Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Servizi e professioni



Prot. n. 169311 del 22 settembre 2015

(OMISSIS)

Oggetto: Dichiarazione di conformità degli impianti resa da impresa comunitaria operante in Italia in regime di prestazione occasionale e temporanea.

È stato sottoposto alla scrivente un quesito concernente la questione in oggetto, esponendo quanto segue. Nell’ambito di lavori di ristrutturazione di un immobile, si intende affidare ad una ditta stabilita in altro Stato membro dell’Unione europea la realizzazione degli impianti idraulico ed elettrico. In relazione a ciò, si chiede se la predetta impresa possa rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti, di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici).

Come noto, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, reca al suo Titolo II disposizioni volte a disciplinare la libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 TFUE. Gli articoli 9 e seguenti del decreto afferiscono all’esercizio, in modo temporaneo ed occasionale, di una attività professionale da parte di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea. In particolare, l’articolo 10 prevede che il prestatore, in occasione della prima prestazione di servizi sul territorio dello Stato, sia tenuto a darne in anticipo informativa all’Autorità nazionale competente, trasmettendo ad essa una dichiarazione scritta contenente le informazioni e corredata della documentazione previste dalla norma. Il successivo articolo 11 stabilisce che, per le professioni che non beneficino del riconoscimento automatico ai sensi del Titolo III, Capo IV, del decreto e che presentino ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, l’Autorità nazionale competente possa procedere allo svolgimento di una verifica delle qualifiche del prestatore, preliminare rispetto alla prestazione del servizio da parte di questi.

Nella fattispecie oggetto del presente parere la competenza a ricevere la predetta dichiarazione preliminare è individuata in capo a questa Amministrazione, attraverso gli Uffici della scrivente Direzione Generale all’uopo preposti, e ad essa è correlativamente attribuito il compito della conseguente verifica dei requisiti professionali. Dell’esito della procedura amministrativa avviata dal prestatore comunitario è data informazione per il tramite del sito internet istituzionale di questo Dicastero.

È opportuno evidenziare che l’invio nei modi di legge della dichiarazione preventiva da parte del prestatore comunitario che intenda operare in Italia in regime di libera prestazione occasionale e temporanea, e l’esito positivo delle verifiche svolte dall’Amministrazione o comunque l’assenza di determinazioni nel termine previsto dalle disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto legislativo 206/08, costituisce condicio sine qua non affinché l’impresa dichiarante possa considerarsi abilitata all’esercizio in Italia della propria attività per l’anno in corso e, conseguentemente, al rilascio delle prescritte dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati.

Si fa, al riguardo, integrale rinvio a quanto già chiarito da questa Amministrazione con la propria nota prot. n. 15314 del 6 agosto 2008, nella quale, in relazione ad analoga fattispecie, rilevata l’assenza di qualsivoglia discrasia «tra la disciplina comunitaria (artt. 49 e 50 del Trattato [attualmente, rispettivamente, articoli 56 e 57 TFUE]; artt. 5 e sgg. della Direttiva 2005/36/CE, recepita nel surrichiamato decreto legislativo 206) e la normativa italiana in materia di sicurezza degli impianti», si concludeva nel senso di ritenere che «l’impresa comunitaria in libera prestazione di servizi è comunque tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità, secondo le modalità e la tempistica stabilita dal legislatore italiano».

Il quesito evidenzia, quale potenziale profilo di criticità, che l’impresa comunitaria non risulta, in quanto tale, iscritta ad alcuna Camera di commercio. Effettivamente l’articolo 11 del già citato decreto 37/2008, nel disporre il deposito della dichiarazione di conformità presso lo Sportello unico per l’edilizia, attribuisce alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la verifica dell’abilitazione dell’installatore. In considerazione del carattere comunitario dell’impresa installatrice e dell’ambito territoriale dell’abilitazione da essa eventualmente conseguita in esito alla predetta procedura di dichiarazione preventiva a questa Amministrazione è, tuttavia, evidente l’assenza del necessario riferimento territoriale per l’individuazione della Camera di commercio competente allo svolgimento delle verifiche demandatele dal decreto ministeriale 37/2008.

Nell’ottica di fornire una interpretazione della disciplina vigente che riunisca in un quadro complessivamente coerente le norme poste dal legislatore, attraverso un adeguato raccordo di esse, si ritiene doversi fare riferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione è ricompreso l’immobile oggetto dell’intervento installativo cui afferisce la dichiarazione di conformità, trasmettendo ad essa la documentazione depositata dall’impresa comunitaria. La Camera di commercio potrà, a sua volta, effettuare le verifiche affidatele dalla disposizione regolamentare consultando le informazioni relative alle dichiarazioni preventive ricevute, ed al relativo esito, di cui questa Amministrazione cura, come detto, la pubblicazione nelle pagine del proprio sito internet istituzionale1.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

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1 La sezione del sito internet del Ministero è raggiungibile attraverso il seguente percorso: Home (www.mise.gov.it) » Per il cittadino » Titoli e professioni » Titoli professionali esteri » Prestazioni occasionali.
Al momento della redazione della presente nota l’elenco dei soggetti abilitati è pubblicato al seguente indirizzo: http://www.mise.gov.it/images/stories/impresa/mercato/prestazioneoccasionale.pdf


Fonte: sviluppoeconomico.gov.it