Tipologia: Contratto di secondo livello
Data firma: 14 ottobre 2004
Validità: dal 14.10.2004
Parti: Banca Sviluppo/Federazione Italiana BCC/CRA e Fiba, Fisac, Uilca
Settori: Credito e Assicurazioni, Banca Sviluppo
Fonte: contrattazione.cgil.it
Sommario:
1. Premio di anzianità 2. Ticket pasto 3. Profili professionali 4. Provvidenze per familiari portatori di handicap 5. Sicurezza nel lavoro 6. Condizioni igienico sanitarie 7. Permessi retribuiti 8. Uso di autovettura privata 9. Indennità di rischio |
10. Turni delle ferie 11. Rotazione del personale 12. Premio di risultato 13. Contratti a termine 14. Banca delle ore 15. Formazione 16. Condizioni più favorevoli 17. Decorrenza, effetti e durata |
Contratto di secondo livello per quadri direttivi, impiegati ed ausiliari di Banca Sviluppo spa
Addì 14 ottobre 2004, in Roma, tra la Banca Sviluppo spa […], e dal[…]la Federazione Italiana delle BCC/CRA; e la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba) […], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac) […], la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) […], visti gli artt. 8, 28 e 29 del CCNL 7 dicembre 2000, viene stipulato il seguente contratto integrativo aziendale per quadri direttivi, impiegati ed ausiliari:
5. Sicurezza nel lavoro
Coerentemente con quanto previsto all'art. 2087 cod. civ., Banca Sviluppo spa è costantemente impegnata ad adottare misure sempre più efficaci per prevenire l' attività criminosa rivolta nei confronti dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.
Banca Sviluppo spa comunica alle rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto le misure che, in materia di sicurezza e protezione dei luoghi di lavoro, intende adottare, seppure in via sperimentale. I contenuti di dette comunicazioni devono essere considerati riservati.
A seguito di eventi criminosi, Banca sviluppo spa assumerà l'onere della visita medica specialistica, eventualmente richiesta dal lavoratore colpito, entro tre mesi dall'evento, dietro presentazione di certificazione medica.
Salvi i casi di colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapina per le somme occasionalmente detenute senza specifica autorizzazione oltre i limiti del massimale di copertura assicurativa o stabiliti da disposizioni interne.
In caso di rapina, lo sportello interessato resterà chiuso temporaneamente, per l'intera giornata o per il minor tempo necessario, secondo prudente valutazione di Banca Sviluppo spa.
I brevi permessi eventualmente richiesti dal personale direttamente o indirettamente colpito dall'evento criminoso sono da ricomprendere nella previsione dell'art. 54 del CCNL vigente.
Banca Sviluppo spa è tenuta a portare a conoscenza del personale, al momento della sottoscrizione e ad ogni variazione, i contenuti della polizza di assicurazione stipulata ai sensi dell'art. 71 del CCNL vigente.
In caso di premorienza o di inabilità al lavoro in Banca, Banca Sviluppo spa si rende disponibile a valutare se eventualmente assumere, entro 6 mesi dal verificarsi dell'evento, il coniuge o un figlio, previo accertamento dei requisiti professionali.
Dichiarazione delle Organizzazioni sindacali
Le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del presente accordo auspicano che le succursali e/o dipendenze di Banca Sviluppo spa possano sempre prevedere organici non inferiori a due dipendenti.
6. Condizioni igienico sanitarie
Fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ad integrazione si conviene quanto segue:
· nei casi di ristrutturazione o costruzione di ambienti di lavoro, Banca Sviluppo spa procederà ad informare del progetto le rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, per eventuali proposte, da esaminare in funzione della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
· Banca Sviluppo spa è impegnata a verificare che i video terminali in dotazione siano muniti di filtri ottici e/o schermi protettivi disponendo per l'installazione degli stessi, laddove mancanti;
· l'adibizione ai video terminali in via esclusiva e continuativa deve essere di norma contenuta nel limite di cinque ore giornaliere; il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti nell' adibizione al video terminale dopo ogni due ore in via esclusione e continuativa; oltre dette cinque ore giornaliere e nelle pause di cui sopra, il personale di cui trattasi va impiegato altrimenti;
· la lavoratrice in stato di gravidanza, su richiesta motivata da prescrizione sanitaria (salva possibilità di controllo ex art. 5 legge 300/1970), va esentata dall'adibizione ai video terminali in via esclusiva e continuativa;
· il personale che lavora con continuità in condizioni particolari che possano influire sulla salute (addetti ai video terminali in via esclusiva e continuativa, personale che lavora in locali sotterranei o molto rumorosi) va sottoposto a visite mediche preventivamente all'impiego nelle anzidette condizioni e successivamente con cadenza biennale (o con la diversa cadenza consigliata nella prima visita medica).
Fumo
Banca Sviluppo spa si impegna a risolvere i problemi derivanti dal fumo passivo negli ambienti di lavoro, ove questi venissero segnalati. La materia risulterà tema di incontro su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ovvero in mancanza con il personale.
11. Rotazione del personale
A norma dell'art. 117 del CCNL 7.12.2000, è riconosciuta l'opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.
Il lavoratore addetto da oltre quattro anni alle medesime mansioni, può chiedere di essere adibito ad altre mansioni equivalenti di propria pertinenza, con precedenza per coloro che non hanno effettuato precedentemente rotazioni.
Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro sei mesi dalla data di presentazione, l'interessato può chiedere all'Azienda che gli vengano forniti motivati chiarimenti.
Le richieste di rotazione eventualmente non accolte saranno oggetto di un esame in occasione degli incontri periodici di cui all'art. 17 del CCNL citato.
Trasferimenti
In considerazione delle diverse tutele che caratterizzano i rapporti di lavoro del personale in organico a Banca Sviluppo spa e dell'articolazione territoriale della stessa, l'Azienda
· così come, peraltro, previsto all'art. 61 del CCNL 7 dicembre 2000 - nel disporre i trasferimenti, terrà conto, nei limiti del possibile, delle esigenze personali e familiari dei dipendenti.
Inoltre, occorrendo disporre trasferimenti, l'Azienda prenderà in considerazione preliminarmente le richieste avanzate dal personale, se compatibili con le proprie esigenze.
13. Contratti a termine
Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto raccomandano a Banca Sviluppo spa di valutare con particolare attenzione, in occasione di eventuali assunzioni a tempo indeterminato, la posizione di coloro che avessero già effettuato in passato periodi di lavoro in azienda con contratti a tempo determinato.
14. Banca delle ore
Le parti si danno atto che in occasione dell'accordo di rinnovo della parte economica del CCNL le parti nazionali hanno, fra l'altro, convenuto che in occasione del complessivo rinnovo del CCNL 7.12.2000, verranno risolti, attraverso una interpretazione congiunta, i problemi applicativi connessi alla effettiva esigibilità della banca delle ore.
Ciò premesso, si conviene di adottare sino all'esito delle citate verifiche nazionali e, comunque, ove queste intervenissero successivamente, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2004 quanto segue:
· il termine annuale per la fruizione della riduzione di orario di lavoro di cui all'art. 118 del CCNL 7.12.2000 (23 ore annuali) resta fissato in dieci mesi successivi alla maturazione. Ove, per motivi imputabili all'Azienda, il dipendente non abbia fruito di tutto o di parte di tale monte ore, detto termine viene prorogato di ulteriori 6 mesi. Nel caso in cui il dipendente, entro i termini sopra indicati, non eserciti il diritto di richiedere il recupero della banca delle ore, questo inderogabilmente viene a decadere;
· i permessi retribuiti per la fruizione delle ore accumulate, a qualsiasi titolo, nella banca delle ore possono essere frazionati nel limite minimo di mezz'ora;
· esclusivamente per i contratti a termine di durata inferiore all'anno, è possibile, al termine del rapporto, monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il dipendente, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente;
· in caso di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, si procederà alla liquidazione, sulla base della sola retribuzione oraria, delle ore non ancora recuperate e confluite in banca ore a titolo sia di prestazioni aggiuntive, sia di riduzione d'orario sino a quel momento maturata.
· in banca delle ore confluiscono esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%.
· se il lavoro straordinario è quindi compiuto il sabato o il lunedì, qualora l'orario settimanale sia distribuito dal lunedì al venerdì o da martedì a sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle ore.
· il lavoro eventualmente prestato in ore notturne o notturne festive, comprese tra le 22.00 e le 6.00 darà diritto al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione, rispettivamente, del 55% e del 65% e non entrerà in banca delle ore.
16. Condizioni più favorevoli
In caso di conflitto tra una norma del presente contratto ed una norma del CCNL vigente, si applicano le condizioni più favorevoli per il lavoratore.
Restano impregiudicate le condizioni contrattuali più favorevoli rivenienti da accordi di fusione per incorporazione, salvo che nelle ipotesi in cui sia espressamente indicata soluzione diversa.