Tipologia: Accordo
Data firma: 23 febbraio 2004
Parti: Aquafil Technopolymer e Filcea,Cgil, Femca,Cisl, Uilcem,Uil, RSU, Filcea-Cgil, Femca-Cisl
Settori: Chimici, Aquafil Technopolymer Arco (Tn)
Fonte: contrattazione.cgil.it
Sommario:
Premessa 1. Orario di lavoro 2. Indennità di disponibilità 3. Maggiorazioni 4. Giorni festivi |
5. Lavoro straordinario 6. Fermate collettive 7. Categorie E2 8. Indennità servizio antincendio 9. Premio di risultato |
Accordo
Addì 23 febbraio 2004 presso la sede di Aquafil Technopolymer spa si sono incontrati: la Società Aquafil Technopolymers spa di Arco […], la RSU dello Stabilimento, i sindacati Filcea Cgil e Femca Cisl del Trentino […]
Premesso che l'Azienda, dopo il totale trasferimento degli impianti dal sito di Ceriano Laghetto nell'unita di Arco, necessita di rivedere gli assetti organizzativi nonché le turnazioni di lavoro dei reparti produttivi, le parti concordano a parziale modifica dell'accordo di data 16 maggio 2003 con esclusione del punto 4.4 le seguenti variazioni avranno validità a partire dal 1° marzo 2004.
Si concorda inoltre che il reparto manutenzione, per lo specifico trattamento in essere, rimane escluso dal presente accordo.
1. Orario di lavoro
Viene istituito un nuovo orario di lavoro che comporta la variazione dall' attuale ciclo 6/2 al ciclo 5/2 o 4/2, come di seguito specificato:
- reparto compound (trafile dalla n.1 alla n.6): turnazione 5/2 15 turni
- reparto compound (trafile dalla n.7 alla n.10): turnazione 4/2 21 turni reparto imballo: turnazione 4/2
- reparto master: turnazione 5/2 15 turni
- laboratori: 5/2 su 10 turni + personale a giornata (orario 6-14 1° turno 13-21 2° turno per passaggio consegne)
- reparto mescole: su 10 turni + personale a giornata
Resta inteso che i reparti sopra citati potranno subire delle variazioni di modulo di turnazione a condizione che l'Azienda lo comunichi 30 giorni prima. La programmazione del turno di lavoro dovrà rimanere invariata per almeno 6 mesi.
Per i lavoratori che effettuano un orario a 15 o più turni settimanali, l'azienda riconoscerà per ogni settimana prestata una riduzione dell'orario pan ad una ora lavorativa fino ad un massimo di 48 ore annue. Tale riduzione dell'orario, se non goduta entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione verrà retribuita con la paga del mese di gennaio dell'anno successivo.
2. Indennità di disponibilità
Per tutto il personale con la sola esclusione delle qualifiche di quadro e dei livelli A viene istituita una indennità di disponibilità, (come tale evidenziata nel cedolino paga) pari a euro 30 (trenta) mensili a partire dal 1 marzo 2004.
Fermo restando il trattamento di cui al precedente comma ogni dipendente, se richiesto, garantirà all'azienda la propria prestazione lavorativa, in aggiunta al normale orario di lavoro, per una ulteriore quota di giornate intere di lavoro, secondo le seguenti modalità:
- 10 giornate full-time per i lavoratori che effettuano 10 o 15 turni settimanali
- l'equivalente di 10 giornate per i lavoratori giornalieri
- 6 giornate full-time per i lavoratori a 21 turn settimana (salto di 1 giorno di riposo)
Le parti concordano che l'esecuzione dell'attività lavorativa in disponibilità non potrà essere richiesta, nelle giornate del 25 dicembre, 26 dicembre, 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo e 1 maggio.
In tutte le altre festività infrasettimanali l'azienda potrà disporre la prestazione aggiuntiva in disponibilità nell'arco di tutte le 24 ore nel rispetto della turnistica effettuata dal lavoratore. Limitatamente alla giornata del sabato, la prestazione in flessibilità non potrà essere disposta oltre le ore 21.00.
La direzione aziendale esporrà trimestralmente la turnazione di base per squadra e darà preavviso al personale giornaliero, a 10 o 15 turni settimanali, entro il 15 del mese precedente, alla programmazione delle giornate di lavoro in disponibilità; mentre per i lavoratori a 21 turni settimanali la richiesta del salto di riposo verrà comunicata entro la fine del primo giorno del ciclo turno.
Per le giornate prestate in regime di disponibilità a seconda dell'opzione esercitata dal lavoratore ad inizio anno, verrà accantonerà una quota di riposo individuale pari al 50% o al 100% delle ore lavorate oppure verrà effettuato il riconoscimento economico complessivo delle stesse.
Resta ferma la necessità per il lavoratore, di giustificare in termini contrattuali, l'eventuale assenza nei giorni di chiamata.
In caso di non prestazione delle giornate di disponibilità debitamente giustificate dal lavoratore, (malattie/infortuni) l'azienda avrà la possibilità di ricalendarizzerà tali giornate.
L'azienda garantisce l'effettiva fruizione delle ore di riposo eventualmente maturate attraverso meccanismo di flessibilità di cui al presente accordo, con eventuale verifica con la RSU.
8. Indennità servizio antincendio
Per i lavoratori che verranno individuati dall'azienda, per svolgere l'attività della "squadra pronto intervento" in casi di incendio viene erogata una indennità pan a Euro 66,11 mensili.
L'azienda provvederà ad effettuare l'opportuno addestramento e formazione.