Tipologia: Ipotesi di Accordo Quadro
Data firma: 1 ottobre 2004
Validità: 01.10.2004 - 30.06.2007
Parti: Società Agenzia Gran Sasso e Nidil-Cgil
Settori: Servizi, Società Agenzia Gran Sasso, Co.co.co., Montereale (Aq)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Art. 2 Forma e contenuto dei contratti
Art. 3 Natura dell'incarico
Art. 4 Informazione
Art. 5 Modalità di espletamento delle prestazioni
Art. 6 Durata del contratto
Art. 7 Tutela e garanzia rispetto a nuovi contratti di collaborazione
Art. 8 Compenso
Art. 9 Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
Art. 10 Formazione e diritto allo studio
Art. 11 Risoluzione del contratto
Art. 12 Cessazione del contratto
Art. 13 Commissione paritetica
Art. 14 Diritti sindacali
Art. 15 Obblighi del Committente
Art. 16 Durata
Art. 17 Verifiche periodiche
Art. 18 Disposizioni Finali, clausole di salvaguardia e norma antidiscriminatoria
Art. 19 Allegati

Ipotesi di Accordo Quadro per la regolamentazione delle collaborazioni a progetto per gli Addetti alla distribuzione di giornali, periodici e riviste operanti all'interno della Società Agenzia Gran Sasso dei F.lli Placidi nc

Il giorno 01/10/2004 presso la sede della O.S. Camera del Lavoro Cgil, sita in Avezzano alla Piazza Corbi n° 4, si sono incontrati: la Società Agenzia Gran Sasso dei F.lli Placidi nc, con sede legale in Montereale (AQ) alla via Nazionale n° 6 e sede operativa in Scurcola Marsicana al Piazzale dei Cerri, esercente la distribuzione di giornali, riviste, periodici e simili […], la O.S. Nidil Cgil [...], per concordare il presente Accordo Quadro.

Premessa
Premesso che l'Agenzia Gran Sasso (d'ora in avanti, per brevità Agenzia, società o Committente) svolge attività distribuzione di giornali, riviste, periodici e simili nel territorio provinciale dell'Aquila.
Ciò rende necessario arrivare alla definizione di regole generali tali da consentire una corretta e condivisa gestione del lavoro degli operatori attualmente addetti alla distribuzione con collaborazioni coordinate e continuative armonizzando le fattispecie utilizzate con la nuova normativa delle collaborazioni a progetto e operando verso un corretto utilizzo di queste modalità di lavoro.
Le parti, come sopra rappresentate, convengono quindi di verificare la gestione di tali rapporti di lavoro presenti nella Agenzia e di dare un primo ordinamento, teso a migliorare le condizioni di lavoro dei collaboratori a progetto, per le attività prestate a favore della Società così come consentito, fra l'altro, dall'Art. 61 comma 4 del D.Lgs. n° 276 del 2003.
Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo che si articola di seguito.

Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Il presente Accordo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di lavoro a progetto, di cui al D.Lgs 276/03 titolo VII° capo I° così come specificato dalla circolare n°1/2004 del Ministero del Lavoro e politiche sociali, relativi alla sola figura di addetto alla distribuzione.

Art. 2 Forma e contenuto dei contratti
La Società e i soggetti coinvolti nell'ambito d'applicazione del presente Accordo, sono tenuti, al momento della definizione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la data d'inizio della prestazione, a fornire al Collaboratore il testo del presente Accordo ed il contratto individuale in forma scritta, secondo il modello allegato, che dovrà contenere:
[…]
7. Le informazioni e le misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
8. Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali e l'eventuale indennità prevista;
9. Le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso, e l'eventuale composizione delle controversie;
10. Le forme assicurative previste;
11. Lo specifico richiamo all'applicazione del presente accordo;
Il presente accordo non pregiudica l'applicazione di clausole contrattuali diverse purché più favorevoli al collaboratore.

Art. 4 Informazione
Le parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sulle attività e sulle prospettive di sviluppo dell'attività di cui alla premessa e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i Collaboratori a progetto. A tal fine le parti si incontreranno periodicamente - e comunque almeno una volta all'anno - su richiesta di uno dei firmatari del presente accordo. In tale occasione la Società fornirà, alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, le indicazioni numeriche, professionali e della tipologia contrattuale attivata.

Art. 9 Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
Ai sensi degli Artt. 61, comma 4, e 66 del DLgs n° 276 del 2003, e comunque per tutte le tipologie di cui all'art. 1, le parti concordano che nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, non vi sarà, a carico del Collaboratore, nessun vincolo di prestazione e conseguentemente nessun vincolo di corresponsione del compenso a carico del Committente.
Pertanto si concorda di inserire nei contratti individuali, così come disciplinato dall'art. 66 comma 2 del DLgs n° 276 del 2003 che, salvo più favorevole previsione a favore del Collaboratore ivi prevista, ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione stessa resterà sospesa:
a) nel caso di infortunio sul lavoro, fino a guarigione;
b) nel caso di malattia, per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno solare;
c) nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i cinque mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 180 giorni. E' considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la gravidanza. In questi casi il contratto di lavoro si intende prorogato per un periodo pari a quello della sospensione.
Tali eventi dovranno essere debitamente certificati.
Il Collaboratore dovrà comunicare, di norma preventivamente, ma comunque tempestivamente, all'Azienda l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al Committente stesso di intervenire con soluzioni sostitutive e/o alternative.

Art. 13 Commissione paritetica
Per i fini previsti dal presente accordo, le parti concordano di costituire una commissione paritetica che ha compiti di esaminare l'applicazione di istituti e clausole di garanzia e conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra committente e i collaboratori di cui all'art. 1. La commissione si esprimerà entro 15 giorni. È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui all'art. 410 del c.p.c. e al Giudice ordinario qualora il tentativo abbia esito negativo.
La commissione è composta da 1 componente nominato da ogni organizzazione firmataria del presente Accordo e da altrettanti membri nominati dal Committente. Tali componenti saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.

Art. 14 Diritti sindacali
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue
a) I lavoratori di cui all'Art. 1 hanno diritto di partecipare a 6 ore annue retribuite di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti. Tali attività non dovranno arrecare impedimento all'attività svolta dai collaboratori.
b) I collaboratori di cui all'art. 1 hanno diritto ad avere una loro propria rappresentanza nella misura di 2 delegati. Per tale attività sono previste complessive 20 ore di premesso retribuite l'anno.
c) Inoltre i lavoratori che prestano la loro attività presso l'Azienda hanno diritto ad eleggere la RLS -rappresentanza sindacale sulla sicurezza- anche congiuntamente ai lavoratori subordinati così come previsto dall'Art. 66 comma 4 del DL n° 276 del 2003 ed in applicazione della legge [dlgs] 626 del 1994.
I rappresentanti sindacali dei collaboratori saranno eletti e comunicati al Committente a cura delle OO.SS firmatarie.
d) Ai rappresentanti dei lavoratori sarà consentito l'uso della strumentazione aziendale (telefono, fax, e-mail) per il tempo strettamente necessario ad eventuali comunicazioni sindacali.
e) Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
[…]
h) Il committente si impegna all'atto dell'accensione della prestazione a consegnare al lavoratore copia del presente accordo.

Art. 17 Verifiche periodiche
Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell'intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità annuale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative.