Cassazione Penale, Sez. 4, 07 settembre 2015, n. 36067 - Lavoratore rimasto impigliato nel trattore per la rottura dell'asse di trasmissione. Responsabilità del titolare dell'impresa agricola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere -
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 362/2012 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 13/01/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
E' presente per la parte civile l'Avv. PILEGGI Nicola del Foro di Brindisi;
E' presente il difensore Avv. VITTORIANO Bruno del Foro di Brindisi in difesa di D.G..
Fatto
Con sentenza del 7 giugno 2011 il Tribunale di Taranto - sezione distaccata di Manduria - condannava D.G. in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p., comma 3, alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione ex art. 175 c.p.. Condannava altresì l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile P. S., da liquidarsi in separato giudizio, nonchè alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute liquidate come in dispositivo e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti della stessa parte civile nella misura di Euro 30.000,00.
All'imputato, nella sua qualità di titolare della omonima impresa agricola, era stato contestato di avere, per colpa generica e specifica, cagionato lesioni personale al dipendente P. S.. Il D. gli aveva infatti consentito l'utilizzo nel corso dei lavori di raccolta delle olive di un trattore Lendini, dotato di carrello collegato tramite un giunto cardanico sprovvisto di protezione, mentre le leve di comando erano posizionate in prossimità di parti in movimento. L'imputato inoltre non aveva messo a disposizione dei lavoratori dispositivi individuali di protezione ed attrezzature idonee ai fini della sicurezza e non li aveva informati sui rischi specifici cui erano esposti in occasione dell'attività lavorativa svolta. A causa di tali condotte cagionava lesioni colpose gravi al sopra indicato dipendente il quale, a seguito del distacco del pignone della pompa idraulica, rimaneva con la tuta impigliato nel giunto cardanico in movimento.
Avverso la sentenza emessa nel giudizio di primo grado la difesa dell'imputato proponeva appello.
La Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 13 gennaio 2015 confermava quella emessa nel giudizio di primo grado e condannava l'imputato al pagamento delle spese del grado verso l'Erario e verso la costituita parte civile, liquidate come in dispositivo.
Avverso la sopra indicata sentenza D.G., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento e censurandola per i seguenti motivi:
1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Osservava la difesa che la Corte territoriale aveva ritenuto l'assoluta necessità ai fini del decidere di farsi luogo ad una perizia in ordine alle caratteristiche del trattore Lendini al fine di stabilire le cause della rottura dell'asse di trasmissione e così meglio definire l'esatto ruolo dei protagonisti della vicenda di cui è processo.
Secondo la difesa, anche dopo l'espletamento della perizia, la dinamica del sinistro non aveva potuto essere ricostruita con certezza in quanto la coesistenza di varie ipotesi conduceva ad una situazione di dubbio. Secondo il perito infatti era solo probabile l'ipotesi che la rottura dell'albero di trasmissione si fosse verificata perchè era venuta a mancare la vite M8 di collegamento dell'albero cardanico con quello della pompa idraulica. Secondo la difesa però si sarebbe trattato soltanto di una ipotesi in considerazione del mancato rinvenimento della vite M8 e degli altri elementi necessari per effettuare il collegamento del carrello al trattore. Quindi, in considerazione dell'incertezza della causa della rottura dell'albero di trasmissione e quindi della causa dell'incidente,essendo plausibili ricostruzioni alternative, non avrebbe potuto essere affermata la responsabilità dell'odierno ricorrente.
2) Difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del nesso causale tra la condotta umana e l'evento. Osservava la difesa che le diverse ipotesi prospettate dal perito non avevano dato certezza del modo in cui era avvenuto il distacco dell'albero cardanico. Pertanto non poteva essere addebitato al D. il fatto di avere affidato al lavoratore un mezzo non idoneo sotto il profilo della sicurezza.
Nemmeno sarebbe stato provato il fatto che, se il D. avesse proceduto ad una idonea formazione nei confronti del suo dipendenti, il fatto non si sarebbe verificato. L'accertata sussistenza di una condotta contraria ai precetti generali di diligenza e prudenza o a norme specifiche non è infatti sufficiente ad affermare la responsabilità dell'agente per l'evento dannoso verificatosi se non si dimostra l'esistenza del nesso causale tra la condotta incriminata e l'evento. Nella fattispecie che ci occupa la sussistenza del nesso causale non sarebbe stata provata.
3) Violazione dell'art. 590 c.p., in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 27, come da capo di imputazione-travisamento dei fatti - Difetto di motivazione. L'attività esercitata, secondo la difesa, a causa della sua peculiare natura, non avrebbe consentito l'approntamento di un valido sistema protettivo contro il pericolo di cadute dall'alto.
Diritto
Il ricorso è infondato.
I giudici della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, dopo avere proceduto all'espletamento di una perizia diretta ad accertare le caratteristiche del trattore Lendini al fine di stabilire le cause della rottura dell'asse di trasmissione e così meglio definire l'esatto ruolo dei protagonisti della vicenda di cui è processo, hanno dettagliatamente indicato con congrua e adeguata motivazione le ragioni per cui hanno ritenuto la responsabilità del D. in ordine al reato ascrittogli.
A tal riguardo si osserva (cfr. Cass., Sez. 4, Sent. n. 4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte territoriale hanno evidenziato che chiare erano risultate, all'esito dell'espletamento della perizia, le cause dell'infortunio che si era verificato in seguito alla rottura dell'asse di trasmissione che, dopo essersi spezzato, aveva continuato a girare senza più controllo e così si era impigliato nella tuta da lavoro indossata dal P., intrappolandogli in tal modo una gamba.
I giudici di appello osservavano che sussisteva quindi il nesso di causalità tra la rottura dell'asse di trasmissione (detto anche "giunto cardanico") e l'infortunio subito dal P., potendosi quindi ritenere accertato il collegamento eziologico tra il fatto materiale dell'infortunio (impigliamento del lavoratore nel giunto cardanico) e le lesioni dallo stesso riportate.
A proposito poi del giudizio di rimproverabilità in sede penale al D. in relazione alla condotta allo stesso addebitata, i giudici di appello hanno evidenziato le considerazioni del perito con riferimento alla inidoneità della vite "M8 TCEI" ad assicurare il collegamento dell'albero cardanico con quello della pompa idraulica.
In considerazione di tale causa della rottura dell'asse di trasmissione o giunto cardanico, appariva quindi evidente la inidoneità del trattore Lendini con annesso carrello e giunto cardanico, risultato altresì privo di protezione, a garantire la sicurezza del lavoratore addetto all'uso del trattore medesimo.
Quindi, in ragione della incidenza causale di tali caratteristiche nella verificazione dell'infortunio, i giudici di appello hanno ritenuto la sussistenza di profili di colpa a carico del D. al quale doveva essere altresì addebitato il fatto di avere affidato al lavoratore un mezzo non idoneo sotto il profilo della sicurezza e di non averlo sufficientemente informato (soltanto "a voce", senza mai tenere alcun corso) a proposito dell'uso di tali mezzi e dello svolgimento delle mansioni implicanti l'uso degli stessi.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè a rimborsare alla parte civile le spese sostenute per questo giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè a rimborsare alla parte civile le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2015