Tipologia: CPL
Data firma: 3 settembre 2004
Validità: 01.07.2004
Parti: Collegio delle Imprese Edili/API e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, P.M.I., Terni
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Quadro di settore
La specificità del territorio
Enti bilaterali
Ambiente e sicurezza
Formazione professionale
Art. 1 Orario di lavoro
Art. 2 Mensa
Art. 3 Diaria e trasferta
Art. 4 Elemento Economico Territoriale
Art. 5 Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 6 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 7 Una tantum
Art. 8 Decorrenza e durata

Contratto Collettivo di Lavoro del 3 settembre 2004 integrativo del CCNL 22 giugno 2000

L'anno 2004, il giorno 3 del mese di settembre, in Terni, presso la sede dell'API, Associazione Piccole e Medie Industrie della provincia di Terni, tra il Collegio delle Imprese Edili […], con l'assistenza dell'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Terni […] e la Fillea Cgil […], la Filca Cisl […], la Feneal Uil […], viene sottoscritto il verbale di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale 22 giugno 2000, con validità per le imprese edili e affini della Provincia di Terni.
La decorrenza di tale accordo avrà corso dal l° luglio 2004.

Quadro di settore
Il settore edile delle costruzioni rappresenta un importante elemento di crescita economica e sociale per il quale rimane comunque determinante il superamento di eccessiva e spesso contraddittoria proliferazione legislativa e di inutili vincoli burocratici.
Le parti rinnovano il proprio impegno teso a semplificare le procedure richieste alle imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione di appalti e favorire una competizione fondata sull'osservanza delle regole della competizione e del rispetto delle normative di legge, contrattuali e contributive.
Le parti ribadiscono la necessità di mettere in atto tutti gli interventi tesi a migliorare e consolidare le condizioni economiche e finanziarie delle imprese, ad elevare il loro grado di competitività, anche al fine di salvaguardare l'occupazione.

La specificità del territorio
I fenomeni e le dinamiche analizzate dalla piattaforma presentata dalle Segreterie provinciali Fillea, Filca, Feneal , relativamente alle specificità del nostro territorio, sono sostanzialmente conformi alla situazione oggettiva.
Intanto si prende atto di una buona tenuta del settore nella nostra provincia nell'arco dell'ultimo quinquennio, nonostante che l'attività del post abbia richiesto una mobilità delle maestranze verso le aree interessate.
Il maggior sostegno al settore è stato dato dagli interventi di edilizia abitativa privata, incentivata ed alimentata anche dalle agevolazioni fiscali vigenti per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare. Nuovo impulso deve invece essere dato al completamento di infrastrutture ed opere pubbliche, già progettate o in fase di avvio, indispensabili allo sviluppo del nostro territorio.
D'altra parte però si evidenziano nel comparto preoccupanti fenomeni di lavoro irregolare e concorrenza sleale fra le imprese.
Certamente l'introduzione del DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva rappresenta una scelta qualificante essendo strumento di garanzia per la trasparenza del settore ed il rispetto delle regole, come confermano le realtà territoriali che l'hanno sperimentata, ma occorre un impegno comune di Parti Sociali e Istituzioni per una più incisiva repressione ditali fenomeni.
In tal senso le Parti, nel concordare sulla necessità di porre in atto interventi mirati, si impegnano a:
contrastare ogni forma di irregolarità; affermare il prevalere di criteri di capacità e qualità nella selezione delle imprese; ricercare regole che, anche negli appalti regionali, possano tenere in considerazione la specificità dell'imprenditoria umbra;
sviluppare iniziative di sensibilizzazione tese ad individuare e definire le aree di evasione contributiva e di esclusione contrattuale;
istituire un tavolo istituzionale di settore che, attraverso incontri periodici, determini accordi tesi all'adozione di politiche di settore compatibili con l'incentivazione di un modello di impresa moderno, che, basato su standards qualitativi, persegua i propri obiettivi nel più rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e assicurazioni sociali. Compito del tavolo dovrà essere anche quello di favorire centralità, nell'ambito dei programmi finanziari, agli investimenti nel settore dell'edilizia.

Enti bilaterali
Per tutte le questioni di rilevanza del settore (infortuni formazione qualità degli ambienti di lavoro) si concorda sulla necessità di procedere con un più stretto metodo della concertazione.
Data l'evidente difficoltà di mantenere un unico ente a livello locale per la gestione di tutte le specifiche prestazioni e funzioni attribuite dagli accordi tra le parti agli Enti Bilaterali di settore, e dopo aver esperito diversi tentativi per l'inserimento della rappresentanza Confapi negli Enti Bilaterali a livello provinciale (Cassa Edile, Scuola Edile, CPT), in conformità a quanto previsto dall'allegato "Q" al verbale siglato l'11 giugno 2004, di rinnovo del CCNL 22/06/2000, si conviene di porre in atto le iniziative di cui all'accordo allegato per l'attivazione di uno sportello Edilcassa nella nostra provincia.

Ambiente e sicurezza
Le parti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 89 del vigente CCNL, riconfermano la volontà di mantenere alto il livello di attenzione sulle problematiche inerenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e sollecitano un'incisiva azione formativa, informativa e di addestramento periodico per tutti i lavoratori occupati all'interno dei cantieri edili da parte di tutti i soggetti e gli organismi preposti, compresi quelli di natura contrattuale.

Art. 5 Indennità per lavori speciali disagiati
A decorrere dal 1° luglio 2004 viene riconosciuta una indennità oraria di disagio nella misura del 5%, da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate, agli operai impegnati in lavori eseguiti su pareti di roccia per installazione di reti metalliche e protettive (rocciatori) e in lavori eseguiti per la posa in opera di conglomerati bituminosi. Sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti eventualmente in atto in azienda agli stessi titoli.

Art. 6 Indennità per lavori in alta montagna
Con riferimento all'art. 24 del CCNL 22 giugno 2000 l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre gli 800 mt sul livello del mare, è fissata nella misura del 10% da calcolarsi sulla paga base di fatto, sulla indennità di contingenza, sull'elemento economico territoriale e sulla indennità territoriale di settore.