Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 23 febbraio 1999
Validità: 23.02.1999 - 31.12.2002
Parti: Overmek e RSU/Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Overmek Umbertide (Pg)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1) Relazioni industriali
2) Ambiente di lavoro
3) Premio di risultato
1) Area dell'efficienza
2) Area della qualità
3) Area della presenza individuale (pi)
Corresponsione del premio
Non incidenza su altri istituti
Beneficiari
Salvaguardia
Regime contributivo
Una tantum
Validità e durata

Verbale di accordo integrativo aziendale

Addì 23.02.1999 presso la sede della Overmek Srl […] e […] RSU […], assistiti dalla Fiom Cgil […]

Premesso che le parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo aziendale intendono realizzare uno strumento coerente con le finalità indicate nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione sugli assetti contrattuali del 23 luglio 1993, orientato a favorire nell'ambito e nel rispetto dell'autonomia delle scelte imprenditoriali, un maggior coinvolgimento dei lavoratori alla realizzazione degli obbiettivi di miglioramento del "sistema impresa".
In particolare si vuole sviluppare un sistema che consenta all'impresa, nell'imprescindibile presupposto e condizione di un positivo andamento della sua gestione economica, di migliorare la propria competitività perseguendo in un'ottica di consolidamento e de sviluppo delle proprie condizioni di mercato, il miglioramento della redditività e della efficienza produttiva e nel contempo consenta ai lavoratori di ottenere benefici economici, in funzione del grado di raggiungimento degli obbiettivi concordati.
Tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue:

1) Relazioni industriali
Di norma entro il mese di aprile di ciascun anno, si terrà un incontro tra le parti nel corso del quale l'azienda fornirà informazioni relative agli investimenti, all'andamento occupazionale, alle previsioni sulla attività produttiva, nonché ad eventuali modifiche della organizzazione del lavoro e percorsi formativi.
In tale occasione tra Direzione ed RSU, sarà anche definito il calendario annuale di lavoro che, in funzione delle programmate esigenze produttive, stabilisca il periodo e l'entità delle ferie collettive.
Tale programma, in considerazione delle mutevoli e repentine esigenze del mercato e della clientela, deve intendersi come programma "di massima" e come tale suscettibile di eventuali scostamenti in presenza dei quali le parti si impegnano ad incontrarsi al fine di definire gli opportuni aggiustamenti.

2) Ambiente di lavoro
Nella reciproca convinzione della sempre maggiore importanza, sia locale che normativa, che viene assegnata a tutte quelle misure atte a favorire un miglioramento della prevenzione, della sicurezza e dell'ambiente di lavoro in genere, le parti anche in coerenza di quanto previsto dal D.Lgs 626/94 (al quale l'azienda si impegna a dare completa attuazione) si impegnano a sviluppare rapporti di massima collaborazione e coinvolgimento tendenti alla individuazione, all'analisi ed alla possibile soluzione delle problematiche che potrebbero insorgere, con particolare riferimento all'indispensabile utilizzo dei mezzi di protezione individuale.