Tipologia: CCLA
Data firma: 24 dicembre 1991
Validità: 24.12.1992 - 31.12.1995
Parti: Intersind e Filpt-Cgil, Silte-Fpt-Cisl, Uilte-Uil
Settori: Servizi, TLC, Italcable
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Disposizioni generali
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Assunzione a termine
Art. 4 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 5 - Documenti e titoli di studio
Art. 6 - Anzianità di fatto
Art. 7 - Anzianità nella qualifica
Art. 8 - Periodo di prova
Art. 9 - Distacco in missione presso terzi
Art. 10 - Corsi di istruzione professionale
A) Corsi di preparazione professionale
B) Corsi di qualificazione professionale
Art. 11 - Apprendistato
Art. 12 - Minimi di stipendio mensile
Art. 13 - Indennità e contributi vari
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 15 - Indennità di contingenza
Art. 16 - Tredicesima e quattordicesima mensilità, premio annuo, elemento retributivo professionale
Art. 17 - Produttività
Art. 18 - Vestiario
Art. 19 - Definizione dei termini di "stipendio" e "retribuzione"
Art. 20 - Determinazione dello stipendio o della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 21 - Pagamento della retribuzione
Art. 22 - Inquadramento
Art. 23 - Orario di lavoro
Art. 24 - Doveri del personale
Art. 25 - Doveri del personale
Art. 26 - Mansioni del personale
Art. 27 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 28 - Passaggio da un ramo ad un altro dell'attività sociale
Art. 29 - Viaggi e missioni
Art. 30 - Trasferimenti
Art. 31 - Trasferimento all'estero
Art. 32 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 33 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 34 - Ferie
Art. 35 - Servizio militare
Art. 36 - Licenze straordinarie e permessi
Art. 37
Art. 38 - Assenze
Art. 39 - Trattamento in caso di malattia
Art. 40 - Tutela della maternità
Art. 41 - Infortuni
 Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
Art. 43 - Risoluzione rapporto di lavoro
Art. 44 - Preavviso
Art. 45 - Trattamento di fine rapporto
Art. 46 - Indennità in caso di morte
Art. 47 - Previdenza
Art. 48 - Certificato di lavoro
Art. 49 - Cessione o trasformazione della società
Art. 50 - Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 51 - Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti contratti
Art. 52 - Commissione interpretativa
Art. 53 - Relazioni sindacali
Affissioni
Trattenute per contributi sindacali
Permessi sindacali
Assemblee
Art. 54 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti
Art. 55 - Ambiente
Art. 56 - Decorrenza e durata del contratto
Allegati
1) Accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero di cui alla Legge 146/1990
2) Orario di lavoro della Direzione Generale
3)Vestiario
Appendice
Comunicato Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari previsti dall'art.42 del CCL
Documentazione allegata
Accordo interconfederale 3 dicembre 1954 per il trattamento economico degli impiegati e degli altri lavoratori retribuiti in misura fissa nelle ricorrenze festive che cadono di domenica (d.p.r. 14 luglio 1960 n. 1020)
Legge 1962/230 (G.U. n.125 del 17/05/1962) - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Legge 1966/604 (G.U. n.195 del 06/08/1966) - Norme sui licenziamenti individuali
Legge 1970/300 (G.U. n.131 del 27/05/1970) - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Legge 1971/1204 (G.U. n.14 del 18/01/1972) - Tutela delle lavoratrici madri
Legge 1977/903 (G.U. n.343 del 17/12/1977) - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Legge 1982/297 (G.U. n.147 del 31/05/1982) - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Legge 1990/146 (G.U. n.137 del 14/06/1990) – Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge.

Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori dipendenti della società Italcable

Il giorno 24 dicembre 1992, in Roma tra l'Associazione Sindacale Intersind […] con la partecipazione della Società Italcable […] e la delegazione Filpt-Cgil, Silte-Fpt-Cisl, Uilte-Uil, […] è stata sottoscritta la stesura relativa al rinnovo del CCL per i lavoratori dipendenti dalla Società Italcable, secondo quanto contenuto nell'accordo del 24 dicembre 1992 come risulta dal testo seguente.

Art. 1 - Disposizioni generali
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina i rapporti tra la Italcable Servizi Cablografici Radiotelegrafici e Radioelettrici, Società per Azioni con Sede in Roma, detta anche, nel testo del presente Contratto, «Società», da una parte ed i lavoratori da essa direttamente dipendenti in Italia, dall'altra.
Il presente contratto non si applica al personale dirigente.
[…]

Art. 5 - Documenti e titoli di studio
[…]
Prima dell'assunzione la Società ha facoltà di sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 10 - Corsi di istruzione professionale
A) Corsi di preparazione professionale
Richiamato e confermato quanto previsto e regolato dagli ultimi 2 commi dell'art. 2 del presente Contratto, la Società può istituire corsi di preparazione nel ramo del traffico e in quello tecnico con modalità e con programmi di istruzione e di esami che riterrà più opportuno stabilire di volta in volta, modalità e programmi da essa giudicati adatti al raggiungimento dei fini per cui sono istituiti i corsi stessi.
Durante il corso l'allievo non potrà essere adibito ad alcun servizio attivo se non in quanto ciò occorra alla sua preparazione pratica.
Il periodo di istruzione é utilmente considerato, in caso di assunzione e purché questa abbia luogo entro sei mesi dalla dichiarata idoneità, nel computo dell'anzianità agli effetti del preavviso.
[…]
B) Corsi di qualificazione professionale
La Società può istituire corsi di qualificazione professionale per il personale già in servizio indicando i requisiti specificamente richiesti.
[…]

Art. 11 - Apprendistato
[…]
L'istituto dell'apprendistato si applica ai lavoratori dai 16 ai 20 anni compiuti e la sua durata viene stabilita nella misura massima di mesi 24 se l'apprendista viene assunto all'età di 16 anni, e nella misura di mesi 12 se l'apprendista viene assunto ad età superiore ai 19 anni. La Società ha facoltà di richiedere agli apprendisti il titolo di compiuta scuola media inferiore.
[…]
Per quanto non regolato dal presente articolo, si richiamano espressamente le vigenti disposizioni di legge.
[…]
Chiarimento a verbale
Qualora la Società ravvisi l'opportunità di procedere ad assunzione di apprendisti Addetti Impianti Tecnici in uffici sociali che abbiano in attività di servizio un numero di Addetti Impianti Tecnici superiore a due, ne informerà la propria Associazione Sindacale che esaminerà l'argomento con i Sindacati dei lavoratori ad esso interessati.

Art. 18 - Vestiario
Al personale maschile e femminile al quale sia prescritto - o la natura del lavoro lo imponga - l'uso di particolari indumenti, di cui alle tabelle allegate al presente CCL, la Società fornirà gli indumenti stessi, oppure concederà congrua indennità di vestiario nel caso che il personale fosse invitato a provvedere a proprie spese.
L'uso di detti indumenti può essere prescritto soltanto al personale femminile ed alle seguenti categorie del personale maschile:
a) addetti lavori manuali;
b) autisti e lavoratori addetti alle officine e stazioni;
c) lavoratori addetti agli apparati.
Il lavoratore è responsabile del deterioramento causato agli indumenti per incuria o per malvolere.
[…]

Art. 23 - Orario di lavoro
[…]
Nel caso di lavoro a turno ciascuna unità del turno cessante non può abbandonare il suo posto di lavoro e le sue mansioni se non quando sia stata sostituita dalla corrispondente unità del turno successivo, restando inteso che il prolungamento del normale orario di lavoro verrà considerato come straordinario. In linea normale, i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo del lavoro.
La durata normale dell'orario di lavoro effettivo è di 38 ore settimanali. A partire dal 1 gennaio 1990, la durata dell'orario di lavoro viene fissata in 39 ore settimanali per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia ed in 45 ore settimanali di effettiva disponibilità per gli autisti e le guardie notturne. Le ore effettivamente richieste e prestate in eccedenza alle 39 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario.
Le eventuali pause intermedie, richieste e concesse per la refezione, sono escluse dall'orario di […]
Per esigenze di lavoro particolari, diversi accordi potranno essere concordati localmente con le Organizzazioni Sindacali stipulanti.
[…]
Nel quadro del comune impegno di realizzare articolazioni dell'orario di lavoro funzionali alle esigenze del servizio ed al suo miglioramento, le parti concordano sulla necessità che siano attuate soluzioni corrispondenti ai fini predetti; i nuovi schemi di orario e/o di turnazioni e le relative modalità di attuazione, costituiranno oggetto di confronto con le strutture delle OO.SS. stipulanti secondo le procedure di cui all'art. 3, punto 3) dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.

Art. 24 - Doveri del personale
Il lavoratore deve:
a) eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle disposizioni ricevute;
[…]
e) astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona con particolare riferimento a quelle manifestazioni riconducibili a forme di molestie sessuali;
[…]
g) avere la massima cura per tutti gli apparecchi, oggetti, immobili di proprietà della Società, rispondendo pecuniariamente - salvo le maggiori responsabilità - dei danni arrecati per sua colpa, mediante trattenute mensili di ammontare non superiore al 4% della retribuzione, previa comunicazione del relativo addebito;
[…]

Art. 25 - Doveri del personale
Al lavoratore è vietato:
[…]
c) di introdurre nei locali della Società persone estranee senza l'esplicito consenso dei dirigenti responsabili;
[…]
g) di trattenersi sul posto di lavoro oltre l'orario normale quando non debba prestare lavoro straordinario richiesto o confermato per iscritto dalla Società, salvo nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 23;
[…]

Art. 32 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Fatte salve le esigenze particolari connesse con l'espletamento del servizio, non potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario pro-capite eccedenti le 220 ore annue. I lavoratori che effettuino turni rotativi, qualora siano chiamati a prestare lo straordinario non in collegamento con il proprio orario di lavoro ordinario dovranno essere, di norma, impegnati per una prestazione straordinaria di almeno tre ore;
[…]

Art. 33 - Riposo settimanale e giorni festivi
[…]
Al personale è dovuto per ogni settimana di lavoro un riposo di 24 ore consecutive; detto riposo, salve le deroghe previste dalla legge, dovrà essere dato normalmente la domenica. È fatta eccezione per i lavoratori addetti alle trasmissioni telegrafiche e telefoniche e ai lavori connessi in genere con il servizio del traffico per i quali il riposo settimanale è ammesso in giorno diverso dalla domenica che in tale caso è considerato giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo settimanale, durante il quale non può essere richiesta prestazione alcuna, salvo nei casi eccezionali previsti dalla legge.
[…]

Art. 40 - Tutela della maternità
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme di legge in materia di tutela fisica ed economica.

Art. 41 - Infortuni
Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha l'obbligo di avvertire o fare avvertire immediatamente il Capo dell'Ufficio o del Servizio dal quale dipende, o, in sua assenza, chi lo sostituisce.
[…]
Chiarimento a verbale
Nel caso in cui a seguito d'infortunio sul lavoro sia residuata al lavoratore una invalidità che comporti il diritto al collocamento obbligatorio, la Società ne assicura l'impiego in mansioni confacenti con la ridotta capacità lavorativa.
Nei casi in cui, a seguito d'infortuni sul lavoro o di malattia, sia residuata al lavoratore una minore invalidità permanente, la Società esaminerà ogni possibilità di adibirlo ad altre mansioni confacenti con la ridotta capacità lavorativa.

Art. 52 - Commissione interpretativa
Le divergenze che insorgessero sull'interpretazione del presente Contratto saranno esaminate da una Commissione paritetica che sarà costituita da un numero di membri nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto, uno per ogni organizzazione, e di altrettanti membri nominati dalla Associazione Sindacale dell'Azienda.
La Commissione dovrà essere convocata entro il termine massimo di due mesi dalla data della richiesta.
Qualora la Commissione paritetica di cui sopra non riuscisse a raggiungere una comune interpretazione, le parti si accorderanno sulla scelta di un membro esterno, il quale di diritto sarà Presidente della Commissione; in mancanza di accordo, le parti richiederanno congiuntamente alla Corte di Appello di Roma la designazione del Presidente, scelto fra i Magistrati del Foro di Roma, anche in quiescenza, particolarmente competente in materia di controversie di lavoro.
[…]
La Commissione deciderà senza formalità di procedura ed inappellabilmente sulla interpretazione del presente Contratto.
Le parti stipulanti si impegnano a riconoscere ed osservare quale espressione della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla suddetta Commissione.
La costituzione di tale Commissione non modifica i compiti demandati alle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Art. 53 - Relazioni sindacali
Affissioni
Presso ciascuna sede, o posto isolato di lavoro, sarà messo a disposizione dei Sindacati firmatari del presente Contratto un apposito albo murale perché, a firma dei responsabili delle rispettive Segreterie, vi possano essere affissi i loro comunicati di carattere sindacale, dandone tempestivamente comunicazione e copia alla Direzione locale.
Assemblee
Le Organizzazioni nazionali dei lavoratori che sono parte stipulante del Contratto possono chiedere di indire per le unità produttive, fuori dell'orario di lavoro, in locali di cui la Società abbia la disponibilità, assemblee del personale dipendente della Società stessa che sia libero dal servizio.
Le assemblee, la convocazione delle quali dovrà essere, di norma, unitaria, possono svolgersi anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
[..]
Gli argomenti dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 55 - Ambiente
Al fine di effettuare un monitoraggio costante delle problematiche afferenti l'ambiente di lavoro e delle implicazioni attinenti alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori, viene costituito un sistema di prevenzione che si esplica attraverso un complesso di attività realizzate dalla Società, costituite da:
a) attuazione delle misure di sicurezza e igiene previste dalla legge mediante l'effettuazione di controlli preventivi o periodici volti alla valutazione sotto il profilo ambientale e/o sanitario dei fattori di rischio eventualmente rilevabili negli impianti, nelle specifiche attività lavorative o all'interno delle sedi di lavoro;
b) individuazione di mezzi di protezione personale idonei a prevenire rischi infortunistici e a tutelare la salute dei lavoratori nonché adozione di attrezzature, arredi e dotazioni idonei sotto il profilo dell'ergonomia, della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
c) informazione ai lavoratori circa i rischi connessi all'attività lavorativa, la presenza di eventuali fattori di rischio negli ambienti di lavoro anche mediante specifiche attività formative finalizzate a rendere edotti gli stessi dell'utilizzo di mezzi protettivi.
Per rendere effettiva la tutela dei lavoratori in ordine alla prevenzione antinfortunistica e alla sicurezza sul lavoro i lavoratori stessi sono tenuti al pieno rispetto delle norme vigenti in materia, nonché delle norme di sicurezza e comportamentali a tal fine introdotte dalla Società e delle eventuali ulteriori disposizioni loro impartite dai preposti.
Viene costituita ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 una commissione ambiente, per ogni sede (Roma, Milano, Palermo), composta in modo paritetico da 3 rappresentanti della Società e da 3 delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Nella consapevolezza che l'evoluzione dello scenario tecnologico e delle problematiche di carattere ambientale e/o sanitario nonché il rapido evolversi della legislazione vigente richiedono una più incisiva presenza degli organismi preposti alla prevenzione ed alla tutela della salute dei lavoratori, le parti, nel ribadire la validità dell'esperienza maturata dalla commissione ambiente, convengono sull'opportunità di arricchire e potenziare le competenze della commissione stessa in modo da realizzare un più completo ed efficace presidio delle problematiche ambientali.
A tal fine alla commissione viene affidato il conseguimento degli obiettivi di seguito indicati:
- garantire, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge n.300/70, il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attivazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- conoscere ed esaminare in via preventiva le problematiche inerenti l'ambiente, l'ergonomia, la sicurezza, l'igiene del lavoro e le barriere architettoniche al fine di valutarne i diversi aspetti e proporre conseguentemente l'adozione di idonei interventi migliorativi;
- individuare e promuovere adeguati interventi di informazione e formazione circa l'applicazione e l'osservanza delle norme di legge ed aziendali in materia di tutela ambientale, ergonomia, sicurezza e igiene del lavoro nonché il corretto impiego di materiali, attrezzature, mezzi di protezione e vestiario da lavoro.
A cadenza quadrimestrale viene inoltre prevista la possibilità di riunioni congiunte delle Commissioni Ambiente Territoriali, rappresentate, per ciascuna delle parti stipulanti, da un solo delegato per ogni singola Commissione, per particolari valutazioni relative a problematiche ambientali, di sicurezza e igiene a carattere nazionale con particolare riferimento alle tematiche relative al piano di medicina preventiva per gli addetti a VDT, all'individuazione di univoche procedure di espletamento delle indagini e dei monitoraggi ambientali, nonché la definizione dei dati standard che qualificano i parametri fisici di idoneità degli ambienti di lavoro (microclima, illuminamento e rumore).

Allegati
3)Vestiario

Tab. «I» - Impiegati

VESTIARIODURATADOTAZIONE
A) Lavoratori addetti al magazzino
    Addetti rapporti con la clientela
(posizione di lavoro: assistenti all'utenza e assistenti CERAM)
1) Camice
Anni 2
 
doppia
B) Addetti telecomunicazioni -
     Addetti impianti tecnici
(posizione di lavoro: disegnatori)
 1) Camice bianco
Anni 2doppia
C) Addetti impianti tecnici
  1) Camice grigio
  2) per le sole stazioni
       2.1) Camice grigio
       2.2) Tute grigie o blu

2 anni

Mesi 20
Anni 2
tripla

doppia
doppia


Tab. «II» - Operai Ramo Tecnico

VESTIARIODURATADOTAZIONE
A) Autisti
1) Giacca di lana azzurra
2) Giacca di fresco lana
3) Guanti di pelle marrone
4) Impermeabile blu
5) Pantaloni di lana azzurri
6) Pantaloni di fresco lana
7) Pastrano di lana grigia
8) Tuta grigia in tela
9) Berretto di lana azzurra
10) Berretto di fresco lana
11) Camice marrone
12) Camicia di tela azzurra
13) Cravatta nera
14) Scarpe basse nere
15) Mezzi tronchetti gomma

Anni 2
Anni 2
Anni 2
Anni 4
Anni 2
Anni 2
Anni 3
Anni 2
Anni 2
Anni 2
Mesi 20
Mesi 16
Anni 1
Mesi18
Anni 3

semplice
semplice
semplice
semplice
doppia
doppia
semplice
semplice
semplice
semplice
doppia
tripla
doppia
semplice
semplice
B) Falegnami
1) Stivaletti neri
2) Camice  marrone

Mesi 18
Mesi 20

semplice
doppia
C) Operai addetti Multilith
1) Camice blu
2) Pantaloni di tela con pettorale
3) Camicia celeste
4) Stivaletti neri

Anni 2
Anni 2
Mesi 16
Mesi 18

doppia
doppia
doppia
semplice
D) Lavoratori addetti a particolari lavori esterni nelle Stazioni
1)Tute grige o blu (per i lavoratori addetti alle antenne
2) Eskimo impermeabile
3) Stivaletti di campagna

Mesi 18
Anni 4
Mesi 18

doppia
semplice
semplice
E) Operai addetti alle batterie
1) Tuta antiacido (scadenza non prefissata)
  


Tab. «III» - Addetti servizi aziendali

VESTIARIODURATADOTAZIONE
Addetti servizi aziendali (posizione di lavoro: supporto ai servizi aziendali)
1) Giacca di lana blu
2) Giacca di fresco lana grigia
3) Pantaloni di lana blu
4) Pantaloni di fresco lana grigi
5) Stivaletti neri
6) Camice blu
7) Camicia di popelin azzurra
8) Cravatta nera

Anni 2
Anni 2
Anni 2
Anni 2
Mesi 18
Anni 2
Mesi 16
Anni 1

semplice
semplice
doppia
doppia
semplice
doppia
6 tripla
doppia
Per mansioni esterne (in aggiunta ai capi di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8):
9) Cappottina di panno blu
10) Berretto di lana blu
11) Berretto di fresco lana
12) Guanti invernali in pelle, foderati
13) Stivaletti neri e scarpe basse nere

Anni 3
Anni 2
Anni 2
Anni 3
Anni 2
 
semplice
semplice
semplice
semplice
semplice
Per mansioni di «Guardia notturna» (in aggiunta ai capi di cui ai punti 1 e 8):     
14) Pastrano
15) per mansioni manuali:
A) Uomini
1.1) Tuta grigia (2 pezzi)   
1.2) Stivaletti neri
1.3) Maglia di filo blu
1.4) Guanti protettivi (*)
B) Donne
2.1) Grembiule nero
2.3) Scarpe di tela estive
2.2) Scarpe di panno invernali


Anni 3


anni 2
Mesi 18
Anni 2
Anni 4

Anni 2
Anni 1
Anni 1


semplice

doppia

semplice
doppia
semplice

doppia
semplice
semplice

(*) I guanti protettivi potranno essere forniti anche ad altri lavoratori che fossero chiamati a svolgere particolari lavori.

Appendice
Comunicato Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari previsti dall'art.42 del CCL
A maggior chiarimento delle norme contenute nell'art.42 del CCL in tema di provvedimenti disciplinari, nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n.300 si precisa quanto segue:
I) Si applica la sanzione disciplinare del rimprovero verbale o scritto per mancanze lievi.
lI) Si applica la sanzione disciplinare della multa fino a 4 ore per mancanze che non rivestono particolare gravità, come a titolo di esempio:
[…]
e) inosservanza del divieto di fumare nei locali per i quali tale divieto esiste;
[…]
III) Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni, nei casi di recidiva in mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione di sanzioni minori o per mancanze più gravi quali le seguenti, indicate solo a titolo esemplificativo:
a) abbandono del servizio senza giustificato motivo;

c) negligenza tale da arrecare sensibili danni al servizio o al materiale;

e) infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina e all'igiene;

h) rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari disposti ai sensi di legge;

n) comportamenti lesivi della dignità della persona, con particolare riferimento a quelle manifestazioni che siano riconducibili a forme di molestie sessuali.
[…]