Tipologia: CCIA
Data firma: 16 gennaio 2001
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Parte pubblica e Parte sindacale
Comparto: P.A., Enti locali, Comune Roma, Area dirigenza
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Servizi pubblici essenziali
Art. 1 - Campo di applicazione e decorrenza del contratto
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Soggetti tempi e procedure
Art. 4 - Informazione preventiva
Art. 5 - Informazione successiva
Art. 6 - Concertazione
Art. 7 - Procedure di conciliazione
Art. 8 - Comitato dei garanti
Art. 9 - Composizione delle delegazioni
Art. 10 - Permessi sindacali retribuiti
Art. 11 - Diritti e agibilità sindacali
Art. 12 - Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
Art. 13 - Retribuzione di posizione
Art. 14 - Retribuzione di risultato
Art. 15 - Onnicomprensività del trattamento economico
Art. 16 - Copertura Assicurativa
Art. 17 - Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Art. 18 - Formazione
Art. 19 - Conferimento degli incarichi dirigenziali
Art. 20 - Revoca degli incarichi dirigenziali
Art. 21 - Buono pasto e Part-time
Art. 22 - Ferie e festività
Art. 23 - Assenze per malattia
Art. 24 - Assenza o prolungato impedimento
Art. 25 - Pari opportunità
Art. 26 - Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro
Art. 27 - Mobilità
Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali
Dichiarazioni congiunte

Comune di Roma Area della Dirigenza del Comparto Regioni Autonomie Locali Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - 1998/2001

A seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 12 gennaio 2001 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione della preintesa del CCDI della Dirigenza, siglata il 21 dicembre 2000, il giorno 16 gennaio 2001 alle ore 15,00 presso la Sala Rossa sita in Palazzo Senatorio - Campidoglio ha avuto luogo l'incontro tra il Presidente della delegazione trattante del Comune di Roma e le Rappresentanze sindacali dell'Area della Dirigenza del Comparto Regioni Autonomie Locali, al termine del quale le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Roma relativo all'Area della Dirigenza del Comparto Regioni Autonomie Locali, per gli anni 1998-2001.

Art. 1 - Campo di applicazione e decorrenza del contratto
Il presente CCDI formulato ai sensi dell'art. 4 del CCNL - area della dirigenza - si applica ai dirigenti assunti a tempo indeterminato dal Comune di Roma.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
Gli effetti economici decorrono dal 1/1/2000, salve le diverse disposizioni riportate nel presente contratto.
Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo CCDI.

Art. 2 - Relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali oggetto del presente contratto si articola nei seguenti istituti:
a. contrattazione integrativa
b. concertazione
c. informazione
d. consultazione
e. procedure di conciliazione
f. forme di partecipazione
Ai fini della corretta applicazione delle norme derivanti dal presente contratto, la parola "Ente" indica il Direttore Generale in rappresentanza del Comune di Roma.

Art. 3 - Soggetti tempi e procedure
L'Ente fornisce in forma scritta informazioni alla delegazione sindacale costituita così come previsto nel presente contratto e alle OO.SS. Territoriali firmatarie del CCNL.

Art. 4 - Informazione preventiva
L'Ente informa in via preventiva ed in tempo utile - comunque almeno dieci giorni prima della presentazione dell’atto all'organo competente - le rappresentanze sindacali sui criteri generali relativi a tutti gli atti, anche di valenza generale, concernenti l'attività e le funzioni dei dirigenti, con particolare riferimento:
· conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali;
· sistemi di valutazione delle posizioni e dei risultati dei dirigenti
· articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
· modalità di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
· programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;
· misure di riorganizzazione degli uffici e servizi;
· misure di pari opportunità;
· implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti;
· tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
Tra gli atti di valenza generale rientrano:
· lo statuto e i regolamenti dell'Ente che incidono direttamente sulle funzioni dirigenziali;
· i bilanci di previsione;
· la programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di risorse umane;
· gli atti di organizzazione;
· gli atti in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro;
· gli atti relativi alla stipula di contratti a tempo determinato per l'area dirigenziale.
Le parti concordano di attivare una più articolata informazione anche mediante la calendarizzazione degli incontri per le materie che sono oggetto di concertazione.
Possono essere individuate modalità di informazione preventiva più articolate, su tutte le materie oggetto di contrattazione e concertazione.

Art. 5 - Informazione successiva
L'Ente fornisce in tempi congrui e nelle forme opportune un'informazione successiva, su richiesta dei soggetti di cui al successivo art. 9, sui provvedimenti e sugli atti di gestione adottati riguardanti l'organizzazione del lavoro, la costituzione la modificazione e l'estinzione dei rapporti di lavoro della dirigenza.

Art. 6 - Concertazione
La concertazione, preceduta dall’obbligo dell'informazione preventiva ha come scopo la individuazione congiunta delle regole all’interno delle quali l'amministrazione può esercitare il proprio potere discrezionale.
Ciascuno dei soggetti di cui al successivo art. 9 può attivare - mediante richiesta scritta - la concertazione per le seguenti materie, già indicate per grandi linee all'art. 4, CCNL 1998-2001:
· conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali;
· attivazione di nuovi servizi e di processi di riorganizzazione che comportino un incremento delle dotazioni organiche dirigenziali;
· sistemi di valutazione delle posizioni e dei risultati dei dirigenti
· articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
· modalità di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
· programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;
· la disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per l'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
È inoltre oggetto di concertazione con la delegazione sindacale dei dirigenti:
· piano assunzionale dei dirigenti;
· programmi di formazione, di aggiornamento e di incentivazione dei dirigenti;
· implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro;
· tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
Il Comune di Roma e le OO.SS. non assumono iniziative unilaterali durante le fasi di concertazione sulle materie oggetto della stessa.

Art. 7 - Procedure di conciliazione
Quando insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata invia all'altra una richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta contiene una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
Le parti che hanno sottoscritto il presente contratto si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa.
Gli accordi sostituiscono le clausole controverse, nei loro effetti giuridici ed economici, sin dall'inizio della vigenza del contratto.
Gli accordi di interpretazione autentica del contratto hanno effetto sulle controversie individuali aventi oggetto le materie regolate da esso.

Art. 9 - Composizione delle delegazioni
Al fine di consentire la necessaria agibilità delle relazioni sindacali, fino alla costituzione della RSU relativa all’area della dirigenza, la delegazione sindacale è così composta:
· dalle rappresentanze sindacali aziendali, espressamente costituite per l’area della dirigenza dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto;
· dai rappresentanti di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.

Art. 11 - Diritti e agibilità sindacali
Gli accordi precedenti all'entrata in vigore del CCNL 1994-97 in materia di bacheche, sedi, referendum etc. rimangono in vigore per quanto compatibili con le norme introdotte dal D.Lgs. 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni.
Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8, DPR 333/90 la durata delle assemblee dei dirigenti non può eccedere le due ore, salvo in caso di materie di interesse nazionale; in tal caso le assemblee possono essere indette per una durata massima di tre ore.

Art. 25 - Pari opportunità
Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all’interno dell'area dirigenziale, nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2, c. 6, della L. 125/91 e degli artt. 7, c. 1, e 61 del D.Lgs. 29/93, è costituito un apposito Comitato per le Pari Opportunità, composto da un rappresentante dell’amministrazione, con funzioni di Presidente, da un componente designato da ognuna delle RSA dei dirigenti firmatarie del presente contratto e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione; tale Comitato ha il compito di promuovere le "azioni positive" definite all’art. 9, c. 3 del CCNL 1998/2001.

Art. 26 - Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro
Le parti convengono di verificare lo stato di attuazione nel Comune di Roma dei D.L.vi 626/94 e 242/96 e delle modifiche legislative successivamente intervenute.
Alla luce del nuovo ruolo assunto dai dirigenti in qualità di datori di lavoro l'Amministrazione si impegna a verificare prioritariamente l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione rispetto a qualsiasi altra iniziativa di spesa, tenuto conto della limitatezza dei mezzi strumentali e finanziari a disposizione dei medesimi nei programmi del PEG.