stato apportato un aumento ex art. 81 c.p., per tutti i reati ritenuti in continuazione.

Eccepivano, inoltre, la nullità della sentenza per l'omessa declaratoria di prescrizione dei reati.

Anche a voler ritenere il carattere permanente degli stessi, risultava dagli atti che la permanenza era, comunque, cessata alla data di trasferimento (come indicato nella stessa sentenza) della proprietà dell'azienda, rispettivamente in data 4/4/2008 per F.G. ed in data 20/5/2008 per F.F..

3. Essendo la sentenza inappellabile (art. 593 c.p.p., comma 3), gli atti venivano trasmessi a questa Corte a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5.

Diritto

1. I ricorsi sono fondati in relazione ai reati di cui ai capi b) e c).

2. Lo stesso Tribunale da atto che, come accertato dagli Agenti di p.g. a seguito dell'ulteriore ispezione eseguita il 13/5/2008, gli imputati avevano provveduto alla eliminazione delle violazioni contestate ai punti 2 e 3 dei verbali di contravvenzione.

Perchè si determini l'effetto estintivo è necessario, però, che si provveda al pagamento della sanzione pecuniaria.

A norma del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, "quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa" (comma 2).

L'art. 24 D.Lgs. cit. stabilisce poi che "la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2".

Il disposto legislativo è quindi chiarissimo: per aversi l'effetto estintivo, è necessario che si verifichino entrambe le condizioni e cioè l'eliminazione delle violazioni ed il pagamento della sanzione nei termini prescritti.

Nè sono consentiti ritardi, essendo tassativo il rispetto dei termini imposti, tant'è che in caso di mancato rispetto va trasmessa al P.M. la notizia di reato ("Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne da comunicazione al pubblico ministero ed al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione" - art. 21, comma 3).

La giurisprudenza di questa Corte è, del resto, assolutamente pacifica, nel ritenere che "..il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo, a nulla rilevando che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da una esplicita sanzione di decadenza, atteso che la sua mancata previsione discende dalla natura della stessa di precondizione negativa dell'azione penale" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3^, 31 .3.2005 n. 12294; conf. Cass. sez. 3^ n. 21696 del 5.4.2007).

2.1. La sentenza impugnata dovrebbe, pertanto, essere annullata sul punto per accertare (trattandosi di valutazioni di merito non è possibile provvedere in questa sede) se, alla luce della documentazione allegata all'impugnazione, gli imputati abbiano provveduto tempestivamente al versamento dell'oblazione e se, quindi, si sia determinato l'effetto estintivo in ordine ai reati di cui ai capi b) e c).

2.2.Senonchè nel frattempo è maturata la prescrizione ed un annullamento con rinvio è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di cause estintive ex art. 129 c.p.p., comma 1.

3. La fondatezza sul punto dell'impugnazione si ripercuote, poi,anche sugli altri reati (capi a), d) ed e), per i quali è ugualmente maturata la prescrizione.

3.1. E' assolutamente pacifico, come del resto riconoscono gli stessi ricorrenti, che le contravvenzioni in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro abbiano natura permanente.

In tali violazioni lo stato antigiuridico si protrae fino a quando non si provveda ad adottare le prescritte misure cautelari oppure fino a quando cessi la condotta antigiuridica (Cass. sez. 3^ n. 21808 del 18/4/2007), ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si sarà pronunciato con sentenza di condanna anche se non passata in giudicato (cfr. ex multis Cass. sez. 3^, 2.7.1994 n. 7530; Cass. sez. 3^, 11.1.1999 n. 215).

3.2.Risulta dagli atti, come evidenzia lo stesso Tribunale, che gli imputati hanno ceduto e trasferito la titolarità dell'azienda:

F.G. ha ceduto e trasferito l'intera sua quota di partecipazione alla società in nome collettivo "F. di F. Fabio e Gianluca s.n.c.",in data 4/4/2008, a F.F. e quest'ultimo, con atto di cessione di azienda del 20/5/2008 ha ceduto e trasferito a I.M.L. la proprietà dell'azienda.

Nei confronti degli imputati, pertanto, è cessata la permanenza dei reati (non potendo più essi, per effetto della sopraindicata cessione, provvedere alla eliminazione delle violazioni contestate) alla data, rispettivamente, del 4/4/2008 e 20/5/2008.

E, a partire da tali date, il termine massimo di prescrizione di anni 5 è ampiamente decorso.

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perchè i reati sono estinti per prescrizione.


P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2015