Tipologia: Accordo
Data firma: 19 gennaio 2004
Validità: 19.01.2004 - 31.12.2006
Parti: Casale Podere Rosa e Cgil-Nidil
Settori: Servizi-Terzo settore, Casale Podere Rosa, Co.co.co.
Fonte: contrattazione.cgil.it
Sommario:
Premessa Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte Art. 2 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione Art. 3 Informazione Art. 4 Modalità di espletamento delle collaborazioni Art. 5 Durata del contratto di collaborazione Art. 6 Precedenza Art. 8 Compenso Art. 9 Formazione |
Art. 10 Commissione paritetica Art. 11 Diritti sindacali Art. 12 - Obblighi del Committente Art. 13 Durata Art. 14 Verifiche periodiche Art. 15 Clausola di salvaguardia Art. 16 Disposizioni Finali Art. 17 Allegati Allegati |
Accordo per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e delle prestazioni di lavoro non riconducibili al lavoro dipendente presenti nell'associazione "Casale Podere Rosa"
Tra l'"Associazione Casale Podere Rosa" (d'ora in poi, denominata semplicemente Associazione o Committente) […], Cgil Nidil […], si concorda quanto segue:
Premessa
Il "Casale Podere Rosa" un'Associazione di carattere morale e culturale senza alcuna finalità di lucro che ha come obiettivi quelli di promuovere nuovi stili di vita in particolare attraverso azioni di valorizzazione e salvaguardia degli ecosistemi, di sensibilizzare dell'opinione pubblica sui temi importanti quali la tutela dell'ambiente e dei diritti sociali, di conservare la natura partendo proprio dalla protezione della fauna e del suo habitat, di educare i giovani al rispetto del mondo in cui viviamo, e di sensibilizzare l'opinione pubblica su temi importanti come la tutela dell'ambiente e l'attenzione alla salute.
L'Associazione "Casale Podere Rosa" portatrice di valori originari del patrimonio associativo in campo ambientale. In modo particolare, in collaborazione con l'associazione LIPU con la quale ha costituito un Associazione Temporanea d'Impresa, gestisce da alcuni anni i servizi relativi al Parco Regionale di "Aguzzano" ed ha predisposto un progetto per la realizzazione e gestione di un "Centro di Cultura Ecologica Archivio Ambientalista" da realizzarsi presso il complesso di casali denominato A.L.B.A. 3, sempre all'interno del parco regionale di Aguzzano.
Per realizzare la propria attività, l'Associazione "Casale Podere Rosa" conta inoltre su sostenitori e Volontari.
Per realizzare tali scopi l'Associazione "Casale Podere Rosa":
a) promuove iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla necessità di altri stili di vita, sulle tematiche ambientali e sui diritti sociali;
b) interviene presso i competenti organi legislativi e le amministrazioni locali, di concerto con altre associazioni, perché siano emanate normative e regolamentazioni tendenti a salvaguardare il patrimonio ambientale, promuovere modelli di sviluppo e stili di vita in armonia con gli ecosistemi e nel rispetto dei diritti di tutti i viventi.
c) promuove l'istruzione ecologica e biologica, attraverso corsi, iniziative didattiche, corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento rivolti anche ai docenti, conferenze, dibattiti, mostre di carattere didattico, pubblicazioni e quant'altro idoneo a diffondere in vasti strati sociali ed in special modo tra i giovani, la conoscenza dei problemi connessi alla conservazione del patrimonio naturale;
Nello stipulare il presente accordo le parti hanno inteso tener conto di tutte le risorse umane impegnate a vario livello e in diverse forme nell'associazione e soprattutto del fatto che nuove tipologie contrattuali sono sempre più presenti nel mercato del lavoro e che nelle attività Non rappresentano spesso le modalità prevalenti di prestazione lavorativa.
Che anche per le finalità dell'associazione stessa si ritiene necessario individuare le tipologie contrattuali che riescano a garantire maggiormente i lavoratori, tenendo conto delle caratteristiche dei progetti e della loro temporalità, in cui l'associazione impegnata
Ci rende necessario arrivare alla definizione di regole generali tali da consentire una corretta e condivisa gestione del lavoro tra tutti gli operatori e per ci che riguarda chi opera con un rapporto di collaborazione: da un lato una gestione corretta dei rapporti di lavoro e dall'altro la costruzione di prime garanzie normative indispensabili per i collaboratori e per l'associazione.
Le parti, come sopra rappresentate, convengono quindi di verificare la gestione dei rapporti di lavoro presenti nell'Associazione e di dare un primo ordinamento, di carattere sperimentale, a quelle attività di lavoro svolte dal prestatore d'opera a favore della Associazione stessa.
Inoltre le parti, nel provvedere alla stesura di queste prime linee guida al settore, si auspicano di poter costituire stimolo sia per il legislatore affinché al più presto intervenga in questa materia, sia per le altre realtà del "terzo Settore" al fine di estendere le forme di regolamentazione e di tutela collettiva delle nuove modalità contrattuali.
· Le parti, come sopra rappresentate, convengono quindi di verificare la gestione dei rapporti di lavoro non subordinato e di dare un primo ordinamento, teso a migliorare le condizioni di lavoro dei collaboratori, prestatori d'opera e consulenti per le attività prestate a favore del Committente così come consentito, fra l'altro, dall'art. 61 comma 4 del D.Lgs. 10 Settembre 2003 n° 276.
Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo che si articola come segue:
Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Il presente Accordo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa con o senza P. IVA e alle prestazioni occasionali che abbiano rapporto di lavoro con l'Associazione.
· Il presente accordo disciplina nella loro specificità le c.d. "prestazioni occasionali", intendendosi per tali i contratti di durata non superiore ai 30 giorni prestati con lo stesso committente nell'arco di un anno solare e comunque per compensi non superiori ai 5000 € annui ai sensi del comma 2 dell'Art. 61 del D.lgs. 10 Settembre 2003 n° 276. Il collaboratore occasionale è colui che svolge un'attività e/o servizio il cui compimento non comporta una connessione funzionale con il Committente tale da incidere direttamente o variare l'organizzazione del lavoro del Committente stesso.
· Sono esclusi dal presente accordo coloro che già esercitano abitualmente ed in modo prevalente un propria attività professionale al di fuori del rapporto con il committente e che per questa via esterna e prevalente, hanno un'attività professionale riconosciuta ed un proprio albo professionale.
Art. 3 Informazione
Le parti concordano nel determinare una relazione informativa continua sulle attività e sulle prospettive di sviluppo delle stesse, di cui alla premessa, e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i Collaboratori. A tal fine le parti si incontreranno periodicamente - e comunque almeno una volta all'anno - su richiesta di uno dei firmatari del presente Accordo. Il Committente si impegna ad informare preventivamente le OO.SS. firmatarie del presente accordo dell'esigenza di instaurare, in futuro, ulteriori rapporti di cui all'Art. 1.
Art. 4 Modalità di espletamento delle collaborazioni
Il Collaboratore avrà ampia autonomia nella definizione delle modalità d'esecuzione della prestazione operando anche con modalità di telelavoro e concordando le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dal Committente o dal Collaboratore stesso.
Art. 10 Commissione paritetica
Le parti concordano di costituire una commissione paritetica che avrà la funzione di esaminare tutte le controversie d'interpretazione e d'applicazione di istituti e clausole contrattuali.
La commissione paritetica ha anche compiti: di garanzia e conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra committente e prestatore d'opera.
La commissione si esprimerà entro 15 giorni. È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui all'art. 409 e 410 del c. p. c. e al Giudice ordinario qualora il tentativo abbia esito negativo.
La commissione è composta da 1 rappresentante indicato dal Committente e da 1 rappresentante indicato dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Art. 11 Diritti sindacali
L'esercizio dei diritti sindacali si sostanzia nel diritto: di partecipazione alle assemblee indette dalle OO.SS firmatarie del presente protocollo, di eleggere una propria rappresentanza diretta, all'adesione alle OO.SS.
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue
a) I collaboratori hanno diritto di partecipare a 10 ore annue retribuite di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
b) Inoltre i lavoratori che prestano la loro attività presso il Committente hanno diritto ad avere una loro propria RLS -rappresentanza sindacale sulla sicurezza- e con le stesse modalità e prerogative previste dalla legge [dlgs] 626 del 1994, così come previsto dall'Art. 66 comma 4 del D.Lgs n. 276 del 2003.
c) Il Committente consentir il recapito presso il luogo prevalente della prestazione dei collaboratori, anche tramite posta elettronica, delle comunicazioni delle OO.SS. che rappresentano i Collaboratori Coordinati e Continuativi.
[…]
Il committente si impegna all'atto dell'accensione della collaborazione a consegnare al Collaboratore copia del presente accordo.
Art. 14 Verifiche periodiche
Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell'intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità annuale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative.
Art. 16 Disposizioni Finali
Le parti s'impegnano, qualora intervengano ulteriori modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente Accordo con la normativa entrata in vigore.